IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del
personale   della   Polizia   di    Stato   che   espleta   attivita'
tecnicoscientifica o tecnica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, e successive modifiche e  integrazioni, con il quale e' stato
approvato il regolamento  per l'accesso ai ruoli  del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo  3 della  legge 6 marzo  1992, n.  216, in
materia di riordino delle carriere  del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
  Considerato che ai sensi  dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera
a), del citato  decreto del Presidente della  Repubblica n. 337/1982,
cosi'  come  inserito  dall'articolo  6 del  decreto  legislativo  n.
197/1995, la  nomina alla qualifica  iniziale del ruolo  dei revisori
tecnici si consegue, nel limite del  70% dei posti disponibili, al 31
dicembre  di ogni  anno, in  ciascun profilo  professionale, mediante
concorso interno per  titoli e superamento di un  successivo corso di
formazione  tecnico professionale  di durata  non inferiore  a dodici
mesi;
  Considerato  che ai  sensi del  secondo comma  del citato  articolo
20-quater  del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 337/1982
occorre  individuare   con  apposito  regolamento  le   modalita'  di
svolgimento  del  concorso  interno  per titoli  per  l'accesso  alla
qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  revisori  tecnici  compresa  la
determinazione dei titoli e la composizione delle commissioni;
  Ritenuto di  dover procedere ad  una compiuta disciplina  di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'articolo  17, terzo comma,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Sentito  il parere  delle  organizzazioni  sindacali del  personale
della Polizia di Stato;
  Visto  il parere  del  consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 1997;
  Data  comunicazione al  Presidente  del consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Nomina a vice revisore tecnico
  1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici
della Polizia di Stato si consegue  nel limite del settanta per cento
dei  posti disponibili,  al  31  dicembre di  ogni  anno, in  ciascun
profilo  professionale,  mediante  concorso   interno  per  titoli  e
superamento   di  un   successivo   corso   di  formazione   tecnico-
professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma,  3, del  testo unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                         Note alle premesse:
            - Il testo   dell'art. 20-quater  del  D.P.R.  24  aprile
          1982,  n.  377,  cosi'  come    inserito  dall'art.   6 del
          decreto  legislativo    12  maggio  1995,  n.  197,  e'  il
          seguente:
            "Art.  20-quater  (Nomina a vice  revisore tecnico). - La
          nomina alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  revisori
          tecnici si consegue:
            a)   nel  limite    del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili, al 31 dicembre   di ogni   anno, in    ciascun
          profilo    professionale,  mediante  concorso  interno  per
          titoli e superamento di un  successivo corso di  formazione
          tecnico  professionale   di durata  non inferiore  a dodici
          mesi.  Al  concorso sono   ammessi   gli   appartenenti  al
          ruolo    degli operatori     e    collaboratori     tecnici
          provenienti    da    profili professionali    omogenei    a
          quello   per   cui   concorrono, che  abbiano compiuto alla
          stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non
          abbiano   riportato  nei  due  anni    precedenti  sanzioni
          disciplinari  piu'   gravi della   deplorazione. Il  trenta
          per cento   dei  posti    e'  riservato  al  personale  con
          qualifica di collaboratore tecnicocapo;
            b)  nel  limite del restante   trenta per cento dei posti
          disponibili, mediante concorso pubblico per  esame  teorico
          pratico  al quale possono partecipare i  cittadini italiani
          in possesso  dei requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  e  di un   diploma   di  istruzione
          professionale   almeno    triennale  conseguito  presso  un
          istituto statale, o, comunque,   riconosciuto dallo  Stato,
          ovvero,  ove  non  sia  previsto il suddetto diploma, di un
          diploma o di un attestato di qualifica  rilasciato    dalle
          regioni  al  termine  di   corsi di durata almeno triennale
          nell'ambito della formazione professionale.  Il  dieci  per
          cento dei  posti disponibili  e' riservato,  con esclusione
          del  limite  di   eta',  al   personale  del   ruolo  degli
          operatori    e  collaboratori  tecnici  in   possesso   del
          prescritto  titolo  di  studio. La commissione giudicatrice
          del concorso,    costituita  con    le  modalita'  previste
          dall'art.  59 della  legge  1  aprile  1981 n.  121,  viene
          integrata  da    esperti  delle  materie  attinenti    alle
          mansioni tecniche che  il personale   dovra'   svolgere.  I
          vincitori    del  concorso    sono  nominati allievi   vice
          revisori tecnici con    il  trattamento  economico  di  cui
          all'art.  59    della  legge  1  aprile  1981,  n.   121, e
          destinati a frequentare un   corso di   formazione  tecnico
          professionale   di durata non inferiore  a dodici mesi.  Al
          termine    del corso gli   allievi che abbiano superato  le
          prove   teoricopratiche  conclusive    sono  nominati  vice
          revisori tecnici in prova.
            2.   Fermo   restando   quanto  stabilito  in  attuazione
          dell'art.  59  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  le
          modalita'  di svolgimento del concorso di  cui al  comma 1,
          lettera  a), compresa  la determinazione   delle  categorie
          di  titoli e la  composizione delle commissioni,  nonche' i
          programmi  e  le modalita' di svolgimento  dei corsi di cui
          al comma 1, lettere  a) e  b), in  relazione  alle mansioni
          tecniche previste  e quelle di svolgimento degli esami   di
          fine  corso  sono  determinati  con  decreto  del Ministero
          dell'interno.
            3. Con  i bandi  dei concorsi  di cui   al comma    1  si
          procede  alla  ripartizione      dei    posti     messi   a
          concorso  in   relazione  alle disponibilita'     esistenti
          nei    contingenti    di  ciascun   profilo professionale e
          nel solo   bando di   cui al comma   1,  lettera    a),  si
          procede  altresi  alla  definizione,  anche  per  categorie
          omogenee, delle corrispondenze fra i profili  professionali
          del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e  quelli
          relativi ai posti messi a concorso.
            4.  Al    termine  dei concorsi   di cui al  comma 1 sono
          formate  tante  graduatorie    quanti    sono    i  profili
          professionali     individuati    nel  relativo  bando.    I
          candidati  collocatisi  utilmente    nella  graduatoria  di
          ciascun    profilo    vengono    dichiarati  vincitori   ed
          inseriti  in un'unica  graduatoria  finale  del    concorso
          secondo  il  punteggio riportato.
            5.    Coloro    che    al    termine  del    corso   sono
          riconosciuti   idonei conseguono   la   nomina    a    vice
          revisore   tecnico   nell'ordine  della graduatoria  finale
          del  corso, formata  con le  modalita' di  cui al comma 4".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del  Cosiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbano
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".