IL DIRIGENTE GENERALE direttore della IV direzione centrale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Visto l'art. 227, commi 1 e 2, del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 495, in base al quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., ha facolta' di stabilire prescrizioni tecniche nell'ambito delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V del Titolo III dello stesso decreto; Vista la sopracitata appendice V, che alla lettera F, alinea I), indica "gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi"; Visto l'art. 47, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella versione modificata con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che introduce nell'ordinamento la classificazione dei veicoli basata sulle categorie internazionali; Considerato che gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi, in virtu' dell'art. 232, comma 3, del nuovo codice della strada sono disciplinati dagli articoli dal 341 al 351 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Considerato che le prescrizioni dall'art. 344 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 in materia di altezza minima dal suolo dei serbatoi appaiono oggi anacronistiche, incompatibili con le caratteristiche strutturali delle moderne autovetture e dei veicoli di piccole dimensioni e, considerando lo stato della attuale rete viaria, notevolmente migliorata rispetto alle condizioni in cui versava ai tempi della emanazione del codice della strada del 1959, non giustificate tecnicamente; Considerato altresi' che la sopracitata incompatibilita', rendendo oggi impossibile la omologazione nazionale di veicoli equipaggiati all'origine con impianti di alimentazione a metano e GPL, contrasta con la volonta' piu' volte affermata dal Governo di incrementare l'uso di carburanti alternativi quali metano e GPL per le loro caratteristiche ecologiche; Decreta: Art. 1. 1. La prescrizione riguardante l'altezza minima dal suolo dei serbatoi per metano e dei serbatoi per GPL disposti sotto la carrozzeria, stabilita all'art. 344 al comma 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 e' sostituita dalla seguente: "sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente alla struttura del veicolo purche' essi risultino ad una altezza minima dal suolo non inferiore a: a) mm 200 per i veicoli delle categorie internazionali M2, M3, N2 ed N3; b) mm 155 per i veicoli delle categorie internazionali M1, N1, L4 ed L5, e protetti da apposite lamiere". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 1998 Il dirigente generale: D'Ulisse