L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 28 ottobre 1998;
  Vista  la   direttiva  del   Consiglio  90/387/CE,   relativa  alla
"Istituzione   del    mercato   interno    per   i    servizi   delle
telecomunicazioni  mediante  realizzazione  di  una  rete  aperta  di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
  Vista  la  direttiva  della Commissione  90/388/CE,  relativa  alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista   la  direttiva   del  Consiglio   92/44/CE,  relativa   alla
"Applicazione  della  fornitura  di  una rete  aperta  (Open  Network
Provision) alle linee affittate";
  Vista  la  direttiva della  Commissione  96/19/CE  che modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei principi  di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)";
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE,
che  modifica le  direttive del  Consiglio 90/387/CE  e 92/44/CE  per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
  Vista la legge  14 novembre 1995, n. 481, relativa  a "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle  Autorita' di  regolazione dei servizi  di pubblica
utilita'";
  Vista la legge  31 luglio 1997, n. 249,  relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi radiotelevisive";
  Visto il decreto legislativo 4  settembre 1995, n. 420, relativo al
"Regolamento  recante determinazione  delle  caratteristiche e  delle
modalita'  di svolgimento  dei  servizi di  telecomunicazioni di  cui
all'art. 2,  comma 1, del decreto  legislativo del 17 marzo  1995, n.
103";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,   relativo  al  "Regolamento  di   attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Vista la  delibera CIPE  del 24 aprile  1996, relativa  alle "Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
  Visto il  provvedimento dell'Autorita' garante della  concorrenza e
del  mercato   (AGCM)  del  30   ottobre  1997,  n.  5428   (A178)  -
Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati;
  Vista l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni rilasciata
in data 28 ottobre 1997  avente ad oggetto l'ampliamento dell'offerta
di collegamenti diretti di Telecom Italia;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato  pervenuto  a  questa  Autorita' in  data  4  settembre  1998
relativo a  "Proposte della societa'  Telecom Italia S.p.a.  di nuove
condizioni  economiche  per  l'offerta   di  circuiti  diretti  e  di
pacchetti tariffari  per il  traffico voce", presentate  al Ministero
delle comunicazioni in data 21 aprile 1998;
  Udita  la  relazione  del  commissario,  dr.  Paola  Manacorda  sui
risultati  dell'istruttoria, ai  sensi dell'art.  32 del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
  Considerato quanto segue:
  1.  Il  mercato  dei  circuiti diretti:  valutazione  giuridica  ed
economica.
  La direttiva  97/33/CE (allegato 1,  parte 2) definisce  i circuiti
diretti  (linee affittate)  "le  strutture  di telecomunicazione  che
assicurano  una  capacita'  di  trasmissione  trasparente  tra  punti
terminali di  rete". Essi fanno  dunque parte della rete  pubblica di
telecomunicazioni e sono servizi  di telecomunicazione a disposizione
degli operatori tali per cui valgono condizioni specifiche di offerta
da parte dell'operatore che ha  una quota di mercato significativa su
tale  mercato.  La  normativa nazionale  recepisce  tale  definizione
all'allegato A, parte 2, del  decreto del Presidente della Repubblica
n.  318/1997.   Ai  sensi   del  provvedimento  del   Ministro  delle
comunicazioni in data  3/4/1998, la societa' Telecom  Italia e' stata
notificata come operatore avente  una quota significativa del mercato
della   rete  pubblica   di  telecomunicazioni   ed  in   particolare
costituisce l'operatore dominante nel mercato dei circuiti diretti.
  La  direttiva  92/44/CE   del  Consiglio,  sull'applicazione  della
fornitura di una  rete aperta alle linee  affittate, modificata dalla
decisione 94/439/CE  della Commissione, armonizza i  principi di base
relativi alla fornitura di  linee affittate; tuttavia "tale direttiva
si  limita esclusivamente  alle condizioni  di accesso  ed uso  delle
linee affittate, giacche'  lo scopo di detta direttiva  non e' quello
di   ovviare   al  conflitto   di   interessi   degli  organismi   di
telecomunicazioni in  quanto fornitori  di infrastrutture  e servizi"
(direttiva 96/19/CEE, considerando 7).
