IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  Codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo Codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale  e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al  trasporto internazionale  di merci pericolose  su strada
(ADR);
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4  settembre 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 211
alla  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  n. 282  del  2
dicembre 1996,  relativo all'attuazione della direttiva  94/55/CE del
Consiglio dell'Unione  europea in data  21 novembre 1994,  e relativi
allegati A  e B,  che ne  costituiscono parte  integrante, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale de lle  Comunita' europee  n. L 319  del 21
dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada:
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 128  del 4  giugno
1997,   relativo  all'attuazione   della  direttiva   96/86/CE  della
Commissione dell'Unione europea in  data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.  L 335  del 24
dicembre 1996, che adegua al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica a  recepire  secondo  le competenze  loro
attribuite, le  direttive comunitarie afferenti  materie disciplinate
dallo stesso Codice;
  Visto  il   regolamento  approvato  con  decreto   ministeriale  12
settembre 1925, e successive  serie di norme integrative, concernente
i recipienti  destinati al trasporto  per ferrovia di  gas compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il decreto  ministeriale  5  giugno 1971,  con  il quale  si
applicano,  ai  recipienti  di  capacita'  superiore  a  1.000  litri
destinati  al  trasporto su  strada,  le  prescrizioni contenute  nel
decreto ministeriale 12 settembre 1925;
  Visto il decreto  ministeriale 7 aprile 1986, con il  quale si sono
trasposte in  norma nazionale le direttive  del Consiglio dell'Unione
europea  84/525,  84/526  e  84/527, riguardanti  la  costruzione  di
particolari categorie di bombole;
  Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai  periodi di  revisione dei  recipienti  per il  trasporto dei  gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento
a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda
la   classificazione  dei   recipienti,  la   classificazione  e   la
denominazione dei gas,  la loro suddivisione in gruppi  di pericolo e
l'assegnazione dei  periodi di revisione in  funzione dell'ordinale e
del gruppo di pericolo;
  Sentito il parere della  commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas  compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le bombole, i tubi, i fusti  a pressione, i recipienti criogenici e
le  incastellature   di  bombole,  destinati  al   trasporto  di  gas
compressi, liquefatti  o disciolti,  come definiti al  marginale 2211
dell'ADR, devono essere sottoposti  a revisioni periodiche secondo le
modalita'  fissate, in  relazione al  gas trasportato,  della tabella
allegata  al  presente   decreto,  di  cui  la   stessa  forma  parte
integrante.