IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de lle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96 /86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE; Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930; Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo; Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998; Decreta: Art. 1. I serbatoi di capacita' superiore a 1.000 litri, impiegati in cisterne fisse (veicolicisterna), cisterne smontabili e veicolibatteria, per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonche' i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalita' fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.