  Il mercato  delle infrastrutture di telecomunicazioni  e il mercato
dei circuiti  diretti sono stati  aperti alla concorrenza  in seguito
alla  direttiva   96/19/CE  che   modifica  la   direttiva  90/388/CE
attraverso  l'abolizione  di  diritti  speciali  e/o  esclusivi  alla
fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni.
  Alla liberalizzazione  ha fatto seguito, in  ambito comunitario, un
processo di  definizione di regole armonizzate  per l'implementazione
di  una rete  aperta  e  la definizione  di  un  mercato dei  servizi
interoperabili a livello europeo.
  Con  particolare  riferimento  ai circuiti  diretti,  la  direttiva
97/51/CE  definisce regole  armonizzate  per il  mercato delle  linee
affittate, modificando la direttiva  92/44/CE. La direttiva 97/51/CE,
ribadendo   il  principio   che  nel   caso  di   rete  pubblica   di
telecomunicazioni (di  cui i circuiti diretti  sono parte integrante)
gli operatori  aventi notevole forza  di mercato sono  sottoposti dal
regolatore  a   specifiche  condizioni  di  offerta,   sottolinea  la
specificita' del  mercato di riferimento.  In tal senso  la direttiva
rileva,  al suo  considerando 15,  che  - fino  a quando  non si  sia
pervenuti  ad un  contesto competitivo  efficace -  e' necessario  un
controllo ufficiale delle  tariffe per le linee affittate  in modo da
garantire  l'orientamento  ai  costi  e la  trasparenza  in  base  al
principio di proporzionalita'.
  La direttiva 96/19/CE e il  decreto del Presidente della Repubblica
n.  318/1997, pur  prevedendo  l'abolizione di  diritti speciali  e/o
esclusivi per la fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni,
riconoscono che fino  a quando il mercato  non mostra caratteristiche
concorrenziali, le  infrastrutture di rete costituiscono  una risorsa
essenziale sottoposta a regolamentazione.
  L'abolizione di diritti speciali e/o  esclusivi per la fornitura di
reti  e  di servizi  finali  di  telecomunicazioni avrebbe,  infatti,
scarsa efficacia qualora  i nuovi gestori fossero  obbligati ad usare
la rete pubblica degli operatori dominanti di telecomunicazioni con i
quali  sono in  concorrenza  sul  mercato dei  servizi.  Il fatto  di
riservare    a    un'impresa    che   commercializza    servizi    di
telecomunicazioni   il   compito   di  fornire   la   materia   prima
indispensabile   (essential   facility),   ossia  la   capacita'   di
trasmissione, a tutti i suoi  concorrenti equivarrebbe a conferire la
facolta'  di determinare  a suo  piacimento dove  e quando  i servizi
possono essere offerti  dai suoi concorrenti, a  quali costi, nonche'
di  controllare i  clienti  e il  traffico  prodotto dai  concorrenti
stessi, ponendo detta impresa in  posizione tale da essere indotta ad
abusare della propria posizione dominante.
  Occorre peraltro rilevare  che attualmente in Italia  non esiste un
mercato concorrenziale delle infrastrutture e che occorrera' un certo
periodo di tempo  affinche' cio' si realizzi. Allo  stato, quindi, il
mercato  dei  circuiti diretti  puo'  considerarsi  in situazione  di
sostanziale  monopolio,  con  livelli di  bassa  sostituibilita'  del
prodotto sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
  Obbligo generale a cui gli  operatori con notevole forza di mercato
devono sottostare e'  quello di fornire servizi di  rete a condizioni
economiche  che riflettano  i  costi effettivi  dei servizi,  nonche'
rispettino  la  parita'  di  trattamento  internoesterno.  L'art.  2,
paragrafo 8,  delladirettiva 97/51/CE  stabilisce che  l'Autorita' di
Regolamentazione  provvede affinche'  gli  organismi notificati  come
aventi  notevoli forza  di  mercato rispettino  il  principio di  non
discriminazione  quando  forniscono le  linee  affittate  e che  tale
organismo applichi ad operatori terzi condizioni analoghe (in termini
di costo e qualita') a  quelle praticate alle prorie unita' operative
o commerciali. In particolare l'allegato  1, punto 3, della direttiva
specifica i principi di tariffazione  dei circuiti diretti sulla base
dell'orientamento   al  costo,   della   trasparenza   e  della   non
discriminazione, fermo  restando che la fissazione  del livello reale
delle tariffe  resta di competenza della  legislazione nazionale fino
all'effettiva   realizzazione  della   concorrenza  sul   mercato  di
riferimento.
