IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo  3, comma  160, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, recante delega  al Governo ad emanare uno o  piu' decreti per il
riordino del  trattamento tributario  dei redditi  di capitale  e dei
redditi diversi,  nonche' delle  gestioni individuali di  patrimoni e
degli  organismi  di  investimento  collettivo  mobiliare  e  per  la
modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale
o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
  Visto il decreto  legislativo 21 novembre 1997, n.  461, recante il
riordino della  disciplina tributaria dei  redditi di capitale  e dei
redditi diversi;
  Visti i decreti  legislativi 8 ottobre 1997, n. 358,  e 21 novembre
1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte
sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, di  fusione, di scissione  e di permuta di  partecipazioni e
l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due  anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dallo  stesso articolo 3 della legge
n.  662  del 1996,  nel  rispetto  degli  stessi principi  e  criteri
direttivi e  previo parere della commissione  di cui al comma  13 del
medesimo articolo 3, possono  essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
  Acquisito  il parere  della  commissione  parlamentare istituita  a
norma  dell'articolo 3,  comma 13,  della predetta  legge n.  662 del
1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro  delle finanze,  di  concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri
                con quella dei fondi comuni italiani
  1. Nel comma  4-bis dell'articolo 42 del testo  unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del
reddito di capitale,  aggiunto dall'articolo 2, comma  1, lettera b),
del  decreto legislativo  21 novembre  1997,  n. 461,  le parole:  ",
soggetti  ad  imposta sostitutiva  sul  risultato  di gestione"  sono
soppresse.
  2. Nell'articolo 10-ter  della legge 23 marzo 1983,  n. 77, recante
disposizioni  tributarie  sui  proventi   delle  quote  di  organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come
modificato  dall'articolo  8, comma  5,  del  decreto legislativo  21
novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 1, primo periodo,  dopo le parole: "Sui proventi" sono
inserite le  seguenti "di cui  all'articolo 41, comma 1,  lettera g),
del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,"; nel medesimo
comma,  secondo  periodo,  la  parola: "sulla"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "su quelli compresi nella";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La ritenuta  del comma 1 e' applicata a  titolo di acconto nei
confronti di: a) imprenditori  individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo  77 del testo unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917; b) societa' in nome collettivo,
in  accomandita semplice  ed  equiparate di  cui  all'articolo 5  del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87  del medesimo  testo unico e  stabili organizzazioni
nel territorio dello  Stato delle societa' e' degli enti  di cui alla
lettera d)  del predetto articolo.  Nei confronti di tutti  gli altri
soggetti, compresi  quelli esenti o esclusi  dall'imposta sul reddito
delle  persone   giuridiche,  la  ritenuta  e'   applicata  a  titolo
d'imposta.";
  c) nel  comma 5, primo periodo,  dopo le parole: "I  proventi" sono
inserite le seguenti:  "di cui all'articolo 41, comma  1, lettera g),
del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o  alle quali  e'
          operato   il  rinvio.    Restano    invariati  il    valore
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il testo del comma 160   dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.   662    (Misure  di  razionalizzazione
          della    finanza   pubblica), pubblicata nel    supplemento
          ordinario  alla Gazzetta   Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
          1996, e il seguente:
            "160.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi, concernenti  il riordino
          del trattamento  tributario dei redditi  di capitale  e dei
          redditi diversi   nonche' delle   gestioni  individuali  di
          patrimoni  e  degli  organismi  di  investimento collettivo
          mobiliare e modifiche al regime delle ritenute  alla  fonte
          sui   redditi  di  capitale  o  delle  imposte  sostitutive
          afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)   revisione  della    disciplina    dei  redditi    di
          capitale  con    una  puntuale  definizione  delle  singole
