Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del 7  settembre 1998 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
       Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
            e misure di prevenzione per le aree a rischio
  1. (( Entro il 30 giugno 1999, )) le autorita' di bacino di rilievo
nazionale  e  interregionale  e  le regioni  per  i  restanti  bacini
adottano, ove  non si sia  gia' provveduto, piani stralcio  di bacino
per  l'assetto  idrogeologico,  redatti  ai  sensi  del  comma  6-ter
dell'articolo 17  della legge  18 maggio 1989,  n. 183,  e successive
modificazioni, che  contengano in  particolare l'individuazione  e la
perimetrazione delle  aree a  rischio idrogeologico. Entro  la stessa
data  sono  comunque  adottate  le  misure  di  salvaguardia  con  il
contenuto di cui  al comma 6-bis dell'articolo 17 della  legge n. 183
del 1989,  (( oltre che  con i contenuti di  cui alla lettera  d) del
comma  3  del  medesimo  articolo  17,  ))  per  le  aree  a  rischio
idrogeologico. Scaduto  detto termine, il Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Comitato dei  Ministri  di  cui all'articolo  4  della
medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in
via   sostitutiva   gli   atti  relativi   all'individuazione,   alla
perimetrazione  e   alla  salvaguardia.  ((  Qualora   le  misure  di
salvaguardia  siano adottate  in assenza  dei piani  stralcio di  cui
all'articolo  17, comma  6-ter, della  legge  n. 183  del 1989,  esse
rimangono in  vigore sino alla  approvazione dei piani di  bacino. ))
Per i comuni della Campania  colpiti dagli eventi idrogeologici del 5
e 6 maggio  1998 valgono le perimetrazioni delle aree  a rischio e le
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2,
dell'ordinanza   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della  protezione civile, n.  2787 del 21  maggio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 120
del 26 maggio 1998. Con  deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del predetto Comitato dei  Ministri, sono definiti i termini
essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
  2.  (( Il  Comitato  dei  Ministri di  cui  al  comma 1  definisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le  province autonome di Trento e di  Bolzano, programmi di
interventi  urgenti,  anche  attraverso azioni  di  manutenzione  dei
bacini  idrografici,  per  la riduzione  del  rischio  idrogeologico,
tenendo conto dei  programmi gia' in essere da  parte delle autorita'
di bacino  di rilievo nazionale,  nelle zone nelle quali  la maggiore
vulnerabilita'  del territorio  si lega  a maggiori  pericoli per  le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale. )) Per la realizzazione
degli interventi  possono essere  adottate, su proposta  dei Ministri
dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici e  d'intesa  con  le  regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. ((  Entro il 30 settembre 1998, su proposta
del  Comitato dei  Ministri,  di  cui al  comma  1,  d'intesa con  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome  di Trento  e di  Bolzano, e'  adottato un  atto di
indirizzo  e  coordinamento che  individui  i  criteri relativi  agli
adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma. ))
((    2-bis.    Per l'attivita' istruttoria relativa agli          ))
(( adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si      ))
(( avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i      ))
(( servizi tecnici nazionali, nonche' della collaborazione del     ))
(( Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita' di  ))
(( bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa ))
(( dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle   ))
(( ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale  ))
(( per la protezione dell'ambiente.                                ))
  3. Ai sensi  dell'articolo 2 della legge n. 183  del 1989, entro ((
sessanta  giorni ))  dalla data  di  entrata in  vigore del  presente
decreto,  le  Amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici,  ((  le
societa'  per  azioni a  prevalente  partecipazione  pubblica, ))  le
universita' e gli istituti di ricerca (( nonche' gli enti di gestione
degli acquedotti  ed i  soggetti titolari  di concessioni  per grandi
derivazioni di acqua pubblica )) comunicano a ciascuna regione i dati
storici  e  conoscitivi  del   territorio  e  dell'ambiente  in  loro
possesso,  senza   oneri  ed  in  forma   riproducibile.  Le  regioni
acquisiscono con le stesse  modalita' le ulteriori informazioni utili
presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi
disponibili per gli enti locali. (( Le regioni comunicano al Comitato
dei Ministri di cui  alla legge n. 183 del 1989  gli atti adottati ai
sensi dei  commi 1  e 2  del presente  articolo riguardanti  i bacini
idrografici interregionali e regionali. ))
  4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
e 2,  gli organi di protezione  civile, come definiti dalla  legge 24
febbraio 1992,  n. 225, e dal  decreto legislativo 31 marzo  1998, n.
112, provvedono a  predisporre, per le aree  a rischio idrogeologico,
(( con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita'
del territorio si lega a maggiori  pericoli per le persone, le cose e
il patrimonio ambientale, )) piani urgenti di emergenza contenenti le
misure  per   la  salvaguardia  dell'incolumita'   delle  popolazioni
interessate,  compreso il  preallertamento, l'allarme  e la  messa in
salvo preventiva, anche utilizzando i  sistemi di monitoraggio di cui
all'articolo 2.
  5. ((  Nei piani  stralcio di  cui al comma  1 sono  individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.  Sulla   base  di   tali  individuazioni   le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono  accedere  al  fine  di   adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare fuori dell'area a rischio  le attivita' produttive e le
abitazioni private.  )) A tale  fine le regioni, acquisito  il parere
degli  enti locali  interessati, predispongono,  entro diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, con criteri di
priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,
(( determinando altresi' un  congruo )) termine, delle infrastrutture
e per la concessione di  incentivi finanziari per la rilocalizzazione
delle attivita' produttive e  delle abitazioni private, realizzate in
conformita'  alla normativa  urbanistica  edilizia  o condonate.  Gli
incentivi sono attivati  nei limiti della quota  dei fondi introitati
ai sensi dell'articolo 86, comma  2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.  112, e riguardano  anche gli  oneri per la  demolizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta viene  acquisito  al  patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento  dei manufatti si provvede
anche con le  modalita' di cui all'articolo 2, comma  56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano
della  facolta'  di  usufruire delle  predette  incentivazioni,  essi
decadono  da  eventuali benefici  connessi  ai  danni derivanti  agli
insediamenti  di loro  proprieta' in  conseguenza del  verificarsi di
calamita' naturali.
((   5-bis.     All'articolo 45 del regio decreto  29 luglio 1927, ))
(( n. 1443, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il   ))
(( seguente comma:                                                 ))
(( "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave      ))
(( pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio  ))
(( per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la   ))
(( regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo'  ))
(( prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, ))
(( interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In    ))
(( caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione puo',    ))
(( con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca     ))
(( immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al    ))
(( patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia  ))
(( parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta     ))
(( regionale dispone la revoca della concessione".                 ))