Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                    e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Ai Ministeri
                                  Al segretariato generale
                                  Al  Dipartimento  della  ragioneria
                                  generale dello Stato
                                  Agli uffici centrali  del  bilancio
                                  dei Ministeri
                                  Ai   dipartimenti  provinciali  del
                                  tesoro, del   bilancio   e    della
                                  programmazione economica
                                  Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  previdenza               dipendenti
                                  amministrazione pubblica
                                  Alla Confederazione generale  della
                                  agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  italiana dell'artigianato - CNA
                                  All'Associazione          nazionale
                                  costruttori edili
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni - Assonime
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  dell'industria
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio
                                  All'Associazione nazionale  fra  le
                                  imprese di assicurazione
 Premessa.
  L'art.  1 del  decreto-legge 2  novembre 1998,  n. 378,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 257  del 3  novembre 1998 ed  entrato in
vigore   il  giorno   successivo  alla   pubblicazione,  prevede   la
restituzione  del  contributo  straordinario   per  l'Europa  di  cui
all'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente trattenuto dal
sostituto d'imposta e/o versato dal contribuente.
  A tal  fine e'  previsto che  per i  soggetti che  intrattengono il
rapporto con il  sostituto d'imposta che ha  trattenuto il contributo
straordinario  per l'Europa,  l'importo spettante  viene riconosciuto
dallo  stesso  sostituto  d'imposta  a partire  dalle  operazioni  di
conguaglio  di fine  anno  1998.  Per i  soggetti  diversi da  quelli
precedentemente  indicati,  l'importo  del  contributo  spettante  e'
ammesso in  diminuzione dalle imposte risultanti  dalle dichiarazioni
dei  redditi  relative al  1998,  ovvero  per  il tramite  del  nuovo
sostituto d'imposta.
  I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il contributo
spettante mediante  la compensazione con  i versamenti da  eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
  Per i  contribuenti che non  rientrano nei casi sopra  descritti e'
previsto che il recupero del contributo spettante venga effettuato in
sede  di presentazione  della dichiarazione  dei redditi  relativa al
1998 ovvero,  mancandone le condizioni, mediante  apposita istanza di
rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.
1.  Restituzione   diretta da  parte del  sostituto d'imposta  che ha
trattenuto il contributo.
  I sostituti d'imposta di cui agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600,  che, in sede
di corresponsione degli  emolumenti nei periodi di  paga compresi tra
marzo e  novembre 1997, hanno trattenuto  il contributo straordinario
per l'Europa  sui redditi di cui  all'art. 46 del Tuir  e sui redditi
assimilati di  cui alle  lettere a)  e d)  dell'art. 47  dello stesso
testo unico (redditi  di lavoro dipendente, tra cui  sono compresi le
pensioni, compensi di soci lavoratori  di cooperative di produzione e
lavoro e  remunerazioni dei  sacerdoti della chiesa  cattolica), sono
tenuti a restituire  il 60 per cento di detto  contributo ai soggetti
cui e'  stato trattenuto mediante una  corrispondente riduzione delle
ritenute d'acconto risultanti dalle  operazioni di conguaglio di fine
anno relative ai redditi 1998.
  Lo  stesso  trattamento  deve  essere  riconosciuto  ai  lavoratori
dipendenti  e pensionati  e agli  altri soggetti  sopra indicati  che
hanno cessato un precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo
compreso tra  marzo e novembre 1997  e ne hanno intrapreso  un altro,
chiedendo al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso,
il sostituto  e' tenuto a restituire  il 60 per cento  del contributo
anche con  riferimento alle rate trattenute  dal precedente sostituto
d'imposta.
  Si ricorda che le operazioni  di conguaglio relative al 1998 devono
essere effettuate entro il 28  febbraio 1999; tale termine, peraltro,
riguarda soltanto  gli effetti finanziari del  risultato finale delle
predette operazioni, che, invece,  devono fare riferimento alle somme
e  ai  valori  corrisposti  fino  al 31  dicembre  1998  o  a  quelli
corrisposti successivamente alla  predetta data e fino  al 12 gennaio
1999 (se  riferiti all'anno 1998)  e alle relative  ritenute operate,
nonche'  agli altri  redditi di  lavoro dipendente  e assimilati  (ed
eventuali ritenute)  di cui  l'interessato, entro  il medesimo  12 di
gennaio  1999, chieda  eventualmente  di tener  conto  ai fini  delle
predette operazioni di conguaglio.
