L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
  Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
prevede  che  gli  obblighi  di  conservazione  e  di  esibizione  di
documenti per  finalita' amministrative e probatorie,  previsti dalla
legislazione vigente,  si intendono  soddisfatti anche  se realizzati
mediante  supporto  ottico,  purche' le  procedure  realizzate  siano
conformi a  regole tecniche dettate dall'Autorita'  per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 216 del  15 settembre 1994, con  cui, in
attuazione del  predetto art.  2, comma 15,  della legge  24 dicembre
1993, n.  537, sono state  dettate le  regole tecniche per  l'uso dei
supporti ottici;
  Visto  il decreto-legge  10 giugno  1994, n.  357, convertito,  con
modificazioni, nella  legge 8 agosto  1994, n. 489, e  in particolare
l'art. 7-bis, comma 4, il quale prevede che le scritture contabili ed
i documenti, cui si riferisce  l'art. 2220 del codice civile, possono
essere  conservati  sotto  forma  di  registrazione  su  supporti  di
immagini, sempreche'  le registrazioni  corrispondano ai  documenti e
possano in ogni momento essere rese leggibili;
  Visto  il   comma  9  dello   stesso  art.  7-bis   del  richiamato
decreto-legge  n.  357 del  1994,  il  quale  prevede che  le  citate
disposizioni  relative alle  scritture obbligatorie  di cui  all'art.
2220 del  codice civile  si applicano  anche a  tutte le  scritture e
documenti rilevanti ai fini delle  disposizioni tributarie e che, con
decreto del Ministro delle finanze, sono determinate le modalita' per
la loro conservazione su supporti di immagine;
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera c) della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,  che delega al  Governo l'emanazione, ai sensi  dell'art. 17,
comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,  di regolamenti al fine
di  semplificare  le  modalita'   di  conservazione  delle  scritture
contabili  e  degli  altri  documenti previsti  dalle  norme  fiscali
attraverso l'uso  di supporti ottici  e magnetici, in  conformita' ai
criteri  dettati  dall'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  a condizione  che  sia possibile  la  lettura e  la
stampa   contestualmente  alla   richiesta   avanzata  dagli   uffici
competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per cui
"gli atti, dati e documenti  formati dalla pubblica amministrazione e
dai  privati su  supporto  informatico, i  contratti stipulati  nelle
medesime  forme, nonche'  la  loro archiviazione  e trasmissione  con
strumenti informatici o  telematici, sono validi e  rilevanti a tutti
gli effetti di legge", rinviando  a specifici regolamenti da emanarsi
ai sensi dell'art.  17, comma 2, della legge 23  agosto 1988, n. 400,
la definizione dei criteri e le modalita' di applicazione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n.   513,   recante  "criteri   e   modalita'   per  la   formazione,
l'archiviazione  e   la  trasmissione  di  documenti   con  strumenti
informatici e telematici, a norma  dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Ritenuto   pertanto  opportuno   di  sostituire   integralmente  la
deliberazione  n. 15  del  28  luglio 1994  con  altra finalizzata  a
dettare sia le regole tecniche  che criteri attuativi, che soddisfino
le  esigenze  connesse  all'evoluzione  tecnologica  e  nel  contempo
realizzino  modalita' semplificate  ed  uniformi per  l'archiviazione
ottica dei documenti;
                              Delibera:
  La presente  deliberazione sostituisce integralmente  la precedente
deliberazione n. 15 del 28  luglio 1994 contenente le regole tecniche
per l'uso dei supporti ottici, la  quale cessa di avere efficacia dal
momento dell'emanazione delle seguenti disposizioni:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
  a)  Archivio:  l'insieme  costituito  da uno  o  piu'  supporti  di
memorizzazione, univocamente  identificati, contenenti un  insieme di
documenti  registrati. Esso  puo' inoltre  contenere informazioni  di
qualsiasi tipo utili per la gestione dei documenti.
  b) Supporto  di memorizzazione: il  mezzo fisico atto  a registrare
permanentemente informazioni  rappresentate in modo digitale,  su cui
l'operazione  di  scrittura  comporti   una  modifica  permanente  ed
irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso.
  c) Classe di  supporti di memorizzazione: l'insieme  di supporti di
memorizzazione  aventi  caratteristiche  simili dal  punto  di  vista
meccanico, della capacita', delle prestazioni e del costo.
  d) Documento  registrato: un  documento, costituito  da una  o piu'
pagine,  identificato univocamente  nell'ambito  dell'archivio da  un
opportuno codice, assegnato al momento della sua prima archiviazione,
che permetta la sua gestione in modo unitario senza alcuna dipendenza
dal  supporto di  memorizzazione.  Per  ciascun documento  registrato
l'archivio  contiene  almeno  una  registrazione; nel  caso  di  piu'
registrazioni, queste  possono essere contenute all'interno  di uno o
piu' supporti di memorizzazione.
  e) Rappresentazione  digitale di  un documento  e' una  sequenza di
simboli  binari  a  partire  dalla  quale  e'  possibile,  attraverso
opportuni  strumenti  hardware  e   software,  la  presentazione  del
documento stesso nella sua interezza.
