IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che disciplina  le modalita'  che devono  essere osservate  dai
sostituti di  imposta per consentire l'adempimento  degli obblighi di
dichiarazione dei  redditi ai  lavoratori dipendenti e  ai pensionati
che intendono avvalersi della loro assistenza;
  Visto il  titolo I  del decreto del  Presidente della  Repubblica 4
settembre  1992,  n.   395,  con  il  quale   e'  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale  ai lavoratori dipendenti e  assimilati da parte
dei sostituti d'imposta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  come modificato  dal decreto legislativo  9 luglio  1997, n.
241,  recante disposizioni  in materia  di dichiarazioni  annuali dei
redditi;
  Visti gli articoli  3, comma 2, e 16 del  decreto legislativo del 3
febbraio  1993,  n.  29,  concernenti l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  1, comma  1,  della  legge  2  gennaio 1997,  n.  2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  5 dell'8 gennaio 1997, con la
quale si  dispone che ciascun  contribuente puo' destinare  una quota
pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e
partiti politici;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze  del 9  gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998, con il
quale sono stati approvati il Mod. 730 e la busta per la consegna del
Mod. 730-1 e  della scheda per la destinazione del  quattro per mille
dell'IRPEF ai  movimenti e partiti politici,  da presentare nell'anno
1998  da parte  dei lavoratori  dipendenti e  pensionati che  si sono
avvalsi dell'assistenza dei sostituti d'imposta;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7  aprile  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del 10 aprile 1998, con il
quale e' stato approvato il Mod.  770 da presentare nel 1998 da parte
dei  sostituti d'imposta  che non  devono unificare  la dichiarazione
presentata   in   qualita'   di  sostituto   d'imposta   alle   altre
dichiarazioni;
  Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI
e la "Poste italiane S.p.a." in data, rispettivamente, 29 maggio e 28
maggio 1998, concernenti le modalita'  di svolgimento del servizio di
ricezione delle  dichiarazioni da parte delle  banche convenzionate e
degli uffici postali;
  Visto  il  decreto  direttoriale  1  luglio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 164 del  16 luglio
1998, di  approvazione delle specifiche tecniche  per la trasmissione
in via telematica dei dati  contenuti nei modelli di dichiarazione da
parte  dei centri  autorizzati  di assistenza  fiscale, dalla  "Poste
italiane S.p.A" e dalle banche convenzionate;
  Ritenuta la necessita' di stabilire  le modalita' di consegna delle
buste contenenti  il Mod. 730-1 e  la scheda per la  destinazione del
quattro per  mille dell'IRPEF, da  parte dei sostituti  d'imposta, di
cui  all'art.  23 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e delle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle con ordinamento  autonomo e quelle ad esse  equiparate, di cui
all'art. 29, primo  e quarto comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, che  hanno prestato assistenza
fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione
Mod.  770  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art.
4  del  decreto   del  Ministro  delle  finanze  7   aprile  1998  di
approvazione del Mod.  770, i quali hanno  fornito assistenza fiscale
nel 1998  a lavoratori dipendenti  e pensionati per  la presentazione
della  dichiarazione   dei  redditi,   devono  consegnare   le  buste
contenenti il Mod. 730-1 e la  scheda per la destinazione del quattro
per  mille  dell'IRPEF  entro  quarantacinque giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.