IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,   concernente  il   riordino  della
disciplina in materia  sanitaria, a norma dell'art. 1  della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 11,  comma 1, della legge 18 maggio  1995, n. 187, che
prevede l'assegnazione  diretta all'ospedale Bambino Gesu',  a valere
sulle quote  del Fondo sanitario  nazionale di parte  corrente, delle
somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale,
basati su elementi quali popolazione residente, frequenza dei consumi
sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori   relativi  a   particolari  situazioni   territoriali  ed
indicatori epidemiologici territoriali;
  Visto l'art 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base
al quale  sono state elevate le  misure del concorso, da  parte delle
regioni Sicilia  e Sardegna, al finanziamento  del Servizio sanitario
nazionale, previste  dall'art. 34, comma  3, della legge  23 dicembre
1994, n.  724, come modificate dall'art.  2, comma 3, della  legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, il quale dispone che  il CIPE, su proposta del Ministro della
sanita',   d'intesa   con   la  conferenza   Statoregioni,   delibera
annualmente  l'assegnazione, in  favore  delle regioni,  a titolo  di
acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
tenuto   conto   dell'importo   complessivo  presunto   del   gettito
dell'addizionale   d'imposta  sul   reddito  delle   persone  fisiche
(introdotta dall'art.  50 del  medesimo decreto legislativo)  e della
quota del  gettito dell'imposta regionale sulle  attivita' produttive
(IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle
quote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26;
  Visto il comma 3 del medesimo art.  39 in base al quale e' previsto
che  alla copertura  dell'eventuale  differenza  tra l'ammontare  dei
gettiti  di cui  al comma  1 e  quanto effettivamente  riscosso dalle
regioni,  si  provvede  mediante  specifica  integrazione  del  Fondo
sanitario nazionale;
  Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del
citato decreto  legislativo n.  446/1997, occorre tenere  conto anche
dei  contributi sanitari  relativi all'anno  1997, da  contabilizzare
nell'anno in corso,  contributi aboliti dall'art. 36,  lettera a) del
medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra  l'altro, che le province autonome di  Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta  e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedono  al finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art.  34, comma 3, della legge n.
724/1994, e dell'art.  1, comma 144, della citata  legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 450,  recante disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1998);
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di
previsione dello  Stato per  l'anno finanziario  1998 ed  il bilancio
pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica  del  27   dicembre  1997,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 258 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  303 del  31  dicembre  1997,  concernente la  ripartizione  in
capitoli delle  unita' previsionali di  base relative al  bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;
  Considerato che, a seguito  delle variazioni intervenute in materia
di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di
parte  corrente, da  un  importo originariamente  previsto di  41.850
miliardi di lire - iscritto al cap. 5941, unita' previsionale 7.1.2.1
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica - e' stato rideterminato in un importo
di lire 33.370 miliardi;
  Vista  la proposta  del Ministro  della sanita'  in data  30 luglio
1998,  concernente la  ripartizione,  tra le  regioni interessate,  a
valere sulle  disponibilita' del  Fondo sanitario nazionale  di parte
corrente 1998, della somma di lire 30.984.357 milioni di lire - quale
integrazione da  parte dello Stato  ai contributi  di cui al  comma 1
dell'art.  39 del  citato decreto  legislativo n.  446/1997 -  cui si
aggiungono   le  seguenti   somme:   49.339  milioni   di  lire   per
compensazione  della  mobilita'  sanitaria interregionale  in  favore
della provincia  autonoma di  Bolzano e della  regione Friuli-Venezia
Giulia, 210.981  milioni di  lire per il  finanziamento dell'ospedale
Bambino Gesu', e  178.000 milioni di lire per  il finanziamento della
Croce rossa italiana;
  Considerato  che  i criteri  previsti  dalla  sopracitata legge  n.
662/1996 sono  stati applicati in  misura parziale, in attesa  che il
nucleo  di verifica  per la  ridefinizione  dei parametri  e pesi  da
utilizzare  ai fini  della determinazione  della quota  capitaria del
Fondo   sanitario   nazionale,   istituito   presso   la   conferenza
Statoregioni, completi l'acquisizione dei  dati regionali, al fine di
pervenire alla determinazione dei criteri in questione;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;
  Ritenuto  di condividere  i  criteri ed  i  parametri proposti  dal
Ministro della sanita';
                              Delibera:
  Dallo  stanziamento  del Fondo  sanitario  nazionale  1998 -  parte
corrente, pari  a lire 33.370.000  milioni, sono dedotte  le seguenti
somme:
  a) lire 178.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana;
  b) lire 210.981 milioni  per il finanziamento dell'ospedale Bambino
Gesu';
  c)  lire  49.339  milioni  per  la  compensazione  della  mobilita'
sanitaria  interregionale  in  favore  della  provincia  autonoma  di
Bolzano e  della regione  Friuli-Venezia Giulia,  rispettivamente per
lire 7.824 milioni e lire 41.515 milioni;
  d) lire 1.947.323 milioni da  accantonare in attesa di proposte del
Ministro della sanita', di cui:
  lire  747.323   milioni  relative   ad  attivita'   con  specifiche
destinazioni  (cui  deve  essere  aggiunta  per  mobilita'  sanitaria
interregionale negativa la somma di lire 22.677 milioni, dovuta dalla
regione  Valle   d'Aosta  e   dalla  provincia  autonoma   di  Trento
rispettivamente per lire 9.529 milioni e per lire 13.148 milioni);
  lire 1.200.000 milioni destinate a specifici obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale.
  La somma  da ripartire in via  provvisoria per l'anno 1998,  tra le
regioni interessate, ammonta pertanto a lire 30.984.357 milioni, come
riportato  nell'allegata  tabella,  che  fa  parte  integrante  della
presente deliberazione e nella quale  sono evidenziate anche le somme
relative ai contributi citati in premessa.
  All'ospedale  Bambino  Gesu'  ed   alla  Croce  rossa  italiana  e'
assegnata, rispettivamente,  la somma  di lire  210.981 milioni  e di
lire  178.000 milioni,  a valere  sulla quota  di parte  corrente del
Fondo sanitario nazionale 1998.
  Per la  compensazione della  mobilita' sanitaria  interregionale, a
valere sulle  medesime disponibilita'  del Fondo  sanitario nazionale
1998, e' inoltre assegnata alla provincia autonoma di Bolzano ed alla
regione  Friuli-Venezia Giulia,  rispettivamente,  la  somma di  lire
7.824 milioni e di lire 41.515 milioni.
  Raccomanda  la  sollecita  conclusione  dei lavori  del  nucleo  di
verifica  citato in  premessa  al fine  di  consentire la  tempestiva
definizione dei criteri  previsti dalla legge e  la loro applicazione
alla proposta di  ripartizione del Fondo sanitario  nazionale sin dal
prossimo esercizio.
   Roma, 5 agosto 1998
 Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 299