  f)  Istanza di  un  documento  registrato e'  il  risultato di  una
operazione di  archiviazione effettuata  a fronte  del corrispondente
documento d'origine.  Ciascuna istanza di un  documento registrato e'
individuata, nell'ambito  di questo, dal  numero d'ordine con  cui e'
stata generata.
  g) Versione  di una  istanza di  documento registrato  e' l'insieme
costituito  dalla rappresentazione  digitale del  documento e  da una
serie di  informazioni di controllo  necessarie per garantire  la sua
integrita' e  reperibilita'. Si  hanno versioni differenti  quando le
rappresentazioni  digitali  del  documento   in  esse  contenute  non
coincidono.  La  versione  iniziale e'  generata  dall'archiviazione,
quelle successive sono prodotte da  operazioni di riversamento in cui
viene modificata la rappresentazione digitale del documento. Ciascuna
versione  e' individuata,  nell'ambito  della  medesima istanza,  dal
numero d'ordine con cui e' stata generata.
  h)  Registrazione:   l'insieme  di  dati  binari   scritti  durante
un'operazione   di   archiviazione   o  di   riversamento.   Ciascuna
registrazione   presente  in   un  supporto   di  memorizzazione   e'
univocamente individuata  dal numero d'ordine  con cui essa  e' stata
effettuata. Una  registrazione contiene la  rappresentazione digitale
del documento, che  corrisponde ad una versione di una  istanza di un
documento registrato.  Ad essa  e' associata  una marca  di controllo
attraverso cui viene garantita la sua integrita' ed autenticita'. Nel
caso  in  cui si  utilizzino  tecniche  di cifratura  per  proteggere
documenti  riservati la  marca  di controllo  e'  calcolata sopra  la
rappresentazione  digitale   in  chiaro,   ossia  non   cifrata,  del
documento.
  i) Archiviazione:  l'operazione che  genera, su  di un  supporto di
memorizzazione, una registrazione contenente  la versione iniziale di
una istanza  di un  documento registrato.  Per il  medesimo documento
l'operazione puo' essere ripetuta piu' volte allo scopo di correggere
eventuali errori  avvenuti durante  il processo di  archiviazione. La
prima  archiviazione   di  un  documento  genera   il  corrispondente
documento  registrato e  quindi  l'istanza iniziale  di questo;  ogni
successiva reiterazione dell'operazione genera  una sua nuova istanza
del medesimo documento registrato che annulla la precedente. Pertanto
per ciascun documento l'archivio  contiene una istanza attiva, quella
generata  dall'ultima  archiviazione,  ed eventualmente  una  o  piu'
istanze cancellate.
  l) Riversamento di un documento  registrato e' un'operazione che, a
partire da una registrazione, ne genera una nuova sul medesimo oppure
su di  un altro  supporto di  memorizzazione, contenuto  nello stesso
archivio.  L'operazione  puo' avvenire  con  o  senza modifica  della
rappresentazione digitale del documento  archiviato. Nel secondo caso
il riversamento opera una  semplice duplicazione, nel primo viceversa
produce  una nuova  versione  per l'istanza  del documento  contenuta
nella registrazione sorgente.
  m)  Presentazione di  un documento  registrato e'  l'operazione che
consente di visualizzare il documento originale, nonche' di ottenerne
copia anche su supporto cartaceo.
  n) Presentabilita' di una versione: una versione e' presentabile se
e' possibile  effettuare la presentazione del  documento registrato a
partire  dalla  rappresentazione  digitale   del  documento  in  essa
contenuta.
  o) Accessibilita' di  una versione: una versione  e' accessibile se
e'   possibile  recuperare   dal   supporto   di  memorizzazione   la
rappresentazione digitale  del documento e verificarne  la congruenza
con la marca di controllo ad essa associata.
  p) Presentabilita' di una  istanza: un'istanza e' presentabile solo
se nell'archivio esiste almeno una sua versione presentabile.
  q) Accessibilita' di una istanza: un'istanza e' accessibile solo se
tutte le sue versioni presenti nell'archivio sono accessibili.
  r) Tipo di  una registrazione e' una informazione  che ne specifica
il ruolo nell'archivio. I valori possibili sono:
  1)  Archiviazione normale:  la registrazione  contiene la  versione
iniziale della prima istanza di un documento registrato.
  2)  Archiviazione  sostitutiva:  la  registrazione  ne  sostituisce
un'altra risultata  non corretta;  essa percio' contiene  la versione
iniziale  di   una  nuova  istanza  del   documento  registrato,  che
sostituisce l'istanza precedente.
  3)   Archiviazione  cancellata:   la  registrazione   contiene  una
rappresentazione digitale  del documento che e'  risultata imperfetta
ed ha  percio' dato  origine ad  una archiviazione  sostitutiva. Essa
contiene  la   versione  iniziale   di  una  istanza   del  documento
archiviato.
