IL MINISTRO DI  GRAZIA E GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'articolo 59  della legge 7 gennaio 1976, n.  3, che prevede
l'approvazione del Ministro di grazia  e giustizia di concerto con il
Ministro  per  l'agricoltura  e  le foreste,  oggi  Ministro  per  le
politiche  agricole, delle  deliberazioni  del Consiglio  dell'ordine
nazionale concernenti  le tariffe degli onorari  costituenti minimi o
massimi inderogabili  e le  indennita' ed i  criteri per  il rimborso
delle spese  spettanti per  le prestazioni professionali  dei dottori
agronomi e forestali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti
dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e
forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;
  Viste  le proposte  avanzate  dal Consiglio  nazionale dei  dottori
agronomi  e foestali  nelle  sedute  del 21  ottobre  1992 e  dell'11
gennaio 1994;
  Visto il parere espresso dal  C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile
1997;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 27  del decreto ministeriale 14 maggio  1991, n. 232,
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un
onorario di L.  110.000 per ogni vacazione di un'ora,  con un massimo
di  otto  vacazioni  giornaliere  per lavori  in  residenza  e  dieci
vacazioni per lavori fuori sede.
  2.  Ai  collaboratori  di  concetto spettano  gli  stessi  onorari,
ridotti del 50%.
  3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari
di  cui ai  commi  precedenti  possono essere  aumentati  fino ad  un
massimo del 50%".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.  27  del  D.M.  14  maggio 1991, n. 232, era il
          seguente:
            "Art. 27. -  Al professionista spetta un onorario di   L.
          19.500  per ogni vacazione di  un'ora, con massimo di  otto
          vacazioni giornaliere per lavori in residenza  e  di  dieci
          vacazioni per lavori fuori sede.
            Ai  collaboratori    di  concetto    spettano  gli stessi
          onorari ridotti del 50%.
            Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate,  gli
          onorari   di  cui  ai  commi    precedenti  possono  essere
          aumentati fino  ad un massimo del 50%".