IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 7 del predetto decreto, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede l'istituzione da parte delle Regioni presso ciascuna Azienda sanitaria locale del Dipartimento di prevenzione, cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle Unita' sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Tenuto conto che nell'articolazione di tale Dipartimento e' prevista l'istituzione obbligatoria del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.); Ritenuto di dover emanare le linee-guida per l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione nell'ambito di tale Dipartimento, al fine di pervenire ad una uniformita' e ad una standardizzazione di detta organizzazione su tutto il territorio nazionale; Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 4 giugno 1998 sul documento di linee-guida suddetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Apportate al documento di linee-guida le precisazioni e le modifiche richieste dalla Conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome e riportate nel citato parere; Decreta: Art. 1. Sono approvate le allegate linee-guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Roma, 16 ottobre 1998 Il Ministro: BINDI