IL MINISTRO DELL'lNTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori delle regioni  Marche ed Umbria colpiti dalla
crisi sismica del 26 settembre 1997;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Avellino, Salerno e Caserta colpito
dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
11  settembre  1998,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nel territorio delle province  di Potenza e Cosenza colpite
dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;
  Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1
e  8  ottobre  1998,  concernente la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nel territorio  delle province  di Lucca,  Prato, Imperia,
Savona,  Genova   e  La  Spezia  colpite   dagli  eventi  alluvionali
verificatisi dal 27 settembre al 2 ottobre 1998;
  Viste  le  ordinanze  numeri 2668/97,  2694/97,  2728/97,  2742/98,
2779/98, 2783/98, 2787/98, 2791/98, 2847/98, 2860/98, 2873/98;
  Sentiti  i   presidenti  delle   giunte  regionali   delle  Marche,
dell'Umbria, della Campania, della  Basilicata, della Calabria, della
Toscana  e  della   Liguria  che  hanno  chiesto   la  proroga  delle
sospensioni dei termini previdenziali e fiscali;
  Considerato che nelle regioni Marche  ed Umbria colpite dalla crisi
sismica  del 26  settembre  1997  la ripresa  del  tessuto sociale  e
produttivo e' ancora faticosa e lenta;
  Ritenuto di dover corrispondere alle richieste dei presidenti delle
regioni Marche ed Umbria in  ordine alla proroga del termine relativo
al riconoscimento del beneficio della cassa integrazione salariale;
  Acquisita  l'intesa dei  Ministeri  delle finanze  e  del lavoro  e
previdenza  sociale con  note n.  13322  dell'11 dicembre  1998 e  n.
76666/1/641 del 17 dicembre 1998;
  Ravvisata   la   necessita'   di  provvedere,   d'intesa   con   le
amministrazioni interessate, al monitoraggio relativo al recupero del
patrimonio edilizio delle regioni Marche ed Umbria, danneggiato dalla
crisi  sismica iniziata  il 26  settembre 1997,  al fine  di adottare
iniziative volte ad accelerare il ritorno nelle loro abitazioni delle
famiglie che attualmente vivono in moduli abitativi prefabbricati;
  Vista la  nota n. 4854 in  data 27 novembre 1998  predisposta dalla
direzione generale della protezione  civile del Ministro dell'interno
in ordine  all'ulteriore fabbisogno  finanziario del  Corpo nazionale
dei vigili  del fuoco  per gli interventi  svolti in  occasione delle
emergenze di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27  settembre 1997, 9 maggio  1998, 11 settembre 1998,  1 e 8
ottobre 1998;
  Visto l'appunto  n. 19  in data 17  dicembre 1998  del Dipartimento
della protezione civile  con la quale si  evidenzia, per inderogabili
esigenze   di  protezione   civile,  la   necessita'  di   utilizzare
immediatamente  gli aeromobili  P180 di  proprieta' del  Dipartimento
medesimo,  affidando, in  via transitoria,  la gestione  degli stessi
alla Compagnia aeronautica italiana;
  Su proposta del Sottosegretario  di Stato al Ministero dell'interno
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al fine di favorire  il superamento delle difficolta' che ancora
incontrano  le  famiglie  provvisoriamente  alloggiate  in  strutture
prefabbricate, e' costituito, presso il Dipartimento della protezione
civile,  un gruppo  di  lavoro  che, d'intesa  con  i  prefetti e  le
amministrazioni   interessate,   provvede   al   monitoraggio   delle
situazioni esistenti ed individua  possibili soluzioni per consentire
il piu' rapido ritorno a  normali condizioni di vita anche attraverso
l'adozione  di  eventuali ordinanze  di  protezione  civile ai  sensi
dell'art.  14, comma  11, del  decreto-legge 30  gennaio 1998,  n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
  2. Il gruppo,  che opera fino al termine dello  stato di emergenza,
e' costituito con decreto del  Sottosegretario di Stato delegato alla
protezione  civile, che  prevede, contestualmente,  a determinare  il
compenso da attribuire ai componenti.
  3.  All'onere  si  fa  fronte  con  le  disponibilita'  dell'unita'
previsionale di base  6.2.1.2 "Fondo per la  protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.