IL MINISTRO DELL'lNTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino, Salerno e Caserta colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998; Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 e 8 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona, Genova e La Spezia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 27 settembre al 2 ottobre 1998; Viste le ordinanze numeri 2668/97, 2694/97, 2728/97, 2742/98, 2779/98, 2783/98, 2787/98, 2791/98, 2847/98, 2860/98, 2873/98; Sentiti i presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Umbria, della Campania, della Basilicata, della Calabria, della Toscana e della Liguria che hanno chiesto la proroga delle sospensioni dei termini previdenziali e fiscali; Considerato che nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 la ripresa del tessuto sociale e produttivo e' ancora faticosa e lenta; Ritenuto di dover corrispondere alle richieste dei presidenti delle regioni Marche ed Umbria in ordine alla proroga del termine relativo al riconoscimento del beneficio della cassa integrazione salariale; Acquisita l'intesa dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale con note n. 13322 dell'11 dicembre 1998 e n. 76666/1/641 del 17 dicembre 1998; Ravvisata la necessita' di provvedere, d'intesa con le amministrazioni interessate, al monitoraggio relativo al recupero del patrimonio edilizio delle regioni Marche ed Umbria, danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, al fine di adottare iniziative volte ad accelerare il ritorno nelle loro abitazioni delle famiglie che attualmente vivono in moduli abitativi prefabbricati; Vista la nota n. 4854 in data 27 novembre 1998 predisposta dalla direzione generale della protezione civile del Ministro dell'interno in ordine all'ulteriore fabbisogno finanziario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi svolti in occasione delle emergenze di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998, 11 settembre 1998, 1 e 8 ottobre 1998; Visto l'appunto n. 19 in data 17 dicembre 1998 del Dipartimento della protezione civile con la quale si evidenzia, per inderogabili esigenze di protezione civile, la necessita' di utilizzare immediatamente gli aeromobili P180 di proprieta' del Dipartimento medesimo, affidando, in via transitoria, la gestione degli stessi alla Compagnia aeronautica italiana; Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di favorire il superamento delle difficolta' che ancora incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture prefabbricate, e' costituito, presso il Dipartimento della protezione civile, un gruppo di lavoro che, d'intesa con i prefetti e le amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio delle situazioni esistenti ed individua possibili soluzioni per consentire il piu' rapido ritorno a normali condizioni di vita anche attraverso l'adozione di eventuali ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. 2. Il gruppo, che opera fino al termine dello stato di emergenza, e' costituito con decreto del Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile, che prevede, contestualmente, a determinare il compenso da attribuire ai componenti. 3. All'onere si fa fronte con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.