Ai provveditori agli studi
                                     e, per conoscenza:
                                  All'assessore     alla     pubblica
                                  istruzione della  regione  autonoma
                                  della Valle d'Aosta
                                  All'assessore     alla     pubblica
                                  istruzione della regione Sicilia
                                  Al presidente  della  provincia  di
                                  Bolzano
                                  Al  presidente  della  provincia di
                                  Trento
                                  Al servizio di controllo interno
Premessa.
  In  coerenza  con  i  processi   in  atto  di  decentramento  e  di
semplificazione  delle  procedure,  per  una  maggiore  celerita'  ed
efficacia  dell'azione  amministrativa  rispetto  alle  esigenze  dei
diversi contesti territoriali, questo  Ministero intende demandare ai
Provveditori agli studi, a  decorrere dall'anno scolastico 1998-1999,
tutti   gli  adempimenti   istituzionali  in   tema  di   istituzioni
scolastiche meramente private d'istruzione secondaria, nonche' alcune
altre   incombenze  relative   alle   scuole  secondarie   legalmente
riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate.
  Con  la presente  circolare  si  forniscono, pertanto,  indicazioni
sulla operativita' che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore.
  A)   Istituzioni   scolastiche   non  statali   meramente   private
d'istruzione secondaria.
  I) Presa d'atto.
  La  fonte  normativa  primaria  e'  costituita  dalle  disposizioni
contenute nell'art.  352 del decreto  legislativo 16 aprile  1994, n.
297.
  A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche la sentenza
della Corte costituzionale  n. 36 del 19 giugno  1958, pubblicata nel
n. 148 della Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958) il gestore non ha
un  obbligo di  notifica  dell'istituzione scolastica  aperta, ma  la
facolta'  di comunicare  all'amministrazione scolastica  l'iniziativa
assunta,  e  cio' allo  scopo  di  ottenere  una "presa  d'atto"  del
regolare funzionamento.
  La  "presa  d'atto",  quindi,   si  configura  quale  provvedimento
amministrativo,  attivato   su  istanza   di  parte  e   realizza  un
poteredovere   di  vigilanza   che  si   conclude  con   un  semplice
accertamento dichiarativo  (si richiama la circolare  ministeriale n.
214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1994, paragrafi l, 2, 3).
  Cio'  premesso, a  modifica  della circolare  ministeriale n.  214,
prot. n.  9405 del  18 settembre  1974, la  competenza ad  emanare il
decreto di "presa d'atto" viene  devoluta al Provveditore agli studi;
detta  competenza  attiene,  quanto  ai  procedimenti  amministrativi
attivati ad istanza di parte, oltreche' alle istanze di presa d'atto,
anche  ai passaggi  di  gestione  e al  trasferimento  di sede  delle
istituzioni scolastiche  meramente private che gia'  ne fruiscono, e,
quanto ai procedimenti attivati di ufficio, alle revoche delle "prese
d'atto" per accertate ragioni sopravvenute.
  Per quanto  concerne il potere  di chiusura "per ragioni  di ordine
morale e didattico", come testualmente dispone l'art. 354 del decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'  in  corso  un  apposito
provvedimento  di  delega  al  Provveditore agli  studi;  non  appena
perfezionato l'iter relativo, se ne dara' comunicazione.
  Le disposizioni che seguono  sono volte a richiamare, semplicemente
coordinandole,  le   circolari  precedentemente   emanate  (circolare
ministeriale  n. 259,  prot. n.  8364  del 5  agosto 1958;  circolare
ministeriale n. 214,  prot. n. 9405 del 18  settembre 1974; circolare
ministeriale  n. 87,  prot.  n.  2810 del  2  aprile 1976;  circolare
ministeriale n.  256, prot.  n. 8320 del  6 novembre  1976; circolare
ministeriale prot. n. 9024, del  6 dicembre 1991) salve ovviamente le
modifiche qui  evidenziate concernenti  l'organo dell'amministrazione
della pubblica istruzione competente a definire i vari adempimenti.
  II) Adempimenti del gestore.
  L'istanza   di    "presa   d'atto"   di    regolare   funzionamento
dell'istituzione  scolastica aperta,  redatta con  l'osservanza della
legge  sul bollo,  va indirizzata  non  piu' a  questo Ministero,  ma
direttamente  al Provveditore  agli studi  competente, corredata  dei
documenti elencati nell'allegato A,  che costituisce parte integrante
della presente circolare.
  Del pari le  istanze di "presa d'atto" per passaggio  di gestione e
trasferimento di sede, redatte nell'osservanza della legge sul bollo,
vanno indirizzate al Provveditore agli studi competente corredate dei
documenti di cui agli allegati B e C della presente circolare.
  Al  Provveditore  agli  studi  dovra' essere  notificato  anche  il
mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore - societa' o
persona giuridica,  unitamente ai documenti elencati  nell'allegato D
della presente circolare.