          fattispecie di reddito, prevedendo  norme    di    chiusura
          volte     a    ricomprendere    ogni  provento    derivante
          dall'impiego di capitale;
            b)  revisione della   disciplina   dei redditi    diversi
          derivanti   da cessioni  di  partecipazioni in  societa'  o
          enti, di  altri  valori mobiliari,  nonche' di   valute   e
          metalli    preziosi;  introduzione    di  norme  volte   ad
          assoggettare ad  imposizione i proventi  derivanti da nuovi
          strumenti    finanziari,    con    o    senza     attivita'
          sottostanti;   possibilita';    anche      ai    fini    di
          semplificazione,      di     prevedere  esclusioni,   anche
          temporanee, dalla tassazione o franchigie;
            c)  introduzione  di norme di  chiusura volte ad  evitare
          arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di
          capitali  o  diversi  e  quelle  produttive  di   risultati
          economici equivalenti;
            d)  ridefinizione  dei  criteri  di  determinazione delle
          partecipazioni  qualificate,    eventualmente    anche   in
          ragione   dei  diritti di  voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria;
            e)   previsione      di   distinta   indicazione    nella
          dichiarazione  annuale  delle    plusvalenze derivanti   da
          cessioni  di partecipazioni  sociali qualificate  e   degli
          altri    redditi    di    cui    alla  lettera    b),   con
          possibilita'  di    compensare  distintamente  le  relative
          minusvalenze  o  perdite  indicate  in   dichiarazione e di
          riportarle a  nuovo non oltre il quarto periodo di  imposta
          successivo;
            f)  previsione  di un'imposizione sostitutiva sui redditi
          di cui alla lettera   b)   derivanti da    operazioni    di
          realizzo;  possibilita'    di optare per  l'applicazione di
          modalita'  semplificate     di  riscossione   dell'imposta,
          attraverso  intermediari  autorizzati    e senza obbligo di
          successiva dichiarazione,  per  i  redditi    di  cui  alla
          medesima  lettera  b)    non  derivanti    da cessioni   di
          partecipazioni     qualificate;   detta   possibilita'   e'
          subordinata  all'esistenza  di  stabili    rapporti  con  i
          predetti intermediari;
            g)  previsione  di  forme  opzionali di  tassazione   sul
          risultato maturato nel periodo di imposta per  i redditi di
          cui   alla  lettera  b)  non  derivanti  da  cessioni    di
          partecipazioni  qualificate  e  conseguiti  mediante     la
          gestione   individuale   di   patrimoni   non  relativi  ad
          imprese;  applicazione  di  una   imposta  sostitutiva  sul
          predetto  risultato,  determinato    al  netto  dei redditi
          affluenti alla gestione esenti  da imposta  o   soggetti  a
          ritenuta  alla   fonte   a titolo  di imposta o  ad imposta
          sostitutiva o  che non concorrono a  formare il reddito del
          contribuente, per  i quali   rimane fermo   il  trattamento
          sostitutivo   o   di   esenzione  specificamente  previsto;
          versamento  dell'imposta    sostitutiva    da    parte  del
          soggetto    incaricato   della gestione;   possibilita'  di
          compensare   i   risultati   negativi di    un  periodo  di
          imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
            h)   introduzione  di   meccanismi  correttivi   volti  a
          rendere  equivalente  la   tassazione dei risultati  di cui
          alla lettera  g) con quella  dei redditi  diversi  di   cui
          alla  lettera  f) conseguiti  a seguito di realizzo;
            i)    revisione del   regime fiscale  degli organismi  di
          investimento collettivo   in valori    mobiliari    secondo
          criteri    analoghi a  quelli previsti  alla lettera  g)  e
          finalizzati a  rendere  il regime   dei medesimi  organismi
          compatibile con quelli ivi previsti;
            l)  revisione  delle aliquote delle  ritenute sui redditi
          di capitale o  delle  misure  delle   imposte   sostitutive
          afferenti   i  medesimi redditi, anche  al fine di  un loro
          accorpamento  su non piu'  di tre livelli compresi fra   un
          minimo  del 12,5 per cento  ed un massimo del 27 per cento;
          previsione dell'applicazione, in ogni  caso, ai  titoli  di
          Stato    ed    equiparati    dell'aliquota  del   12,5  per
          cento; differenziazione  delle  aliquote,  nel     rispetto
