IL DIRIGENTE GENERALE
direttore  della IV direzione centrale della Direzione generale della
   motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
  Visto l'art.  227, commi 1  e 2,  del regolamento di  esecuzione di
attuazione del  nuovo codice della  strada approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto  del Presidente  della Repubblica  16 settembre  1996, n.
495, in base al quale il  Ministero dei trasporti e della navigazione
-  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  ha  facolta'  di  stabilire
prescrizioni tecniche nell'ambito delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V del Titolo III dello
stesso decreto;
  Vista la  sopracitata appendice V,  che alla lettera F,  alinea I),
indica  "gli  equipaggiamenti  speciali dei  veicoli  alimentati  con
combustibili in pressione o gassosi";
  Visto l'art. 47, comma 2,  del nuovo codice della strada, approvato
con  decreto  legislativo 30  aprile  1992,  n. 285,  nella  versione
modificata con  decreto legislativo  10 settembre  1993, n.  360, che
introduce  nell'ordinamento  la  classificazione dei  veicoli  basata
sulle categorie internazionali;
  Considerato che gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati
con combustibili  in pressione  o gassosi,  in virtu'  dell'art. 232,
comma  3,  del nuovo  codice  della  strada sono  disciplinati  dagli
articoli  dal 341  al 351  del regolamento  di esecuzione  del codice
della  strada del  1959 approvato  con decreto  del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
  Considerato che  le prescrizioni  dall'art. 344 del  regolamento di
esecuzione del  codice della  strada del 1959  in materia  di altezza
minima  dal   suolo  dei   serbatoi  appaiono   oggi  anacronistiche,
incompatibili  con  le   caratteristiche  strutturali  delle  moderne
autovetture e  dei veicoli di  piccole dimensioni e,  considerando lo
stato  della attuale  rete viaria,  notevolmente migliorata  rispetto
alle condizioni in  cui versava ai tempi della  emanazione del codice
della strada del 1959, non giustificate tecnicamente;
  Considerato altresi' che  la sopracitata incompatibilita', rendendo
oggi impossibile  la omologazione  nazionale di  veicoli equipaggiati
all'origine con impianti  di alimentazione a metano  e GPL, contrasta
con  la volonta'  piu' volte  affermata dal  Governo di  incrementare
l'uso  di carburanti  alternativi  quali  metano e  GPL  per le  loro
caratteristiche ecologiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  prescrizione riguardante  l'altezza  minima  dal suolo  dei
serbatoi  per  metano  e  dei  serbatoi per  GPL  disposti  sotto  la
carrozzeria, stabilita  all'art. 344  al comma  2 del  regolamento di
esecuzione  del codice  della  strada del  1959  e' sostituita  dalla
seguente:
  "sotto il pavimento della  carrozzeria, collegati direttamente alla
struttura del  veicolo purche' essi  risultino ad una  altezza minima
dal suolo non inferiore a:
  a) mm 200  per i veicoli delle categorie internazionali  M2, M3, N2
ed N3;
  b) mm 155  per i veicoli delle categorie internazionali  M1, N1, L4
ed L5,
e protetti da apposite lamiere".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1998
                                      Il dirigente generale: D'Ulisse