IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesu', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, basati su elementi quali popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ed indicatori epidemiologici territoriali; Visto l'art 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la conferenza Statoregioni, delibera annualmente l'assegnazione, in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale d'imposta sul reddito delle persone fisiche (introdotta dall'art. 50 del medesimo decreto legislativo) e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle quote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26; Visto il comma 3 del medesimo art. 39 in base al quale e' previsto che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 e quanto effettivamente riscosso dalle regioni, si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446/1997, occorre tenere conto anche dei contributi sanitari relativi all'anno 1997, da contabilizzare nell'anno in corso, contributi aboliti dall'art. 36, lettera a) del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998); Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 258 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998; Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, da un importo originariamente previsto di 41.850 miliardi di lire - iscritto al cap. 5941, unita' previsionale 7.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - e' stato rideterminato in un importo di lire 33.370 miliardi; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 30 luglio 1998, concernente la ripartizione, tra le regioni interessate, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, della somma di lire 30.984.357 milioni di lire - quale integrazione da parte dello Stato ai contributi di cui al comma 1 dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 446/1997 - cui si aggiungono le seguenti somme: 49.339 milioni di lire per compensazione della mobilita' sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, 210.981 milioni di lire per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesu', e 178.000 milioni di lire per il finanziamento della Croce rossa italiana; Considerato che i criteri previsti dalla sopracitata legge n. 662/1996 sono stati applicati in misura parziale, in attesa che il nucleo di verifica per la ridefinizione dei parametri e pesi da utilizzare ai fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale, istituito presso la conferenza Statoregioni, completi l'acquisizione dei dati regionali, al fine di pervenire alla determinazione dei criteri in questione; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998; Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanita'; Delibera: Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, pari a lire 33.370.000 milioni, sono dedotte le seguenti somme: a) lire 178.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana; b) lire 210.981 milioni per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesu'; c) lire 49.339 milioni per la compensazione della mobilita' sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente per lire 7.824 milioni e lire 41.515 milioni; d) lire 1.947.323 milioni da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanita', di cui: lire 747.323 milioni relative ad attivita' con specifiche destinazioni (cui deve essere aggiunta per mobilita' sanitaria interregionale negativa la somma di lire 22.677 milioni, dovuta dalla regione Valle d'Aosta e dalla provincia autonoma di Trento rispettivamente per lire 9.529 milioni e per lire 13.148 milioni); lire 1.200.000 milioni destinate a specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1998, tra le regioni interessate, ammonta pertanto a lire 30.984.357 milioni, come riportato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi citati in premessa. All'ospedale Bambino Gesu' ed alla Croce rossa italiana e' assegnata, rispettivamente, la somma di lire 210.981 milioni e di lire 178.000 milioni, a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1998. Per la compensazione della mobilita' sanitaria interregionale, a valere sulle medesime disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1998, e' inoltre assegnata alla provincia autonoma di Bolzano ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, la somma di lire 7.824 milioni e di lire 41.515 milioni. Raccomanda la sollecita conclusione dei lavori del nucleo di verifica citato in premessa al fine di consentire la tempestiva definizione dei criteri previsti dalla legge e la loro applicazione alla proposta di ripartizione del Fondo sanitario nazionale sin dal prossimo esercizio. Roma, 5 agosto 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 299