          dei   principi  di incoraggiamento e  tutela del  risparmio
          previsti dall'art.   47 della Costituzione,    in  funzione
          della  durata   degli strumenti,   favorendo quelli piu'  a
          lungo   termine, trattati   nei mercati    regolamentati  o
          oggetto      di   offerta     al     pubblico;     conferma
          dell'applicazione  delle ritenute a titolo di  imposta    o
          delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti
          da  persone   fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo
          unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,   n. 917,  ed
          enti  di  cui  all'art.   87, comma   1, lettera   c),  del
          medesimo    testo  unico,     non  esercenti      attivita'
          commerciali    e   residenti   nel territorio  dello Stato;
          conferma  dei regimi  di   non   applicazione  dell'imposta
          nei confronti  dei soggetti  non  residenti nel  territorio
          dello    Stato, previsti dal  decreto legislativo 1  aprile
          1996, n. 239,  emanato in attuazione dell'art.  3,    comma
          168, della legge 28  dicembre 1995, n.  549;
            m)  nel    rispetto dei principi  direttivi indicati alla
          lettera i), possibilita'   di  prevedere     l'applicazione
          di    una     imposizione sostitutiva sugli utili derivanti
          dalla partecipazione in societa' ed enti  di  cui  all'art.
          41,  comma    1,  lettera  e), del citato testo unico delle
          imposte sui   redditi in misura pari  al    livello  minimo
          indicato  nella    predetta    lettera    l);     sono   in
          ogni    caso    esclusi dall'applicazione  dell'imposizione
          sostitutiva   gli   utili   derivanti   da   partecipazioni
          qualificate;
            n) determinazione  dell'imposta sostitutiva di cui   alla
          lettera  f) secondo  i  medesimi   livelli  indicati  nella
          lettera    i)  e,   in particolare, applicando  il  livello
          piu'    basso  ai  redditi  di  cui  alla  lettera  b), non
          derivanti    da  cessioni  di  partecipazioni  qualificate,
          nonche' a  quelli conseguiti nell'ambito  delle gestioni di
          cui  alle  lettere    g)  e    i);  coordinamento    fra le
          disposizioni in  materia di ritenute alla fonte sui redditi
          di capitale e di imposte sostitutive afferenti  i  medesimi
          redditi ed i trattamenti  previsti alle lettere g) e i);
            o)  introduzione  di  disposizioni   necessarie  al  piu'
          efficace  controllo  dei  redditi di  capitale  e  diversi,
          anche  mediante  la previsione di particolari obblighi   di
          rilevazione  e di comunicazione delle operazioni imponibili
          da parte degli  intermediari  professionali  o  di    altri
          soggetti    che intervengano  nelle operazioni  stesse, con
          possibilita' di  limitare i predetti  obblighi nei casi  di
          esercizio delle opzioni  di  cui  alle  lettere  f)  e  g);
          revisione  della disciplina contenuta nel decreto-legge  28
          giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4 agosto   1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
          disposizioni  necessarie  al  piu'  esteso  controllo   dei
          redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
            p)  coordinamento    della  nuova   disciplina con quella
          contenuta nel  decreto-legge  28  gennaio  1991,    n.  27,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 25  marzo 1991,
          n.  102,    e  successive    modificazioni ed integrazioni,
          nonche' con  il testo unico delle    imposte  sui  redditi,
          approvato    con decreto   del Presidente  della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel    citato  testo
          unico  tutte  le  modifiche  necessarie    ad  attuare   il
          predetto   coordinamento, con   particolare  riguardo    al
          trattamento    dei soggetti   non residenti  nel territorio
          dello Stato;
            q) coordinamento   della nuova    disciplina  con  quella
          contenuta nel decreto  legislativo 1  aprile 1996,  n. 239,
          e   con    le  disposizioni  contenute  nel    decreto  del
          Presidente della Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,
          introducendo  tutte  le modifiche  necessarie ad attuare il
          predetto coordinamento;
            r)  possibilita'  di   disporre   l'entrata   in   vigore
          dei    decreti  legislativi  di attuazione fino a nove mesi
          dalla loro pubblicazione".