  La normativa  nazionale ribadisce, con riferimento  alle condizioni
economiche di  offerta per l'accesso e  per l'uso della rete  e per i
servizi pubblici di telecomunicazioni, l'applicazione dei principi di
trasparenza,  obiettivita'  e  orientamento  ai  costi  nel  caso  di
operatori  con notevole  forza di  mercato.  L'art. 7,  comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 inoltre, aggiunge
ai principi di cui sopra  il rispetto nelle condizioni economiche dei
criteri di carattere generale fissati  per la disciplina delle reti e
dei  servizi di  pubblica utilita'  dalla legge  n. 481/1995  e dalla
delibera CIPE 24 aprile 1996.
  Strumenti essenziali per la verifica  di orientamento ai costi, non
discriminazione e proporzionalita'  sono l'implementazione di sistemi
specifici di contabilita'  dei costi di cui all'art. 8,  commi 1 e 2,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e  di
separazione contabile di tali costi ai sensi dell'art. 9 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.
  La raccomandazione della Commissione (98/322/CE) dell'8 aprile 1998
in  tema di  separazione  contabile e  contabilita'  dei costi  degli
operatori  dominanti prevede  per  i circuiti  diretti uno  specifico
trattamento.  In  particolare,  il   punto  2  della  raccomandazione
definisce  l'aggregato attivita'  al dettaglio  come comprendente  le
attivita'  connesse principalmente  con la  fornitura commerciale  di
servizi di  telefonia fissa  e di linee  affittate ad  utenti finali.
Specifica, inoltre,  che per ciascuna  attivita' al dettaglio  che e'
soggetta a regolazione - ad es. linee affittate, telefonia (ribadendo
il principio per cui le  linee affittate sono soggette a regolazione)
- possono essere tenuti conti separati.
  La   stessa  raccomandazione   nell'allegato   che  definisce   gli
orientamenti per realizzare la  separazione contabile stabilisce che:
1) gli abbonamenti riscossi per l'accesso alle linee locali ove siano
poste a disposizione  di altri operatori sul  mercato dovranno essere
assegnati  al ramo  di attivita'  rete di  accesso locale;  2) se  le
disposizioni  nazionali  consentono  la fornitura  tra  operatori  di
circuiti  di  trasmissione,  i   ricavi  relativi  dovrebbero  essere
registrati nel ramo di attivita' rete principale.
  Prima  di affrontare  un'  analisi delle  condizioni economiche  di
offerta presentate da Telecom  Italia e' necessario, quindi, valutare
i  criteri di  separazione  contabile e  le  modalita' analitiche  di
imputazione  dei costi  effettivi  ai rispettivi  servizi, inclusi  i
circuiti  diretti, al  fine  di regolamentazione  di una  concorrenza
efficiente.
  2. Il ruolo della regolamentazione  dei prezzi dei circuiti diretti
da parte dell'Autorita'.
  L'obiettivo della regolamentazione  dei prezzi di un'infrastruttura
essenziale e' duplice:
  a)  orientamento al  costo,  trasparenza e  non discriminazione  in
presenza  di   squilibrio  per   impedire  limiti   alla  concorrenza
efficiente  (ai  sensi degli  articoli  7,  8  e  9 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318/1997;
  b) stimolare  l'efficienza produttiva e gestionale  degli operatori
dominanti ai sensi dell'art. 2, comma  12, lettera e), della legge n.
481/1995 e  dell'art. 1, comma 6,  lettera c), n. 14,  della legge n.
249/1997.
  Le  attuali   tariffe  praticate  da  Telecom   Italia  in  seguito
all'autorizzazione  del   Ministero  sono   state  il   risultato  di
un'indagine da parte dell'AGCM che aveva individuato il comportamento
di abuso da parte di Telecom Italia sul mercato dei circuiti dedicati
(provvedimento n. 5428-A178). L'istruttoria aveva portato ad un primo
orientamento delle tariffe dei circuiti dedicati ai rispettivi costi.