  Si ricorda che al pagamento, ai  sensi dell'art. 1, comma 79, della
legge  23  dicembre 1996,  n.  662,  di quanto  dovuto  all'ispettore
tecnico per l'indennita' di missione e rimborso spese in tutti i casi
di   procedimenti  attivati   ad   iniziativa   di  parte,   provvede
direttamente  il gestore  con le  modalita' indicate  dalla circolare
ministeriale prot. n. 5433 del 30 maggio 1997.
  III) Adempimenti del Provveditore agli studi.
  La  "presa  d'atto" del  Provveditore  agli  studi, con  le  stesse
procedure  gia'  seguite   da  questo  Ministero,  vale   a  dire  in
conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 352 e 353 del
decreto  legislativo  n.  297/1994,  e'  disposta  sulla  scorta  dei
risultati di appositi accertamenti effettuati da ispettore tecnico e,
in base ad  ogni altro elemento di giudizio  comunque emergente dagli
atti in possesso dell'ufficio scolastico provinciale.
  L'accertamento ispettivo  ha carattere preventivo anche  per quanto
concerne  i   procedimenti  relativi   a  passaggio  di   gestione  o
trasferimento di sede o radicale modificazione della sede scolastica.
  Compete anche  al Provveditore agli  studi procedere di  ufficio ai
dovuti accertamenti presso le  competenti autorita' giudiziarie circa
l'assenza  o   meno  di  precedenti   penali  o  di   carichi  penali
eventualmente pendenti in relazione  al disposto dell'art. 353, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 297/1994.
  In base  alla normativa vigente, ogni  procedimento amministrativo,
di accoglimento o  negativo, attivato sia ad iniziativa  di parte sia
di  ufficio,  dovra'  concludersi  con un  provvedimento  espresso  e
congruamente  motivato  circa l'iter  logico  seguito  ai fini  della
determinazione assunta.
  Si  richiamano i  termini  previsti, per  la  conclusione dei  vari
procedimenti amministrativi, dal decreto  ministeriale 6 aprile 1995,
n. 190 (pubblicato  nel supplemento n. 59 alla  Gazzetta Ufficiale n.
120 del 25 maggio 1995), emanato  in adempimento all'art. 2, comma 2,
della  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  relativamente ai  procedimenti
relativi alle istituzioni scolastiche meramente private:
  a) presa d'atto: giorni 300;
  b) passaggio di gestione: giorni 120;
  c) trasferimento o ampliamento di sede: giorni 90;
  d) mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore: giorni
60.
  Le  SS.VV. avranno  cura di  trasmettere al  Ministero -  Direzione
generale   per  l'istruzione   media  non   statale  una   copia  del
provvedimento positivo o negativo di "presa d'atto".
  Si  ricordano,  in  particolare,  le  indicazioni  contenute  nella
circolare ministeriale  n. 87, prot.  n. 2810  del 2 aprile  1976 sul
fatto  che  le  funzioni di  vigilanza  proprie  dell'amministrazione
scolastica  non  possono esaurirsi  con  il  provvedimento di  "presa
d'atto", in quanto deve essere  assicurata la permanenza degli stessi
requisiti e  condizioni di  funzionalita' che hanno  determinato tale
provvedimento.
  In sostanza, occorre coniugare l'esigenza di non limitare il libero
esercizio  dell'attivita'  formativa  con  quella  -  particolarmente
rilevante  anche  per gli  affidamenti  insorti  - di  garantire  che
l'impegno  per la  qualita'  dell'attivita'  formativa, sotteso  alla
richiesta di presa d'atto, venga concretamente realizzato e mantenuto
nel tempo.
  Restano,  ovviamente, ferme  le  competenze in  materia affidate  a
regioni e province autonome.
  IV) Verifica ispettiva.
  Si fa presente che questo Ministero, secondo una prassi consolidata
in  sede di  conferimento  del relativo  incarico,  ha richiesto  che
l'ispettore tecnico accerti l'idoneita' dell'istituzione scolastica a
perseguire effettivamente gli obiettivi prefissi e pubblicizzati.
  In particolare, con  la relazione ispettiva, sono  di norma forniti
elementi informativi specifici sotto i seguenti profili:
  1) idoneita' didattica quanto a locali e attrezzature;
  2)  modalita'  di  svolgimento  dell'azione  didattica  e  relativa
congruenza con  gli obiettivi  prefissi e  pubblicizzati; proficuita'
del rapporto docentealunno;
  3) entita' numerica  degli alunni iscritti e  frequentanti per ogni
singolo corso di cui si chiede la presa d'atto.
  E' da tener presente che le istituzioni scolastiche che assumono la
denominazione generica di corsi di  preparazione agli esami, ai sensi
dell'art. 352,  comma 2, del  decreto legislativo 16 aprile  1994, n.