            -  Il  decreto   legislativo   21   novembre   1997,   n.
          461,    recante  "Riordino della disciplina  tributaria dei
          redditi di   capitale e dei redditi    diversi,  a    norma
          dell'art.   3,   comma 160,  della legge  23 dicembre 1996,
          n. 662" e'  stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998.
            - Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante:
          "Riordino delle  imposte  sui    redditi  applicabili  alle
          operazioni    di  cessione e conferimento    di    aziende,
          fusione,  scissione   e   permuta    di partecipazioni"  e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale n. 249 del 24
          ottobre 1997.
            -  Il  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  435,
          recante:  "Abrogazione  della  tassa di  taluni   contratti
          di  borsa,    a   norma dell'art. 3, comma 162, lettera h),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.    662"    e'   stato
          pubblicato  nella    Gazzetta   Ufficiale n.   295 del   19
          dicembre 1997.
            - Il decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, recante:
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione      del   sistema      di  gestione  delle
          dichiarazioni"  e'   stato   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n.   174 del 28 luglio
          1997.
            - Il testo del comma 17 dell'art.  3 della legge  n.  662
          del 1996 e' il seguente:
            "17.  Entro    due anni dalla  data di  entrata in vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e criteri direttivi e previo parere   della commissione  di
          cui  al  comma 13,   possono essere emanate, con uno o piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
            Il  testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 662 del
          1996 e' il seguente:
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente legge   nella    Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica     italiana,   e' istituita  una    commissione
          composta    da  quindici  senatori    e  quindici deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica e   dal Presidente della   Camera  dei  deputati
          nel  rispetto  della   proporzione esistente  tra i  gruppi
          parlamentari,   sulla base delle  designazioni  dei  gruppi
          medesimi".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art. 42 del  testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato  con decreto  del Presidente   della
          Repubblica    22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 42 (Determinazione del reddito  di capitale). -  1.
          Il  reddito  di    capitale  e'   costituito dall'ammontare
          degli interessi,  utili o altri  proventi   percepiti   nel
          periodo  di  imposta,  senza  alcuna deduzione. Nei redditi
          di  cui alle lettere  a), b), f) e g) del comma 1 dell'art.
          41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
          il  valore normale dei beni  ricevuti alla scadenza e    il
          prezzo  di  emissione o   la somma  impiegata, apportata  o
          affidata  in gestione, ovvero il valore  normale  dei  beni
          impiegati,  apportati  od  affidati in gestione, qualora la
          differenza tra la somma percepita  od il valore normale dei
          beni ricevuti alla scadenza  e il prezzo di  emissione  dei
          titoli o certificati indicati nella  lettera b) del comma 1
          dell'art.    41  sia determinabile in tutto od in  parte in
          funzione di eventi o di  parametri  non  ancora    certi  o
          determinati   alla   data     di  emissione  dei  titoli  o
          certificati, la  parte di detto  importo, proporzionalmente
          riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
          emissione e  quella  in    cui  l'evento  od  il  parametro
          assumono    rilevanza  ai fini della  determinazione  della
          differenza,  si  considera  interamente maturata in capo al
          possessore a   tale ultima data. l  proventi  di  cui  alla
          lettera   gbis) del  comma 1 dell'art.  41 sono  costituiti
          dalla  differenza  positiva  tra  i  prezzi    globali   di
          trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza
          si  scomputano  gli  interessi  e  gli altri   proventi dei
          titoli, non  rappresentativi di   partecipazioni,  maturati
          nel periodo  di  durata del  rapporto,  con esclusione  dei
          redditi esenti  dalle imposte sui  redditi. Nei proventi di
          cui alla lettera gter) si comprende, oltre al  compenso per
          il  mutuo,  anche  il controvalore degli interessi  e degli
          altri  proventi    dei  titoli,  non   rappresentativi   di
          partecipazioni,   maturati   nel   periodo  di  durata  del
          rapporto.
