IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnicoscientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Considerato che ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, cosi' come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi; Considerato che ai sensi del secondo comma del citato articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982 occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici compresa la determinazione dei titoli e la composizione delle commissioni; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Visto il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 giugno 1997; Data comunicazione al Presidente del consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Nomina a vice revisore tecnico 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato si consegue nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico- professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma, 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 20-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 377, cosi' come inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnicocapo; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico pratico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalita' previste dall'art. 59 della legge 1 aprile 1981 n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teoricopratiche conclusive sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli e la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministero dell'interno. 3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Cosiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".