297, hanno fini,  struttura e durata atipici e  organizzazione che si
verifica  nel quadro  della  liberta', di  gestione:  si richiama  il
successivo comma 3 del citato art. 352.
  Si  sottolinea, comunque,  l'esigenza  che  le relazioni  ispettive
siano  caratterizzate da  congrua, coerente  e chiara  motivazione in
ordine  ai  pareri  formulati,  in  modo  da  consentire  la  massima
trasparenza e correttezza amministrativa.
  Resta ferma la competenza della Direzione generale per l'istruzione
media non statale a disporre  gli accertamenti ispettivi che riterra'
necessari o opportuni.
  V) Disposizioni finali.
  Rientra nella competenza dei Provveditori agli studi la trattazione
di   tutti   i   procedimenti   attivati   con   istanze   presentate
successivamente alla pubblicazione della presente circolare.
  B) Scuole secondarie legalmente  riconosciute e pareggiate e scuole
magistrali convenzionate.
  I)  Chiusura della  scuola  per libera  determinazione del  gestore
(paragrafo VII  della circolare  ministeriale n.  377 del  9 dicembre
1987).
  La  relativa comunicazione  va dal  soggetto gestore  comunicata al
Provveditore  agli  studi,  il   quale,  con  provvedimento  espresso
(indirizzato  per conoscenza  anche  a questo  Ministero -  Direzione
generale  per  l'istruzione media  non  statale)  gli rilascera',  di
regola entro  trenta giorni, apposita dichiarazione  di esserne stato
edotto,  specificando   la  decorrenza   di  chiusura  e   la  scuola
secondaria, possibilmente  dello stesso  tipo, per il  deposito degli
atti scolastici.
  II)  Sospensione   di  funzionamento  di  classi   non  collaterali
(paragrafo VII  della circolare  ministeriale n.  377 del  9 dicembre
1987).
  La relativa  comunicazione del  gestore e del  preside, con  nota a
firma congiunta, circa la sospensione  di funzionamento di una o piu'
classi,  va  rivolta  al  Provveditore   agli  studi,  il  quale  con
provvedimento  espresso (indirizzato  per conoscenza  anche a  questo
Ministero -  Direzione generale per l'istruzione  media non statale),
di regola entro trenta giorni, rilascera' loro apposita dichiarazione
di esserne stato edotto, specificando la classe sospesa e la scuola a
cui si riferisce.
  Detta comunicazione  al Provveditore  agli studi e'  da effettuarsi
entro i primi dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico.
  Si  ricorda  che,  come   precisato  dalla  circolare  ministeriale
suindicata, qualora una stessa classe  non venga attivata per piu' di
un  anno scolastico,  tranne  che non  sussistano particolari  motivi
evidenziati da  gestore e preside  e accettati dal  Provveditore agli
studi, la  scuola va considerata  in via di chiusura  graduale; sulla
base  anche  degli  elementi  informativi  acquisiti  dagli  atti  di
ufficio,  il  Provveditore agli  studi  avra'  cura di  notificare  a
gestore e  preside detta  chiusura, specificando la  scuola prescelta
per il deposito degli atti scolastici.
  Del  pari  si richiama  la  circolare  ministeriale  n. 377  del  9
dicembre 1987, quanto al principio che, qualora una classe venga meno
nel corso dell'anno  scolastico per il ritiro dalle  lezioni di tutti
gli alunni oppure  venga ad essere costituita -  in conseguenza anche
di ritiri in  corso d'anno - con un numero  di allievi effettivamente
frequentanti inferiore  al minimo prescritto (almeno  tre alunni), la
classe stessa e' da considerarsi  comunque come non attivata, per gli
effetti di cui sopra (e' fatto salvo il valore legale degli studi per
gli alunni che continuino la frequenza scolastica).
  III) Istituzione  classi collaterali (paragrafo VI  della circolare
ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987) ed esami d'idoneita'.
  In  ordine  all'istituzione  di  classi  collaterali  nelle  scuole
secondarie  di secondo  grado,  occorre, in  via preliminare,  tenere
conto della  nuova normativa di cui  alla legge 10 dicembre  1997, n.
425,  recante: "Disposizioni  per  la riforma  degli  esami di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", e
al relativo regolamento di esecuzione in corso di perfezionamento.
  Si fa  riserva, pertanto, di eventuali  specifiche istruzioni nella
materia,  con rinvio  a successiva  circolare ministeriale,  che, ove
necessario, sara' emanata - comunque tempestivamente - dopo l'entrata
in  vigore  del  citato  regolamento di  esecuzione  della  legge  n.
425/1997.
 C) Considerazioni finali.
  Tutte  le determinazioni  assunte dal  Provveditore agli  studi nei
procedimenti richiamati  nella presente circolare  ministeriale hanno
carattere definitivo.
  I Provveditori agli studi vorranno  dare la piu' ampia divulgazione
alla presente circolare.
                                              Il Ministro: Berlinguer