IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
38;
  Vista la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio del 7 giugno 1988, per
il  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative, regolamentari e
amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Viste  le  direttive  della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio
1989,  90/35/CEE,  del  19  dicembre 1989, 90/492/CEE del 5 settembre
1990,  91/442/CEE,  del  23 luglio 1991, 93/18/CEE del 5 aprile 1993,
96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia di preparati pericolosi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' in data 28 gennaio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
50 del 29 febbraio 1992;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 4 aprile 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192
del 19 agosto 1997;
  Considerato che in sede comunitaria non sono stati ancora definiti,
per i preparati pericolosi, i criteri per la classificazione relativa
al  rischio  per  l'ambiente  e  che,  conseguentemente,  non risulta
possibile emanare disposizioni in materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio
e l'etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato.
  2.   Il   presente   decreto   si  applica  ai  preparati  elencati
nell'allegato II, nonche' a quelli che contengono almeno una sostanza
pericolosa  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1997,  n.  52, e sono considerati pericolosi sulla base dei
criteri di classificazione di cui all'articolo 3.
  3. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario;
b) ai prodotti cosmetici;
c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) agli antiparassitari;
e) alle  munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di
   produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;
f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;
g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
h) al  trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per
   via fluviale, marittima o aerea;
i) ai  preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non
   siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposioni  di  legge  modificate  o alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento degli obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria per il 1994.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee.
          (Legge  comunitaria  1995-1997)".  Si  riporta   il   testo
          dell'art. 38:
            "Art.     38       (Classificazione,    imballaggio    ed
          etichettatura  dei preparati pericolosi). - 1. Il   Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  sei mesi   dalla data di
          entrata in   vigore  della  presente    legge,  un  decreto
          legislativo      recante,     a     completamento     delle
          disposizioni emanate ai sensi dell'art. 38 della   legge  6
          febbraio  1996,  n.  52,  le  norme   necessarie   a   dare
          integrale   ed    organica    attuazione    alla  direttiva
          88/379/CEE  del  Consiglio e  successive modificazioni,  in
          materia      di    classificazione,      imballaggio     ed
          etichettatura   dei preparati  pericolosi. Per  l'esercizio
          della   delega si    applicano  i  principi  ed  i  criteri
          direttivi    previsti  dall'art.  38 della legge n.  52 del
          1996".
            - La direttiva 88/379/CEE e' pubblicata in GUCE L 187 del
          16 luglio 1988.
            -  La  direttiva   89/178/CEE e' pubblicata in GUCE L  64
          dell'8 marzo 1989.
            - La direttiva 90/35/CEE e' pubblicata  in GUCE L 18  del
          24 gennaio 1990.
            - La direttiva 90/492/CEE e' pubblicata in GUCE L 257 del
          5 ottobre 1990.
            - La direttiva 91/442/CEE e' pubblicata in GUCE L 238 del
          27 agosto 1991.
            - La direttiva 93/18/CEE e' pubblicata  in GUCE L 104 del
          29 aprile 1993.
            -  La direttiva 96/65/CEE e' pubblicata in GUCE L 265 del
          18 ottobre 1996.
            - Il decreto legislativo 3  febbraio 1997, n.  52,  reca:
          "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose".
            -  La  direttiva   92/32/CEE e' pubblicata in GUCE L  154
          del 5 giugno 1992.
            - Il decreto legislativo 25  febbraio 1998, n. 90,  reca:
          "Modifiche  al  decreto   legislativo 3  febbraio 1997,  n.
          52,     recante  attuazione   della   direttiva   93/32/CEE
          concernente  classificazione,  imballaggio ed etichettatura
          delle sostanze pericolose".
            -  Il  decreto  ministeriale  28    gennaio  1992   reca:
          "Classificazione  e disciplina   dell'imballaggio  e  della
          etichettatura  dei  preparati pericolosi".
            - Il decreto ministeriale 4 aprile 1997 reca: "Attuazione
          dell'art.  25, commi  1 e  2, del   decreto  legislativo  3
          febbraio  1997,    n.  52,  concernente    classiflcazione,
          imballaggio   ed  etichettatura  delle sostanze pericolose,
          relativamente  alla  scheda  informativa  in   materia   di
          sicurezza".
            -  La  direttiva   91/155/CEE e' pubblicata in GUCE L  76
          del 22 marzo 1991.