Una  proroga  di tali  condizioni  economiche  di offerta,  contenute
nell'autorizzazione del Ministero delle  comunicazioni del 28 ottobre
1997,  per la  stessa tipologia  di circuiti  va intesa,  quindi, nel
senso di ribadire il principio di orientamento ai costi.
  L'Autorita' si  riserva, in ogni  caso, la possibilita'  di variare
tali  condizioni economiche  di  offerta in  una  fase successiva  di
verifica  dei criteri  di  contabilita' dei  costi  e di  separazione
contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria e degli articoli
8 e  9 del decreto del  Presidente della Repubblica n.  318/1997 o di
ulteriori forme di  controllo dei prezzi ai sensi  dell'art. 7, comma
1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
  In  una  fase   successiva,  l'autorizzazione  all'applicazione  di
condizioni  economiche di  offerta di  circuiti diretti  richieste da
Telecom  Italia a  questa Autorita'  saranno prese  in considerazione
nell'analisi   complessiva   della   contabilita'  analitica   e   di
separazione contabile di Telecom  Italia pervenuta a questa Autorita'
il 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni.
  L'Autorita',  fatto  salvo  l'intervento   di  verifica  dei  costi
effettivi,  autorizza  l'offerta  di circuiti  diretti  di  capacita'
superiore a 2 Mbit/s (34 Mbit/s  e 155 Mbit/s), data l'anomalia della
non disponibilita' di offerta di  tali circuiti sul mercato italiano.
Con riferimento alla necessita'  di evitare condizioni di concorrenza
falsata,   in  considerazione   degli   effetti  -   in  termini   di
produttivita' -  determinati anche dalle condizioni  di monopolio del
passato  e  degli  effetti  del  ritardo  nell'implementazione  della
concorrenza  sul  mercato delle  infrastrutture  di  rete almeno  nel
brevemedio  periodo,  si  ritiene  opportuno  intervenire  attraverso
metodologie intese  a incentivare  il fornitore  di un'infrastruttura
essenziale  ad un  uso  efficiente delle  risorse  interne, cosi'  da
guidare  il  percorso  di   regolamentazione  di  una  infrastruttura
essenziale  verso   condizioni  (in  termini  di   sostituibilita'  e
contendibilita') di concorrenza.
  Comportamenti  autonomi  e  politiche  di  prezzo  non  autorizzate
dall'Autorita'  da parte  di Telecom  Italia costituirebbero,  in tal
senso, una violazione dei vincoli imposti dalla regolamentazione.
                              Delibera:
  1. La societa' Telecom Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31
luglio 1999,  salvo un ulteriore intervento  da parte dell'Autorita',
le condizioni  di offerta dei  circuiti (64 kbit, 2Mbit  e intermedi)
gia' autorizzati dal Ministero delle comunicazioni in data 28 ottobre
1997, con i seguenti vincoli:
  a) fornitura  delle condizioni  di offerta  previste a  chiunque ne
faccia richiesta;
  b) pubblicizzazione  della proroga delle condizioni  di offerta nei
confronti  degli  utilizzatori   mediante  comunicazione  diretta  ai
soggetti  titolari  di  autorizzazione   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della   Repubblica  n.   420/1995  e/o  di   una  licenza
individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997;
  c) informazione alle unita'  commerciali di Telecom Italia operanti
sul territorio della proroga delle condizioni di offerta da applicare
ai clienti.
  2.  La  societa'  Telecom   Italia  e'  autorizzata  ad  effettuare
l'offerta standard  di circuiti diretti  di capacita' superiore  ai 2
Mbit (34 Mbit e 155 Mbit) a  decorrere dalla data del 31 ottobre 1998
e  per una  durata  triennale, salvo  diverse  disposizioni da  parte
dell'Autorita', con i seguenti vincoli:
  a) fornitura  delle condizioni  di offerta  previste a  chiunque ne
faccia richiesta;
  b) pubblicizzazione delle condizioni di offerta nei confronti degli
operatori  richiedenti  mediante  comunicazione diretta  ai  soggetti
titolari di autorizzazione e/o di licenza individuale;
  c) informazione a tutte le unita' commerciali di Telecom Italia.
  3. La presente delibera ha  effetto immediato ed e' notificata alla
societa' Telecom Italia.
  4.  La presente  delibera  e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Roma, 28 ottobre 1998
                                                 Il presidente: Cheli