IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto la possibilita' che alle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti venga concesso - a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 - un credito d'imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo dipendente e ad 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi; fino ad un massimo di 60 milioni annui per ciascun periodo d'imposta successivo alla prima assunzione; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che prevede che le imprese interessate devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2025/88 e successive modificazioni ed in quelle per le quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG8979 D/4949 del 30 giugno 1997 (Abruzzo), stabilendo altresi' che, all'interno delle aree indicate, le imprese interessate devono ricadere: lettera a) in aree interessate da patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; lettera b) in aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti demandando al CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, il compito di fissare la misura di tale svantaggio in termini di indici socio economici quali il tasso di disoccupazione giovanile e l'indice di scolarizzazione nonche' altri appropriati indicatori socio economici ed ambientali; lettera c) in comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani; lettera d) nelle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c). Preso atto che nei territori come individuati al comma 2 del piu' volte citato art. 4 della legge n. 449/1997, sono presenti 12 citta' con popolazione superiore ai 120.000 abitanti e precisamente: Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Sassari, Cagliari, Palermo, Catania, Salerno, Foggia; Tenuto conto che le citta' di Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Sassari, Cagliari, Catania, Salerno e Foggia in quanto comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, di cui alla lettera c) del citato comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, sono integralmente ricomprese nelle aree agevolabili; Tenuto conto, altresi', che anche le citta' di Siracusa e di Palermo sono integralmente ricomprese nelle aree agevolabili ai sensi della lettera a) del citato comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, in quanto rispettivamente interessate dai patti territoriali approvati dal CIPE con le deliberazioni del 18 dicembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997 - del 23 aprile 1997, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 - e del 26 giugno 1997, pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997; Constatato che, secondo la metodologia applicata per l'individuazione delle aree, la citta' di Napoli viene ad essere ricompresa nelle aree urbane svantaggiate con la sola eccezione delle circoscrizioni denominate Vomero, Arenella e Fuorigrotta che risultano al di sopra degli indicatori di svantaggio assoluto e relativo individuati; Visto il parere espresso nella seduta del 25 giugno 1998 dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del dereto legislativo n. 281/1997 in merito alla proposta formulata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ritenuto che la richiesta formulata in sede di conferenza unificata, di includere tra le aree agevolabili anche le tre circoscrizioni escluse, non possa essere accolta in quanto non compatibile con la metodologia adottata ancorche' tale metodologia possa poi essere concretamente applicata alla sola citta' di Napoli; Vista la proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Sono dichiarate svantaggiate ai sensi della lettera b) dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le seguenti aree indicate nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione: 1) citta' di Bari, Cagliari, Catania, Foggia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa e Taranto, per l'intero territorio comunale in quanto interessate da patti territoriali o parecipanti alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 219, e della legge 14 maggio 1981, n. 219; 2) le circoscrizioni della citta' di Napoli che presentano valori positivi dell'indice normalizzato di svantaggio assoluto o dell'indice normalizzato di svantaggio relativo e che corrispondono dell'intero territorio comunale con eccezione delle circoscrizioni denominate Vomero, Arenella e Fuorigrotta. Roma, 9 luglio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 287