            -  La direttiva  93/112/CEE  e' pubblicata   in GUCE    L
          314 del  16 dicembre 1993.
            -    Il decreto   ministeriale   28 aprile   1997   reca:
          "Attuazione   di  direttive  comunitarie    in  materia  di
          classificazione,      imballaggio  ed  etichettatura  delle
          sostanze pericolose".
           Nota all'art. 1:
            - Per  il decreto legislativo  3 febbraio 1997,   n.  52,
          si    veda  in  note  alle  premesse. L'art. 2 del suddetto
          decreto cosi' recita:
            "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  decreto
          si intende per:
            a)  sostanze:   gli elementi chimici  ed i loro composti,
          allo  stato  naturale  o    ottenuti  mediante    qualsiasi
          procedimento    di  produzione,  compresi    gli   additivi
          necessari  per  mantenere  la stabilita'  dei prodotti    e
          le  impurezze   derivati   dal  procedimento impiegato,  ma
          esclusi  i  solventi  che  possono   essere eliminati senza
          incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare
          la loro composizione;
            b) preparati:  le miscele o le   soluzioni costituite  da
          due  o piu' sostanze;
            c)   polimero:   una   sostanza   composta   di  molecole
          caratterizzate dalla sequenza di uno  o piu' tipi di unita'
          monomeriche   che  comprenda  una  maggioranza    ponderale
          semplice    di    molecole   contenenti almeno   tre unita'
          monomeriche aventi   un  legame    covalente  con    almeno
          un'altra  unita'  monomerica    o  altro  reagente  e   sia
          costituita  da  meno    di  una  maggioranza      ponderale
          semplice   di   molecole  dello    stesso  peso molecolare.
          Tali molecole debbono essere  distribuite su una  gamma  di
          pesi    molecolari    in    cui   le differenze   di   peso
          molecolare    siano  principalmente     attribuibili      a
          differenze     nel   numero   di  unita' monomeriche.   Nel
          contesto     di   tale     definizione    per      ''unita'
          monomerica''  si  intende la forma sottoposta a reazione di
          un monomero in un polimero;
            d) notifica:  gli atti, con le   informazioni  richieste,
          presentati,  all'unita'  di  notifica di cui  all'art. 27 o
          all'autorita'  competente  di     altro   Stato      membro
          dell'Unione  europea,  dal notificante  quale definito alla
          lettera i);
            e) immissione sul  mercato: la messa  a  disposizione  di
          terzi  e,  in ogni  caso,   l'importazione  nel  territorio
          doganale  dell'Unione europea;
            f) ricerca e  sviluppo  scientifici:  la  sperimentazione
          scientifica  o  le   analisi    o  le    ricerche  chimiche
          effettuate     in    condizioni  controllate,  comprese  la
          determinazione delle proprieta' intrinseche, degli  effetti
          e    dell'efficacia,   nonche'   le ricerche   scientifiche
          relative allo sviluppo del prodotto;
            g) ricerca  e    sviluppo  di  processo:  ogni  ulteriore
          sviluppo  di  una sostanza nel corso del quale i settori di
          applicazione della sostanza  stessa    vengono  controllati
          utilizzando impianti  pilota o  prove di produzione;
            h)     EINECS    (Inventario    europeo  delle   sostanze
          commerciali esistenti): l'inventario europeo delle sostanze
          commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del
          18 settembre 1981;
            i) notificante: la persona che presenta  la  notifica  di
          cui al punto d), che puo' essere:
            1)  per   le sostanze fabbricate nell'Unione  europea, il
          fabbricante che immette sul mercato una sostanza  in quanto
          tale o incorporata in un preparato;
            2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione  europea,
          la   persona  stabilita    nell'Unione  europea    che  sia
          responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una
          sostanza, in quanto tale o incorporata in un  preparato,  o
          la   persona stabilita nella comunita',  che, allo scopo di
          presentare  una  notifica  per  una  determinata   sostanza
          immessa  sul   mercato   comunitario,  in  quanto   tale  o
          incorporata    in   un preparato,    e'    designata    dal
          fabbricante   come   suo   unico rappresentante.
