Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, a  pag. 12, seconda  colonna, art. 26, comma  2, penultimo
rigo, dove  e' scritto: "...  e' facolta' dell'ufficio di  operare al
principio  della continuita'  storica  delle iscrizioni  catastali.",
leggasi:  "...  e' facolta'  dell'ufficio  di  operare in  deroga  al
principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.".