L'AUTORITA' DI BACINO Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli articoli 12 e 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante: "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 "Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive"; Visti gli obblighi di rispetto delle opere idrauliche riportate nella "Carta delle opere idrauliche presenti nel bacino dell'Arno", facente parte del progetto di piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 95 del 17 luglio 1996; Considerato che nel bacino dell'Arno si sono ripetutamente verificati gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come l'intero sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di la' dell'emergenza, la necessita' di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua; Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 183/1989, si provvedeva all'adozione del progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno; Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalita' primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico; Considerato che la strategia del piano e' impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulicoforestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui e' ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumita' delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Vista l'attuale fase di adeguamento del piano adottato a seguito delle osservazioni presentate da enti locali e altri soggetti, il corretto svolgimento delle quali richiede l'espressione di pareri di diversi organi collegiali e necessita pertanto di congrui tempi istruttori per addivenire alla definitiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla cui data, in base l'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, le disposizioni contenute nel piano medesimo avranno carattere immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia; Rilevata, per i motivi sopradetti, la necessita' di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano, rappresentate nella "Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno", facente parte del progetto di piano di bacino adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche di cui al presente provvedimento, nonche' la necessita' di evitarne la compromissione nel periodo tra adozione del progetto di piano e approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumita' e della riduzione del rischio che il piano si prefigge; Rilevato che sono di interesse del piano anche le aree rappresentate negli ambiti di cui alla "Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e degli affluenti", anch'essa facente parte del progetto di piano adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche di cui al presente provvedimento; Rilevato altresi' che il progetto di piano contiene anche la cartografia delle aree che sono state soggette ad allagamento per eventi alluvionali che si sono succeduti dal 1966 ad oggi, indicata come "Carta guida delle aree allagate"; Dato atto che l'autorita' di bacino e la regione Toscana hanno provveduto a dare ampia diffusione e pubblicita' al progetto di piano e agli interventi in esso previsti sia nella fase precedente all'adozione (si veda, tra l'altro, la conferenza regionale sul bacino dell'Arno, tenutasi a Firenze il 5 aprile 1996 e i seminari provinciali preparatori del 15, 22 e 29 marzo 1996, tenutisi rispettivamente ad Arezzo, Empoli e Pisa) sia nella fase successiva e che lo stesso e' inoltre rimasto a disposizione per la consultazione nei termini, nei modi e nelle sedi previste dall'art. 18 della legge n. 183/1989; Vista la propria precedente deliberazione n. 107 del 15 luglio 1997 con la quale, per motivi idraulici e idrogeologici e per consentire l'attuazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico, si provvedeva a porre sotto vincolo di non edificazione fino alla data di approvazione del piano stesso, e comunque per un periodo di un anno a decorrere dall'esecutivita' del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, aree lungo il corso dell'Arno e degli affluenti delimitate su apposita cartografia; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta deliberazione secondo il quale possono essere escluse dal vincolo "le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e autorita' di bacino"; Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 124 e 125 del 6 maggio 1998, con le quali, ai sensi dell'articolo suddetto, si provvedeva ad escludere dal vincolo due aree interessate dalla costruzione di opere pubbliche; Vista la necessita' di prorogare la validita' della misura di salvaguardia poiche', ad oggi, sono ancora in corso le procedure previste dall'art. 18 della legge n. 183/1989 per addivenire alla definitiva approvazione del piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale la composizione dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e' integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile; Visto il verbale della seduta del 14 luglio 1998 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, per il coordinamento della protezione civile, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. Di porre sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa e per consentire l'attuazione del piano di bacino, fino alla data di approvazione dello stesso, le aree delimitate nella "Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno" allegata al Progetto di piano adottato con delibera del comitato istituzionale n. 95 del 17 luglio 1996, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche riportate nella cartografia allegata al presente provvedimento, riferite a: aree di espansione e casse di laminazione; serbatoi di laminazione; interventi di laminazione con "bocche tarate", etc.; l'area interessata dagli attuali "Stagni di Gaine" in comune di Sesto Fiorentino; nonche' le aree golenali e di prima pertinenza fluviale, indicate come P1 e P nella legenda della "Carta delle aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione dell'Arno e dei suoi affluenti" del Progetto di piano adottato, inclusi gli aggiornamenti e le modifiche riportate nella cartografia allegata al presente provvedimento.