I servizi  di investimento  rientrano tra le  attivita' finanziarie
esercitabili dalle  banche. Per le  banche autorizzate in  Italia, il
decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58 (Testo  unico  delle
disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria)  subordina
comunque   all'autorizzazione   della  Banca   d'Italia   l'esercizio
professionale nei confronti del pubblico di tali servizi.
  L'autorizzazione  e' richiesta  per  ciascuna  delle attivita'  che
rientrano nella definizione di servizi di investimento:
    negoziazione per conto proprio;
    negoziazione per conto terzi;
  collocamento, con  o senza  preventiva sottoscrizione o  acquisto a
fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  gestione  su base  individuale  di portafogli  di investimento  per
conto terzi;
    ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
  Le  unite istruzioni  fissano  le procedure  che  le banche  devono
osservare per  essere autorizzate e  i criteri di valutazione  che la
Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo.
  Le  allegate  disposizioni  costituiscono una  nuova  versione  del
Capitolo LI delle Istruzioni di  vigilanza (Parte riservata agli enti
creditizi). Esse  saranno pubblicate  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.