IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contribuente puo' destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale sono stati approvati il Mod. 730 e la busta per la consegna del Mod. 730-1 e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il Mod. 770 da presentare nel 1998 da parte dei sostituti d'imposta che non devono unificare la dichiarazione presentata in qualita' di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni; Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e la "Poste italiane S.p.a." in data, rispettivamente, 29 maggio e 28 maggio 1998, concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche convenzionate e degli uffici postali; Visto il decreto direttoriale 1 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1998, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, dalla "Poste italiane S.p.A" e dalle banche convenzionate; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di consegna delle buste contenenti il Mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno prestato assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati; Decreta: Art. 1. I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. 770 di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998 di approvazione del Mod. 770, i quali hanno fornito assistenza fiscale nel 1998 a lavoratori dipendenti e pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste contenenti il Mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.