            2.  Per  i  capitali  dati   a mutuo,   gli    interessi,
          salvo    prova contraria,   si   presumono  percepiti  alle
          scadenze  e  nella   misura pattuite per  iscritto.  Se  le
          scadenze  non sono stabilite per iscritto gli  interessi si
          presumono  percepiti  nell'ammontare maturato  nel  periodo
          di  imposta.  Se la misura  non e' determinata per iscritto
          gli interessi si computano al saggio legale.
            3. Per  i    contratti  di  conto  corrente  e  per    le
          operazioni  bancarie  regolate   in   conto   corrente   si
          considerano  percepiti  anche  gli interessi  compensati  a
          norma di legge o di contratto.
            4.    Per   i   capitali   corrisposti in  dipendenza  di
          contratti   di assicurazione sulla   vita il    reddito  e'
          costituito    dalla differenza tra l'ammontare del capitale
          corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del  2 per
          cento per  ogni anno successivo  al decimo  se il  capitale
          e'  corrisposto  dopo almeno   dieci anni dalla conclusione
          del contratto. La predetta disposizione non  si applica  in
          ogni caso alle prestazioni  erogate  in  forma  di capitale
          ai   sensi   del   decreto legislativo 21  aprile 1993,  n.
          124,  e successive  modificazioni ed integrazioni.
            4-bis.  Le  somme  od  il   valore   normale   dei   beni
          distribuiti, anche in sede di  riscatto o  di liquidazione,
          dagli     organismi  d'investimento  collettivo  mobiliari,
          nonche' le somme  od il valore normale dei  beni  percepiti
          in   sede  di  cessione delle  partecipazioni  ai  predetti
          organismi  costituiscono      proventi   per   un   importo
          corrispondente  alla  differenza positiva tra  l'incremento
          di valore delle  azioni o quote rilevato  alla data   della
          distribuzione,    riscatto,  liquidazione    o  cessione  e
          l'incremento di valore  delle azioni o quote rilevato  alla
          data    di sottoscrizione   od   acquisto. L'incremento  di
          valore   delle azioni o   quote e'    rilevato  dall'ultimo
          prospetto  predisposto dalla societa' di gestione".
            -    Il   testo dell'art.10-ter   della  legge  23  marzo
          1983,  n.  77 (Istituzione e disciplina  dei  fondi  comuni
          d'investimento   mobiliare),  pubblicata  nella    Gazzetta
          Ufficiale  n. 85 del  28 marzo  1983, come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente:
            "Art.  10-ter    (Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle quote di organismi di    investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari di diritto estero). - 1.  Sui proventi di
          cui  all'art.  41,    comma  1, lettera g), del testo unico
          delle imposte   sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          derivanti  dalla  partecipazione     a     organismi     di
          investimento   collettivo  in  valori mobiliari di  diritto
          estero, situati negli   Stati membri  dell'Unione  europea,
          conformi alle  direttive comunitarie  e le  cui quote  sono
          collocate  nel  territorio dello  Stato ai  sensi dell'art.
          10-bis, i soggetti residenti  incaricati del  pagamento dei
          proventi medesimi, del  riacquisto  o della    negoziazione
          delle    quote  o   delle   azioni operano una ritenuta del
          12,50 per   cento. La  ritenuta  si  applica  sui  proventi
          distribuiti    in costanza di partecipazione  all'organismo
          di investimento e su  quelli compresi nella differenza  tra
          il  valore  di riscatto   o di   cessione   delle quote  od
          azioni  e  il valore  medio ponderato di sottoscrizione   o
          di  acquisto  delle  quote.    In ogni caso come valore  di
          sottoscrizione o  acquisto si assume il  valore della quota
          rilevato dai prospetti  periodici  relativi  alla  data  di
          acquisto delle quote medesime.
            2.    Sui proventi   di   cui al  comma 1  si  applica la
          disposizione prevista dal comma  9 dell'art. 82  del  testo
          unico    delle imposte sui redditi,  approvato con  decreto
          del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre   1986,    n.
