Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 12, seconda colonna, art. 26, comma 2, penultimo rigo, dove e' scritto: "... e' facolta' dell'ufficio di operare al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.", leggasi: "... e' facolta' dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.".