IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani 1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse. 2. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle seguenti: "su quelli compresi nella"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta."; c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 160 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, e il seguente: "160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale; b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita'; anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie; c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti; d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo; f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari; g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi; h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo; i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti; l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera i), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate; n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera i) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i); o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera; p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato; q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento; r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione". - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante: "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante: "Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'art. 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1997. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. - Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente: "17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive". Il testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente: "13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. l proventi di cui alla lettera gbis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera gter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto. 2. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. 4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione". - Il testo dell'art.10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze. 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. 5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".