IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  Codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo Codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale  e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al  trasporto internazionale  di merci pericolose  su strada
(ADR);
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4  settembre 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 211
alla  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  n. 282  del  2
dicembre 1996,  relativo all'attuazione della direttiva  94/55/CE del
Consiglio dell'Unione  europea in data  21 novembre 1994,  e relativi
allegati A  e B,  che ne  costituiscono parte  integrante, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale de lle  Comunita' europee  n. L 319  del 21
dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 128  del 4  giugno
1997,  relativo  all'attuazione  della   direttiva  96  /86/CE  della
Commissione dell'Unione europea in  data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.  L 335  del 24
dicembre 1996, che adegua al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica a  recepire  secondo  le competenze  loro
attribuite, le  direttive comunitarie afferenti  materie disciplinate
dallo stesso Codice;
  Visto il  regolamento approvato con decreto  ministeriale 22 luglio
1930, e successive  serie di norme integrative,  concernente i grandi
recipienti  destinati al  trasporto  per ferrovia  di gas  compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il decreto  ministeriale  5  giugno 1971,  con  il quale  si
applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati
su   veicoli  stradali,   le  prescrizioni   contenute  nel   decreto
ministeriale 22 luglio 1930;
  Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai  periodi di  revisione dei  recipienti  per il  trasporto dei  gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento
a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda
la   classificazione  dei   recipienti,  la   classificazione  e   la
denominazione dei gas,  la loro suddivisione in gruppi  di pericolo e
l'assegnazione dei  periodi di revisione in  funzione dell'ordinale e
del gruppo di pericolo;
  Sentito il parere della  commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas  compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  serbatoi di  capacita'  superiore a  1.000  litri, impiegati  in
cisterne    fisse    (veicolicisterna),   cisterne    smontabili    e
veicolibatteria,  per il  trasporto  di gas  compressi, liquefatti  o
disciolti, nonche' i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a
revisioni periodiche secondo le  modalita' fissate, in funzione della
natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la
stessa forma parte integrante.