  4)  Riversamento  diretto:  la registrazione  ne  duplica  un'altra
presente nell'archivio e pertanto contiene la medesima versione della
medesima istanza presente nella registrazione sorgente.
  5)  Riversamento   sostitutivo:  la  registrazione  deriva   da  un
riversamento  con   modifica  della  rappresentazione   digitale  del
documento,  quindi  contiene   la  versione  successiva  dell'istanza
presente nella registrazione sorgente.
  s) Cifrario  asimmetrico e'  un sistema  di cifratura  che utilizza
chiavi  diverse per  le operazioni  di codifica  e decodifica,  delle
quali  una, detta  chiave privata,  e' destinata  a restare  segreta,
l'altra,  denominata  chiave  pubblica,   ad  essere  divulgata.  Gli
algoritmi  utilizzati devono  essere conformi  all'appendice D  della
norma  ISO 9594-8.  E'  altresi' possibile  utilizzare gli  algoritmi
previsti dalla  normativa riguardante la sottoscrizione  digitale dei
documenti  informatici.  Le  chiavi   utilizzate  debbono  avere  una
lunghezza minima  di 1.024  bit. La validita'  della chiave  non puo'
superare  i  due,  tre  e  cinque  anni,  se  la  lunghezza  e'  pari
rispettivamente  a 1.024,  1.536  e  2.048 bit.  Nel  caso di  chiavi
certificate   da   un   certificatore  riconosciuto,   la   validita'
corrisponde a quella specificata dal certificato da esso rilasciato.
  t) Firma digitale  e' il risultato della  procedura informatica che
consente di verificare la  riferibilita' soggettiva e l'integrita' di
una sequenza di  simboli binari. Si ottiene  mediante l'operazione di
cifratura effettuata,  conformemente alla  norma ISO/IEC  DIS 9796-2,
con  un  cifrario asimmetrico,  sopra  l'impronta  della sequenza  di
simboli  binari  utilizzando  la  chiave  privata  del  soggetto.  E'
consentito   l'uso  di   firme  digitali   conformi  alla   normativa
riguardante la sottoscrizione digitale dei documenti informatici.
  u)  Impronta di  una sequenza  di simboli  binari e'  una ulteriore
sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una funzione di hash tra quelle definite
nella norma ISO/IEC  DIS 10118-3 o comunque  previste dalla normativa
riguardante  la sottoscrizione  digitale  dei documenti  informatici,
purche' generanti impronte di  dimensione conforme a quanto richiesto
nella successiva lettera x) per le marche di controllo.
  v) Certificato e'  il risultato della procedura  informatica atta a
garantire in  modo verificabile  l'attribuzione di  una chiave  di un
cifrario ad un soggetto. Esso deve essere conforme alla norma ISO/IEC
9594-8  e successive  estensioni. E'  possibile utilizzare  qualsiasi
certificato  previsto dalla  normativa riguardante  la sottoscrizione
digitale dei documenti informatici.
  w) Marca temporale di una sequenza di simboli binari e' essa stessa
una sequenza di simboli binari, generata da un apposito servizio, che
attribuisce   data   certa   all'esistenza   della   prima   sequenza
garantendone nel contempo l'integrita'.
  x) Marca di controllo di una  sequenza di simboli binari e' un dato
di controllo  contenente le  informazioni necessarie  per verificarne
l'integrita' ed autenticita'. Essa comprende:
  1) l'indicazione della  funzione di hash utilizzata  per il calcolo
dell'impronta primaria della sequenza di  simboli binari cui la marca
di controllo si riferisce.
  2) il  codice della funzione  di hash indicata al  punto precedente
secondo la codifica specificata nella norma ISO/IEC DIS 9796-2.
  3)  l'impronta primaria  della sequenza  di simboli  binari cui  la
marca di  controllo si  riferisce, calcolata  con una  delle funzioni
previste nella precedente lettera u)  che generi valori ad almeno 160
bit.
  4) l'indicazione della  funzione di hash utilizzata  per il calcolo
dell'impronta  secondaria della  sequenza  di simboli  binari cui  la
marca di controllo si riferisce.
  5) il  codice della funzione  di hash indicata al  punto precedente
secondo la codifica specificata nella norma ISO/IEC DIS 9796-2.
  6) l'impronta  secondaria della sequenza  di simboli binari  cui la
marca di  controllo si  riferisce, calcolata  con una  delle funzioni
previste nella precedente lettera u)  che generi valori ad almeno 160
bit e sia  diversa da quella utilizzata per  il calcolo dell'impronta
primaria.
  y) Pubblico  ufficiale, ad eccezione  dei casi per i  quali possono
essere chiamate in  causa le altre figure previste dal  comma 2, art.
14, della legge 4 gennaio 1968, n 15, deve intendersi il notaio.
  z) Certificatore e' il soggetto pubblico o privato che certifica la
chiave   pubblica  di   un  cifrario   asimmetrico,  rilasciando   il
certificato  che  rende pubblico,  e  che  pubblica ed  aggiorna  gli
elenchi dei certificati sospesi e di quelli revocati.