          917,      assumendosi  i    coefficienti    di    rettifica
          determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
            3. La  ritenuta del comma  1 e' applicata   a  titolo  di
          acconto  nei confronti di: a) imprenditori  individuali, se
          le partecipazioni sono relative    all'impresa  ai    sensi
          dell'art.    77  del    testo  unico    delle imposte   sui
          redditi, approvato  con   decreto   del Presidente    della
          Repubblica  22  dicembre 1986, n.  917; b) societa' in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate   di  cui
          all'art.  5  del  predetto testo   unico;   c) societa'  ed
          enti  di cui  alle  lettere  a) e   b) dell'art.  87    del
          medesimo  testo    unico  e  stabili    organizzazioni  nel
          territorio  dello Stato  delle  societa'  e degli  enti  di
          cui  alla lettera d)  del predetto articolo.  Nei confronti
          di tutti  gli altri soggetti, compresi    quelli  esenti  o
          esclusi      dall'imposta   sul  reddito  delle     persone
          giuridiche,   la   ritenuta   e'    applicata   a    titolo
          d'imposta.
            4.    Nel  caso   in cui   le quote  o  azioni di  cui al
          comma 1  sono collocate all'estero, o comunque  i  relativi
          proventi  sono  conseguiti  all'estero   senza applicazione
          della ritenuta,   detti proventi    sono  assoggettati    a
          tassazione  separata  ai sensi  dell'art. 16-bis  del testo
          unico  delle   imposte sui  redditi, approvato  con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          se   percepiti   al  di  fuori  dell'esercizio  di  imprese
          commerciali.
            5. I  proventi di cui all'art.  41, comma 1, lettera  g),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della   Repubblica    22  dicembre
          1986,   n.   917,    derivanti   dalla  partecipazione    a
          organismi    di  investimento    collettivo    in    valori
          mobiliari di  diritto estero, diversi  da quelli  di cui al
          comma 1, concorrono a formare il reddito    imponibile  dei
          partecipanti,  sia  che  vengano  percepiti  sotto forma di
          proventi  distribuiti  sia  che  vengano  percepiti   quale
          differenza  tra il  valore di riscatto o  di cessione delle
          quote   o  azioni  e    il  valore    di  sottoscrizione  o
          acquisto.  Il  costo  unitario di   acquisto delle quote si
          assume   dividendo il  costo  complessivo    delle    quote
          acquistate  o  sottoscritte  per  la  loro quantita'.
            6.  Nel  caso in   cui i proventi di cui al comma  5 sono
          percepiti  in  Italia    tramite     soggetti     residenti
          incaricati    del    pagamento   dei proventi medesimi, del
          riacquisto o    della  negoziazione  delle  quote  o  delle
          azioni,  tali  soggetti operano  una ritenuta del 12,50 per
          cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
            7. Il comma    3-bis  dell'art.  8  del  decretolegge  28
          giugno  1990,  n.    167,  convertito,   con modificazioni,
          dalla legge  4 agosto  1990, n.  227, e' abrogato.
            8. Con    decreto  del    Ministro  delle    finanze,  da
          pubblicarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite   le  modalita'
          di  presentazione    della  dichiarazione di sostituto   di
          imposta da  parte   dei   soggetti che   corrispondono    i
          proventi  di  cui    al  presente articolo, nonche'   degli
          eventuali altri adempimenti.
            9. Gli organismi di investimento   collettivo  in  valori
          mobiliari  di  diritto  estero   situati negli Stati membri
          della  Comunita'  economica  europea  e     conformi   alle
          direttive   comunitarie      possono,   con  riguardo  agli
          investimenti    effettuati  in  Italia,  avvalersi    delle
          convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare
          le  doppie  imposizioni  relativamente    alla  parte   dei
          redditi  e proventi  proporzionalmente corrispondenti  alle
          loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
            10.  Le  disposizioni  di  cui   al comma 9, si applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi
          di investimento collettivo italiani.
            11. Il  Ministro delle finanze   determina,  con  proprio
          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del
          presente articolo".