IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1098,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la delibera del consiglio della facolta' di ingegneria del 10
luglio 1997, relativamente  al punto 9B), contenente  una proposta di
modifica all'ordinamento didattico universitario  del corso di laurea
in "ingegneria edile", in particolare, la modifica e l'inserimento di
alcuni nuovi commi all'art. 98 dello statuto;
  Viste le  delibere del  consiglio di  amministrazione e  del senato
accademico che,  rispettivamente in  data 18 giugno  1998 e  1 luglio
1998, hanno approvato la proposta  di modifica di statuto relativa al
suddetto corso di laurea;
  Vista la nota d'indirizzo del  16 giugno 1998 inviata dal Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
contenente  informazioni  sintetiche   finalizzate  al  completamento
dell'autonomia   delle   universita',   nonche'   indicazioni   sulle
innovazioni immediatamente percorribili, ai  sensi della legge n. 127
del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  L'art. 98,  relativo al corso  di laurea in "ingegneria  edile", e'
modificato nel  senso che alla  fine del  terzo comma e'  aggiunta la
seguente frase:
  "...  un  totale  di  4.000  ore, di  cui  1.000  di  attivita'  di
laboratorio".