IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il comma 1 dell'art. 4  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto la possibilita' che  alle piccole e medie imprese che
assumono  nuovi dipendenti  venga concesso  - a  partire dal  periodo
d'imposta in  corso al 1 gennaio  1998 - un credito  d'imposta per un
importo pari  a 10  milioni di lire  per il primo  dipendente e  ad 8
milioni di lire per ciascuno dei successivi; fino ad un massimo di 60
milioni  annui per  ciascun periodo  d'imposta successivo  alla prima
assunzione;
  Visto il  comma 2 del  medesimo art. 4  che prevede che  le imprese
interessate devono operare nelle  aree comunque situate nei territori
di cui all'obiettivo 1 del  regolamento (CEE) n. 2025/88 e successive
modificazioni  ed  in  quelle  per  le  quali  la  Commissione  delle
Comunita'  europee ha  riconosciuto la  necessita' di  intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG8979
D/4949  del  30  giugno  1997  (Abruzzo),  stabilendo  altresi'  che,
all'interno  delle  aree  indicate,  le  imprese  interessate  devono
ricadere:
  lettera  a)  in  aree  interessate da  patti  territoriali  di  cui
all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  lettera b) in  aree urbane svantaggiate dei  comuni con popolazione
superiore  a   120.000  abitanti  demandando  al   CIPE,  sentita  la
Conferenza unificata  di cui  all'art. 8  del decreto  legislativo n.
281/1997,  il compito  di fissare  la  misura di  tale svantaggio  in
termini di  indici socio economici  quali il tasso  di disoccupazione
giovanile  e l'indice  di scolarizzazione  nonche' altri  appropriati
indicatori socio economici ed ambientali;
  lettera  c)  in  comuni  che  partecipano  alle  aree  di  sviluppo
industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico
approvato con decreto  del Presidente della Repubblica  6 marzo 1978,
n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani;
  lettera  d)  nelle isole,  con  esclusione  della Sicilia  e  della
Sardegna, salvo che  ricorrano le condizioni di cui  alle lettere a),
b) e c).
  Preso atto che  nei territori come individuati al comma  2 del piu'
volte citato art. 4 della legge  n. 449/1997, sono presenti 12 citta'
con popolazione superiore ai 120.000 abitanti e precisamente: Napoli,
Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Sassari, Cagliari,
Palermo, Catania, Salerno, Foggia;
  Tenuto  conto che  le  citta' di  Bari,  Taranto, Reggio  Calabria,
Messina,  Sassari,  Cagliari, Catania,  Salerno  e  Foggia in  quanto
comuni che partecipano alle aree  di sviluppo industriale e ai nuclei
industriali istituiti a  norma del testo unico  approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e della legge
14 maggio  1981, n. 219,  di cui alla lettera  c) del citato  comma 2
dell'art. 4  della legge  n. 449/1997, sono  integralmente ricomprese
nelle aree agevolabili;
  Tenuto  conto, altresi',  che  anche  le citta'  di  Siracusa e  di
Palermo sono integralmente ricomprese nelle aree agevolabili ai sensi
della  lettera a)  del  citato comma  2 dell'art.  4  della legge  n.
449/1997,   in   quanto   rispettivamente   interessate   dai   patti
territoriali approvati dal CIPE con  le deliberazioni del 18 dicembre
1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997 -
del 23 aprile 1997, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio  1997  - e  del  26  giugno  1997, pubblicate  nelle  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997;
  Constatato    che,   secondo    la   metodologia    applicata   per
l'individuazione  delle aree,  la citta'  di Napoli  viene ad  essere
ricompresa nelle aree urbane svantaggiate con la sola eccezione delle
circoscrizioni   denominate  Vomero,   Arenella  e   Fuorigrotta  che
risultano  al di  sopra  degli indicatori  di  svantaggio assoluto  e
relativo individuati;
  Visto  il parere  espresso nella  seduta del  25 giugno  1998 dalla
conferenza  unificata di  cui all'art.  8 del  dereto legislativo  n.
281/1997 in merito  alla proposta formulata dal  Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Ritenuto  che   la  richiesta  formulata  in   sede  di  conferenza
unificata,  di  includere  tra  le  aree  agevolabili  anche  le  tre
circoscrizioni  escluse,  non  possa  essere accolta  in  quanto  non
compatibile con  la metodologia  adottata ancorche'  tale metodologia
possa poi essere concretamente applicata alla sola citta' di Napoli;
  Vista la  proposta del Ministero  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  Sono dichiarate svantaggiate ai sensi  della lettera b) dell'art. 4
della  legge 27  dicembre 1997,  n.  449, le  seguenti aree  indicate
nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione:
  1)  citta' di  Bari, Cagliari,  Catania, Foggia,  Messina, Palermo,
Reggio Calabria,  Salerno, Sassari, Siracusa e  Taranto, per l'intero
territorio  comunale in  quanto interessate  da patti  territoriali o
parecipanti alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali
istituiti  a  norma  del  testo  unico  aggiornato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica 6 marzo 1978,  n. 219, e della  legge 14
maggio 1981, n. 219;
  2) le circoscrizioni  della citta' di Napoli  che presentano valori
positivi   dell'indice   normalizzato   di  svantaggio   assoluto   o
dell'indice normalizzato  di svantaggio relativo e  che corrispondono
dell'intero  territorio comunale  con eccezione  delle circoscrizioni
denominate Vomero, Arenella e Fuorigrotta.
   Roma, 9 luglio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 287