Con decreto ministeriale n. 25083 del 29 settembre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavaoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1998 al 30 novembre 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25084 del 29 settembre 1998, in favore di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Travanut Strade, con sede in Codroipo (Udine) e unita' di Codroipo (Udine), per un massimo di un dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 16 agosto 1998 al 31 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25085 del 29 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 275 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25086 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Arioli, con sede in Gerenzano (Varese) e unita' di Gerenzano (Varese). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Arioli, con sede in Gerenzano (Varese) e unita' sede di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25087 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999, della ditta S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia) e unita' di Pontevico (Brescia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia) e unita' di Pontevico (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1998 con decorrenza 3 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25088 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25089 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1 dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprila (Roma) e unita' di Catania, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25090 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unita' di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25091 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1 maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unita' di San Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25092 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999, della ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 25 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25093 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Belotti, con sede in Genova e unita' di Manasseno (Genova). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belotti, con sede in Genova e unita' di Manasseno (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25094 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25095 del 29 settembre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 agosto 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unita' di Cologno Monzese (Milano). Parere comitato tecnico del 28 maggio 1998 e 28 luglio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, con effetto dall'11 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unita' di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 11 agosto 1997. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dall'11 febbraio 1998 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 11 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25108 del 7 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto dal 1 giugno 1996, in favore dei lavaoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25109 del 7 ottobre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 14 gennaio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 12 marzo 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 25 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 15 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25110 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 19 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 19 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998: 1) a seguito dell'aprovazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 19 ottobre 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'aprovazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 23 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Caluso (Torino), per il periodo dal 10 aprile 1998 al 22 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1998 con decorrenza 23 dicembre 1997. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 3) a seguito dell'aprovazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 10 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 18 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pumex, con sede in Porticello (Messina) e stabilimento e uffici di Ponticello (Messina), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 18 febbraio 1998; 4) a seguito dell'aprovazione relativa al programma per conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unita' di S. Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25112 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano e unita' di Perosa Argentina (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano e unita' di Perosa Argentina (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25113 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1997 al 19 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unita' di Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1998 con decorrenza 12 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25114 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Inc General Contractor, con sede in Torino e unita' di Borgomanero (Novara), Bra e Monta d'Alba (Cuneo) e Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inc General Contractor, con sede in Torino e unita' di Borgomanero (Novara), Bra e Monta d'Alba (Cuneo) e Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1998 con decorrenza 15 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25115 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 marzo 1999, della ditta S.p.a. Bongioanni Sarb Pensotti, con sede in Vignolo (Cuneo) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese) e Vignolo (Cuneo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bongianni Sarb Pensotti, con sede in Vignolo (Cuneo) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese) e Vignolo (Cuneo), per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25116 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 luglio 1998 al 16 luglio 1999, della ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 17 luglio 1998 al 16 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 17 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25117 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25118 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco e Pont Canavese (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25119 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Collegno (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25120 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria precompressi vibrati - Inprevib, con sede in Torino e unita' di Chivasso (Torino), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25121 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 2 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25122 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1998 con decorrenza 3 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25123 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 1 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25124 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Neolt, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e unita' di Ponte S. Pietro (Bergamo) e Valbrembo (Bergamo), per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1998 con decorrenza 9 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25125 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1997 con decorrenza 20 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25126 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unita' di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1998 con decorrenza 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25127 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 settembre 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 15 luglio 1994 al 21 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 22 maggio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16902/9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25128 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 1 marzo 1997 al 28 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25129 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1998 al 23 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Milano, Motta S. Anastasia (Catania). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Milano, Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 27 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25130 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unita' di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25131 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 16 maggio 1998 al 15 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25132 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 giugno 1996 al 27 giugno 1998, della ditta S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1996 con decorrenza 28 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25133 del 7 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unita' di sede di Genova. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unita' sede di Genova, per il periodo dal 9 febbriao 1998 all'8 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 9 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25134 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 9 giugno 1998 all'8 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25137 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Telestampa centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unita' di stabilimento di Oricola (L'Aquila), per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25138 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25139 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perego & Pozzi, con sede in Briosco (Milano) e unita' di Molteno (Milano), per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 27 gennaio 1999 al 26 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25140 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gema & Tecnomatic, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli e Casine Vica (Torino), per un massimo di 9 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 14 novembre 1998 al 13 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25141 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 33 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 14 novembre 1998 al 23 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25142 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 33 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 13 maggio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 24615/1-2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25143 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, con sede in Milano e unita' di Viareggio (Lucca), per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1998 al 6 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25144 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2, con sede in Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania) e unita' di Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 45 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25145 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Catanzaro, per un massimo di 31 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25146 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' in provincia di Campobasso, per un massimo di 31 dipendenti, unita' in provincia di Catania, per un massimo di 406 dipendenti, unita' in provincia di Macerata, per un massimo di 12 dipendenti, unita' in provincia di Ravenna, per un massimo di 14 dipendenti, unita' in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti, unita' in provincia di Caltanissetta, per un massimo di 2 dipendenti, unita' in provincia di Enna, per un massimo di 44 dipendenti, unita' in provincia di Messina, per un massimo di 386 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.