IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  18 novembre 1993, n. 470 e dal
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
  Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 aprile 1998;
  Su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  la  funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina

  1.  In  attesa  di  una  nuova  disciplina  generale in materia, da
emanarsi  ai  sensi degli articoli 1 e 11, comma 1, lettera a), della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  il  Ministero dei trasporti e della
navigazione   e'   ordinato  secondo  le  disposizioni  del  presente
regolamento,  in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art   10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Si riporta  il testo vigente dell'art. 17, della  legge
          23  agosto  1988,    n.    400,    recante:     "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (abrogato).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate   con regolamenti    emanati  ai
          sensi   del comma  2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri  e  i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici  hanno  esclusive   competenze      di      supporto
          dell'organo   di   direzione   politica  e  di raccordo tra
          questo e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Si trascrivono,  rispettivamente,  i  testi dei  commi
          13  e   16 dell'art.  1  della   legge  24  dicembre  1993,
          n.   537,   recante:   "Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica":
            "13.    La   costituzione   dei    dipartimenti   e   dei
          servizi, l'individuazione   degli   uffici   di     livello
          dirigenziale     e     delle  relative      funzioni,    la
          distribuzione    dei    posti  di    funzione  dirigenziale
          sono    disposte con   uno o  piu' regolamenti  da emanare,
          entro tre mesi dalla data  di    entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  ai  sensi  dell'art.  17 della legge   23
          agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
            a) la determinazione dei compiti  dei dipartimenti e  dei
          servizi   e'   retta     da  criteri     di    omogeneita',
          complementarita' e  organicita', mediante    l'accorpamento
          di    uffici    esistenti  e    la riduzione   degli uffici
          dirigenziali;
            b) l'organizzazione dei  dipartimenti e dei servizi    si
          conforma al criterio  di  flessibilita',  per corrispondere
          al   mutamento   delle esigenze, per svolgere compiti anche
          non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
            c) gli uffici costituiscono   le unita'  operative  delle
          ripartizioni  dirigenziali generali   e dei servizi e  sono
          istituiti esclusivamente nel loro    ambito,  salvo  quanto
          disposto  dal comma 2, lettera  l), n.  1);
            d)   l'ordinamento    complessivo  diminuisce    i  costi
          amministrativi  e  rende   piu'   spedite   le   procedure,
          riducendone i tempi;
            e)  le    funzioni  di   vigilanza sulla   societa' delle
          Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da  un'apposita
          unita' di controllo".
            "16.   Il  regolamento  di  cui  al  comma  13  raccoglie
          tutte  le disposizioni normative   relative al    Ministero
          dei  trasporti    e della navigazione.   Le restanti  norme
          vigenti sono  abrogate con  effetto dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data  nulla
          e'    innovato in  ordine ai  compiti, alla  organizzazione
          centrale e  periferica e agli  organi consultivi  esistenti
          presso  il  Ministero  dei  trasporti  e il Ministero della
          marina mercantile".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti  alle
          regioni ed agli enti locali, per    la    riforma     della
          pubblica   amministrazione    e    per   la semplificazione
          amministrativa".
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59:
            "Art. 1.  - 1. Il Governo  e' delegato ad emanare,  entro
          nove mesi dalla data  di entrata  in vigore  della presente
          legge, uno  o piu' decreti  legislativi  volti a  conferire
          alle    regioni  e   agli   enti locali,   ai sensi   degli
          articoli  5, 118   e 128   della Costituzione,  funzioni  e
          compiti  amministrativi   nel rispetto  dei principi  e dei
          criteri  direttivi  contenuti nella  presente   legge.   Ai
          fini  della presente legge, per ''conferimento'' si intende
          trasferimento,  delega  o    attribuzione   di funzioni   e
          compiti   e    per  ''enti    locali''    si  intendono  le
          province,  i    comuni, le comunita'   montane e  gli altri
          enti locali.
            2. Sono conferite alle  regioni    e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di   sussidiarieta' di cui
          all'art. 4,  comma 3, lettera a), della    presente  legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,    tutte  le  funzioni    e i   compiti amministrativi
          relativi alla cura   degli interessi  e  alla    promozione
          dello  sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'  tutte
          le  funzioni e   i compiti  amministrativi    localizzabili
          nei    rispettivi   territori     in   atto esercitati   da
          qualunque   organo    o   amministrazione   dello    Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3.  Sono  esclusi   dall'applicazione dei commi 1 e 2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)  affari   esteri  e    commercio   estero,     nonche'
          cooperazione  internazionale   e    attivita'  promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei beni culturali e del patrimonio storico e
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)   cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e    asilo
          politico, estradizione;
            g)    consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo  e
          passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)    moneta,     sistema   valutario    e   perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)   dogane,  protezione   dei  confini    nazionali    e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)    previdenza    sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti   scolastici,
          programmi    scolastici,       organizzazione      generale
          dell'istruzione    scolastica    e  stato   giuridico   del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per   gli indirizzi,   le
          funzioni  e i  programmi   nel settore   dello  spettacolo,
          per   la   ricerca,   la  produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  di  energia;  gli   schemi      di   decreti
          legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti
          di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano;  in
          mancanza     d'intesa,    il   Consiglio    dei    Ministri
          delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di
          autonomia funzionale    delle    camere    di    commercio,
          industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema
          statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli
          obblighi   derivanti dal trrattato  sull'Unione  europea  e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".
            - L'art. 11, comma 1, lettera a), della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, cosi' dispone:
            "Art.  11.    - 1. Il Governo  delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente  legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo".
            -  Per il  testo  dell'art.  1, comma  13,  della  citata
          legge  n.  537/1993, si veda in nota alle premesse.