IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  1997, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72;
  Visto  il  decreto-legge  5  giugno  1997,  n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239;
  Visto  l'accordo  tra  il  Governo  della Repubblica italiana ed il
Governo  della  Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel
campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995;
  Visto  il  protocollo  di intesa tra il Ministro della difesa della
Repubblica  italiana  ed  il  Ministro  della difesa della Repubblica
albanese,  firmato  a  Roma il 28 agosto 1997, per la costituzione di
una  delegazione  italiana  di  esperti  e per l'impiego di un gruppo
navale  nelle  acque  territoriali albanesi, entro e oltre tre miglia
dalla costa;
  Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite  n. 1144 del 19 dicembre 1997, che autorizza la
proroga   della   partecipazione  di  un  contingente  dell'Arma  dei
carabinieri  alla  Forza  di polizia internazionale (IPTF) nel quadro
degli  accordi  di  Dayton,  con  compiti di polizia internazionale e
giurisdizione in Bosnia-Erzegovina;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  a  disciplinare  la  partecipazione  italiana in
Albania  per  la  riorganizzazione  ed  il consolidamento delle Forze
armate  albanesi  di  cui al citato protocollo d'intesa del 28 agosto
1997,   assicurare   la  continuazione  della  partecipazione  di  un
contingente    italiano    alle    operazioni    della   NATO   nella
Bosnia-Erzegovina  e  prorogare  la  partecipazione di un contingente
dell'Arma  dei  carabinieri  alla  Forza di polizia internazionale in
Bosnia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  difesa  e  degli  affari  esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prestare assistenza e
collaborazione  alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza,
assistenza   tecnica,  addestramento  ed  istruzione,  esercitazioni,
addestramento  operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e
con  le  modalita'  concrete che verranno stabilite di comune accordo
dalle  autorita' italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le
esigenze  specifiche della parte albanese, la disponibilita' da parte
italiana e la situazione generale.
  2. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e cooperazione, di cui
al comma 1, e' affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE),
composta di non piu' di sessanta militari, operante in collaborazione
con gli esperti militari albanesi.
  3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il
Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo della Repubblica
albanese  sulla  cooperazione  bilaterale  nel  campo  della  difesa,
firmato  a  Roma  il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i
Ministri  della  difesa  italiano  e  albanese,  firmato a Roma il 28
agosto  1997, e' autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo,
composto  di  unita'  navali d'altura e unita' navali minori operanti
entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.
  4.  Al  fine  di consentire, altresi', quanto previsto dall'accordo
per  scambio  di  lettere  tra  i  Ministri degli affari esteri della
Repubblica  italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo
1997,  e  dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della
difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio
di  lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre
1997,  e'  autorizzato l'impiego di unita' navali ed aeromobili della
Marina  militare  operanti  nelle  acque  internazionali ed in quelle
territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.
  5.  Al  personale di cui al comma 2 e' attribuito, in aggiunta allo
stipendio  o  paga,  nonche'  agli  altri assegni a carattere fisso o
continuativo,  il  trattamento  previsto  dal decreto-legge 24 aprile
1997,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997,  n.  174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione
della  delegazione  italiana di esperti, e' attribuito il trattamento
economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale  di  cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del
140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
  6.  Al  personale  militare  di  cui  al  comma 3 e' attribuito, in
aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  nonche'  agli  altri  assegni  a
carattere   fisso   o   continuativo,  il  trattamento  previsto  dal
decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  7.  Al  personale  militare  di  cui  al  comma 4 e' attribuito, in
aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  nonche'  agli  altri  assegni  a
carattere   fisso   e   continuativo,  il  trattamento  previsto  dal
decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  giugno  1997,  n. 174, allorche' e' impegnato nelle
acque  territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti
temporali  previsti  dallo  scambio  di  lettere tra i Ministri degli
affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.
  8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese e'
attribuito,  in  aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  il  trattamento
previsto  dal  decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  9.  Contro  i  rischi comunque connessi all'impiego in territorio o
nelle  acque  albanesi  territoriali  e  interne,  nei  confronti del
personale  di  cui  al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il
trattamento  economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e
del  personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
  10.  Al  personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4, del
decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai
commi  6  e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma
5, del predetto decretolegge.
  11.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
cessione a titolo gratuito alle autorita' albanesi di beni e servizi,
secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  12.   Sono  autorizzati  lavori  di  ripristino  in  condizioni  di
efficienza  ed  operativita'  delle unita' navali di proprieta' dello
Stato  albanese  che  si  trovano  nella  disponibilita'  dello Stato
italiano,  entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3, comma 2, del decreto-legge 24
aprile  1997,  n.  108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
giugno  1997,  n. 174. Sono altresi' autorizzati lavori di ripristino
in  condizioni  di  efficienza  dei  fari  e  segnalamenti  marittimi
albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.
  13.  Sono  convalidati  gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  nell'ambito  degli interventi in Albania di cui al
presente articolo.