L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la legge  25 marzo  1993, n.  81, sull'elezione  diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visto l'art.  20, comma 2,  della legge  10 dicembre 1993,  n. 515,
sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei deputati e  al Senato della Repubblica,  che dichiara applicabile
per le  elezioni dei consigli  comunali e provinciali, del  sindaco e
del presidente della  provincia le disposizioni degli articoli  1 e 6
nonche'  le  relative sanzioni  previste  dall'art.  15 della  stessa
legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;
  Visto l'art.  1, comma 6, lettera  b), n. 9, della  legge 31 luglio
1997, n.  249, sull'istituzione dell'Autorita' per  le garanzie nelle
comunicazioni;
  Ritenuta la  necessita' di provvedere, relativamente  alle elezioni
comunali e provinciali  fissate per il giorno 29  novembre 1998, alla
definizione delle  modalita' e  dei contenuti della  comunicazione di
cui  all'art. 1,  comma  2, della  legge 10  dicembre  1993, n.  515,
nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del
principio di parita' nelle  concrete modalita' di utilizzazione degli
spazi  di propaganda  sulla  stampa quotidiana  e  periodica e  nella
radiodiffusione  sonora e  televisiva  e per  assicurare il  concreto
conseguimento  degli obiettivi  di parita'  di trattamento  anche nei
programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere altresi' alla definizione dei
criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle  trasmissioni di propaganda elettorale
e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna
elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle
aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale
nonche'  le  emittenti  radiotelevisive che  hanno  diffusione  nelle
stesse aree;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Comunicazione preventiva
  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni
locali di  questi che  intendono diffondere  a qualsiasi  titolo, nei
trenta  giorni   precedenti  la  data  delle   votazioni,  propaganda
elettorale  per  le elezioni  dei  presidenti  delle province  e  dei
consigli  provinciali  ovvero dei  sindaci  e  dei consigli  comunali
fissate per  il giorno 29 novembre  1998, sono tenuti a  dare notizia
dell'offerta  dei relativi  spazi entro  il giorno  15 ottobre  1998,
attraverso  un apposito  comunicato pubblicato  sulla stessa  testata
interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di  effettiva distribuzione e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile  pubblicare su di  questa, nel termine  anzidetto, il
comunicato preventivo,  la diffusione di propaganda  non potra' avere
inizio che  dal numero successivo  a quello recante  la pubblicazione
del  comunicato sulla  testata,  salvo che  il  comunicato sia  stato
pubblicato, nel termine  prescritto e nei modi di cui  al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato
rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita'  grafiche, e  deve
precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per la  definizione degli spazi disponibili  nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della
concessionaria   di    pubblicita'   presso   cui   il    codice   di
autoregolamentazione e' depositato;
  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di
pubblicazione,  entro  il quale  gli  spazi  medesimi possono  essere
prenotati;
  c)  le tariffe  per  l'accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente
determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno
indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e
le pagine nazionali  nonche', ove diverse, le altre  modalita' di cui
al precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere  pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La  pubblicazione   del   comunicato  preventivo   costituisce
condizione   pregiudiziale  di   legittimita'  della   diffusione  di
propaganda per  la consultazione  elettorale nel  periodo considerato
dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo  quanto previsto nello stesso comma per
le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo' avere
inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione
del comunicato preventivo.