  Tanto premesso, nel  rinviare alla circolare n. 326/E  del 1997 per
ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione delle operazioni di
congualio,  si  sottolinea  che la  restituzione  dell'ammontare  del
contributo straordinario per l'Europa  deve essere effettuata secondo
i  termini  previsti ordinariamente  per  il  suddetto conguaglio  e,
quindi, a partire dal mese di dicembre 1998.
  Come  gia' precisato,  la restituzione  del 60  per cento  di detto
contributo  e' operata  mediante una  corrispondente riduzione  delle
ritenute d'acconto risultanti dalle  operazioni di conguaglio di fine
anno  1998.  Pertanto,  ove   l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto
risultanti  dalle  operazioni  di  conguaglio del  lavoratore  o  del
pensionato sia insufficiente, la  restituzione deve essere effettuata
utilizzando l'intero importo delle ritenute risultanti dalle medesime
operazioni di conguaglio  riferite a tutti i  lavoratori dipendenti o
pensionati.
  Qualora   risulti  insufficiente   anche   il  predetto   ammontare
complessivo delle ritenute risultanti dalle operazioni di conguaglio,
il  sostituto  deve  restituire   l'importo  residuo  utilizzando  le
ritenute  d'acconto  operate  nei  periodi di  paga  successivi,  ivi
comprese quelle riferite a  emolumenti soggetti a tassazione separata
(di cui  all'art. 16, comma  1, lettere a) e  b), del Tuir  quali, ad
esempio,  arretrati   e  indennita'   di  fine  rapporto),   fino  ad
esaurimento dell'importo da restituire.
  In tale ipotesi ed in presenza di una pluralita' di aventi diritto,
il  sostituto e'  tenuto ad  effettuare la  restituzione con  cadenza
corrispondente  al periodo  di  paga sulla  base  di una  percentuale
uguale  per  tutti gli  amministrati,  determinata  dal rapporto  tra
l'importo globale delle  ritenute da operare nel  singolo periodo nei
confronti di  tutti i  dipendenti o  pensionati (compresi  quelli non
aventi diritto alla restituzione in sede di conguaglio) e l'ammontare
complessivo del contributo da restituire.
  La  procedura  di  restituzione  sopra  descritta  avviene  in  via
automatica   da   parte   del  sostituto   d'imposta   e,   pertanto,
l'interessato  non  e'  tenuto  a  presentare  o  ad  esibire  alcuna
documentazione.
  Va, inoltre, precisato  che il sostituto d'imposta  che ha prestato
l'assistenza  fiscale  nel  1997  e'   tenuto  a  restituire  in  via
automatica, senza alcuna richiesta  da parte dell'interessato, sempre
nell'ambito delle  operazioni di conguaglio  relative al 1998,  il 60
per  cento  del  contributo  straordinario  per  l'Europa  anche  con
riferimento  agli   altri  redditi,  diversi  da   quelli  di  lavoro
dipendente ed  assimilati, indicati  nella dichiarazione  dei redditi
modello 730 e che il medesimo  sostituto ha trattenuto nelle due rate
dei mesi di giugno e novembre del  1997 o, in caso di incapienza, nei
mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.
  Pertanto, in  tale ipotesi,  l'importo da restituire  e' il  60 per
cento del contributo complessivamente  trattenuto, al netto di quanto
eventualmente  rimborsato per  l'assistenza fiscale.  Al riguardo  si
ricorda  che  l'importo  del contributo  straordinario  per  l'Europa
complessivamente  trattenuto,   al  netto  di   quanto  eventualmente
rimborsato per l'assistenza fiscale, da  assumere ai fini del calcolo
del contributo da restituire, e' riportato nel punto 47 del quadro SA
della  dichiarazione   del  sostituto  d'imposta  modello   770/98  o
Unico/98.
  Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato nel corso del 1997 ha
avuto  due  o  piu'  sostituti  d'imposta  che  hanno  trattenuto  il
contributo  straordinario  alla  fonte,   se  l'assistenza  e'  stata
prestata  direttamente   da  uno  dei   datori  di  lavoro   (o  ente
pensionistico),  quest'ultimo deve  restituire  il 60  per cento  del
contributo dallo stesso trattenuto, anche in relazione all'assistenza
fiscale,  ma  senza  tener  conto degliimporti  trattenuti  da  altri
sostituti d'imposta.  Questi ultimi  importi, infatti,  devono essere
restituiti,   nella  misura   prestabilita,  dagli   altri  sostituti
d'imposta che li hanno trattenuti e con i quali continua a sussistere
il rapporto.
  Analogamente,  se  l'assistenza  e'  stata  prestata  da  un  Caaf,
l'importo del contributo straordinario  trattenuto da altri sostituti
d'imposta,  indicato nel  modello  730-4/97,  deve essere  rimborsato
nella misura del 60 per cento  dai sostituti che l'hanno trattenuto e
non dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale.
2.   Restituzione   da  parte  del  sostituto  d'imposta  su  istanza
dell'interessato.
  A norma del comma 3 dell'articolo in commento, i contribuenti hanno
altresi' la possibilita' di  richiedere ai propri sostituti d'imposta
di  cui agli  articoli  23  e 29  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  600 del 1973,  la restituzione del 60%  del contributo
straordinario per l'Europa:
  1) che e' stato trattenuto da un precedente sostituto d'imposta con
il quale e' stato interrotto il rapporto di lavoro;
  2) che e' stato versato direttamente  entro il 15 dicembre 1997 nei
casi in cui l'importo del  contributo evidenziato nei modelli 101 e/o
201  relativi al  1996  non ha  trovato  capienza nelle  retribuzioni
corrisposte nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 e,
pertanto, non e'  stato trattenuto dal sostituto al  termine di detto
periodo;
  3)  che e'  stato versato  direttamente nel  mese di  gennaio 1998,
dietro comunicazione  del sostituto  nei casi di  assistenza fiscale,
per  incapienza delle  retribuzioni o  a causa  dell'interruzione del
rapporto di lavoro;
  4)  determinato  e  versato direttamente  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa all'anno 1996,  modello 740/97, con riferimento agli
altri  redditi diversi  da quelli  di lavoro  dipendente o  pensione,
compresi i redditi  derivanti dall'esercizio di arti  o professione e
d'impresa.
  Nei casi  sopra elencati, l'interessato deve  presentare al proprio
sostituto d'imposta  un'apposita istanza, entro 18  mesi dall'entrata
in vigore del decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:
  l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso spettante;
  che l'importo di cui al punto precedente non e' stato restituito da
altro sostituto d'imposta;
  che l'importo di cui al punto precedente non e' stato chiesto o non
sara'  chiesto   a  rimborso   o  in  compensazione   presentando  la
dichiarazione dei redditi;
  che  non e'  stata presentata  o  non sara'  presentata istanza  di
rimborso all'Amministrazione finanziaria.
  Al riguardo,  si precisa che  all'istanza medesima non  deve essere
allegata alcuna documentazione.
  In  tutti i  casi  sopra evidenziati  il  sostituto d'imposta  deve
attivare la procedura di restituzione del contributo entro il secondo
periodo  di paga  utile successivo  a quello  in cui  ha ricevuto  la
suddetta istanza. A  tal fine deve diminuire le  ritenute relative al
periodo di paga in cui  effettua la restituzione, ivi comprese quelle
relative  ad  emolumenti  soggetti  a  tassazione  separata  (di  cui
all'art. 16,  comma 1, lettere a)  e b), del TUIR  quali, ad esempio,
arretrati e  indennita' di  fine rapporto) e  procedere eventualmente
nei periodi  di paga  successivi fino  a concorrenza  dell'importo da
restituire.
3.  Restituzione  del contributo  straordinario  per  l'Europa per  i
contribuenti titolari di partita IVA.