            2. Ai   sensi del   presente decreto    sono  considerati
          pericolosi le sostanze ed i preparati:
            a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
          pastosi  o  gelatinosi    che,    anche    senza   l'azione
          dell'ossigeno  atmosferico, possono provocare  una reazione
          esotermica con rapida    formazione  di  gas  e  che,    in
          determinate  condizioni  di    prova,  detonano, deflagrano
          rapidamente o esplodono   in seguito a  riscaldamento    in
          condizione di parziale contenimento;
            b) comburenti: le sostanze ed i  preparati che a contatto
          con altre sostanze, soprattutto  se infiammabili, provocano
          una  forte reazione esotermica;
            c)   estremamente    infiammabili:  le    sostanze  ed  i
          preparati  liquidi  con  il    punto  di    infiammabilita'
          estremamente  basso   ed un  punto di ebollizione  basso  e
          le  sostanze  ed i  preparati  gassosi  che  a  temperatura
          e  pressione   ambiente sono   infiammabili a  contatto con
          l'aria;
               d) facilmente infiammabili:
            1)  le sostanze  ed  i  preparati che,  a  contatto   con
          l'aria,    a temperatura   ambiente   e senza   apporto  di
          energia, possono  subire innalzamenti termici e  da  ultimo
          infiammarsi;
            2)   le   sostanze  ed  i preparati  solidi  che  possono
          facilmente infiammarsi dopo un    breve  contatto  con  una
          sorgente    di  accensione  e che continuano a bruciare o a
          consumarsi  anche  dopo  il  distacco  della  sorgente   di
          accensione;

            3)    le    sostanze    ed    i  preparati   liquidi   il
          cui   punto d'infiammabilita' e' molto basso;
            4) le sostanze ed  i  preparati    che,  a  contatto  con
          l'acqua  o  l'aria umida,  sprigionano    gas  estremamente
          infiammabili   in  quantita' pericolose;
            e) infiammabili:  le sostanze ed  i preparati liquidi con
          un basso punto di infiammabilita';
            f)  molto tossici:  le  sostanze ed   i preparati    che,
          in  caso    di inalazione,   ingestione   o    assorbimento
          cutaneo,   in   piccolissime  quantita',    possono  essere
          letali oppure  provocare lesioni  acute o croniche;
            g)  tossici:  le sostanze ed i  preparati che, in caso di
          inalazione, ingestione    o  assorbimento    cutaneo,    in
          piccole  quantita',  possono essere letali oppure provocare
          lesioni acute o croniche;
            h) nocivi: le  sostanze ed i preparati che, in   caso  di
          inalazione,  ingestione   o  assorbimento  cutaneo, possono
          essere  letali  oppure provocare lesioni acute o croniche;
            i) corrosivi:   le sostanze   ed i   preparati  che,    a
          contatto  con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi
          un'azione distruttiva;
            l)    irritanti:  le    sostanze  ed    i preparati   non
          corrosivi,  il cui contatto diretto, prolungato o  ripetuto
          con  la  pelle  o  le  mucose  puo'  provocare una reazione
          infiammatoria;
            m)  sensibilizzanti: le sostanze ed  i preparati che, per
          inalazione o  assorbimento  cutaneo,  possono   dar   luogo
          ad  una  reazione  di ipersensibilizzazione  per   cui  una
          successiva      esposizione    alla sostanza o al preparato
          produce reazioni avverse caratteristiche;
            n) cancerogeni:  le sostanze  ed i  preparati che,    per
          inalazione,  ingestione   o assorbimento  cutaneo,  possono
          provocare  il cancro  o aumentarne la frequenza;
            o)  mutageni:  le sostanze  ed  i   preparati che,    per
          inalazione,  ingestione  o  assorbimento cutaneo,   possono
          produrre  difetti  genetici  ereditari  o   aumentarne   la
          frequenza;
            p) tossici  per il ciclo  riproduttivo: le sostanze ed  i
          preparati   che,      per     inalazione,     ingestione  o
          assorbimento  cutaneo,   possono provocare o  rendere  piu'
          frequenti  effetti nocivi non ereditari nella prole o danni
          a carico della funzione  o    delle  capacita  riproduttive
          maschili o femminili;
            q)    pericolosi per   l'ambiente:   le sostanze   ed   i
          preparati    che,  qualora  si  diffondano   nell'ambiente,
          presentano   o   possono   presentare  rischi     immediati
          differiti   per     una   o   piu'      delle    componenti
          ambientali".