I servizi di investimento rientrano tra le attivita' finanziarie esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate in Italia, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi. L'autorizzazione e' richiesta per ciascuna delle attivita' che rientrano nella definizione di servizi di investimento: negoziazione per conto proprio; negoziazione per conto terzi; collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. Le unite istruzioni fissano le procedure che le banche devono osservare per essere autorizzate e i criteri di valutazione che la Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo. Le allegate disposizioni costituiscono una nuova versione del Capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza (Parte riservata agli enti creditizi). Esse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.