IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche dell'Avvocatura  dello Stato, approvato con  regio decreto
30 ottobre  1933, n. 1611, nonche'  l'art. 1 della legge  16 novembre
1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
  Considerata l'opportunita' di  autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad assumere  il patrocinio  dell'A.R.STUD. (Azienda regionale  per il
diritto allo studio universitario) di Bologna;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'  autorizzata   ad   assumere   la
rappresentanza e  la difesa dell'A.R.STUD. (Azienda  regionale per il
diritto allo  studio universitario) di  Bologna nei giudizi  attivi e
passivi  avanti le  autorita'  giudiziarie, i  collegi arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il presente  decreto sara'  sottoposto alle procedure  di controllo
previste  dalla   normativa  vigente  e  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1998
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                Flick
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                               Ciampi