  Per  i  contribuenti  titolari  di partita  IVA,  il  recupero  del
contributo deve  essere effettuato  operando la compensazione  di cui
all'art. 17  del decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n. 241,  con i
versamenti da  eseguire a  decorrere dal mese  di gennaio  1999, alle
condizioni e nei limiti previsti  dall'art. 24, comma 24, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
  Tale  modalita' di  recupero  del contributo  si rende  applicabile
anche se  i suddetti contribuenti  non erano titolari di  partita IVA
nel periodo d'imposta in cui hanno pagato il contributo stesso.
4. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa in sede  di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
  I contribuenti diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti,
non titolari di  partita IVA, che hanno versato  l'intero importo del
contributo dovuto  in sede  di presentazione della  dichiarazione dei
redditi modello 740/97 (in quanto,  ad esempio, possessori di redditi
derivanti da  rapporti di collaborazione coordinata  e continuativa),
recupereranno  il  60  per  cento dell'importo  versato  mediante  la
diminuzione  delle imposte  risultanti  dal modello  Unico 99,  ossia
dalle imposte  dovute a saldo per  il 1998 (pertanto non  puo' essere
ridotto il  versamento dell'acconto  da effettuare a  novembre 1998),
nonche', qualora queste risultino insufficienti, dalle imposte dovute
a  titolo di  primo  acconto  per il  1999.  L'eventuale credito  che
residua dopo tale compensazione puo' essere utilizzato in diminuzione
dei successivi versamenti delle imposte  ovvero puo' essere chiesto a
rimborso;  quest'ultima scelta  deve  essere  effettuata nel  modello
Unico 99.
  Il  recupero del  contributo  spettante  mediante la  presentazione
della  dichiarazione dei  redditi  puo' essere  effettuato anche  dai
contribuenti  che  non possono  ottenerne  in  tutto  o in  parte  la
restituzione con le modalita' precedentemente indicate per il tramite
del sostituto  d'imposta (ad  esempio, a  causa della  cessazione del
rapporto di lavoro).
5. Casi particolari.
5.1. Operazioni straordinarie.
  E' appena il caso di ricordare  che poiche' a seguito di operazioni
straordinarie  e  situazioni   similari  (quali  fusioni,  scissioni,
cessioni, affitti e conferimenti, trasferimenti gratuiti di azienda o
successioni),  non si  verifica alcuna  interruzione del  rapporto di
lavoro nei  casi di passaggio  di dipendenti, il  sostituto d'imposta
che subentra per effetto di tali operazioni e' tenuto a restituire in
via  automatica   il  60  per  cento   del  contributo  straordinario
trattenuto dal  precedente datore di lavoro  indipendentemente da una
esplicita richiesta del dipendente.
5.2. Restituzione del contributo a soggetti non residenti.
  Le persone  fisiche non  residenti nel  territorio dello  Stato che
hanno  versato  il  contributo straordinario  per  l'Europa,  possono
recuperare il 60 per cento di detto contributo mediante presentazione
del modello "Unico 99 non residenti" ovvero, in mancanza dell'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la predetta
apposita istanza di rimborso.
  Si precisa, inoltre, che il  non residente possessore di redditi di
lavoro  dipendente o  di pensione  puo'  in ogni  caso rivolgersi  al
proprio sostituto d'imposta  per ottenere la restituzione  del 60 per
cento  del contributo  trattenuto  e/o versato  secondo le  ordinarie
modalita' descritte nei precedenti paragrafi.
5.3.  Recupero del contributo restituito in misura superiore a quello
spettante.
  Come gia' detto precedentemente, il  sostituto di imposta e' tenuto
a  restituire  il  60  per cento  del  contributo  straordinario  per
l'Europa trattenuto nel 1997. Pertanto, qualora il contribuente abbia
evidenziato,  nella  dichiarazione  dei redditi  modello  740/97,  un
ammontare di oneri che ha  comportato la determinazione di un diverso
importo del  contributo complessivamente  dovuto, inferiore  a quello
trattenuto  dal   datore  di   lavoro  e,  pertanto,   attraverso  la
dichiarazione stessa  abbia computato  in diminuzione  l'eccedenza di
contributo trattenuto, lo stesso contribuente ricevera' dal datore di
lavoro, con le operazioni di  conguaglio, una restituzione di importo
maggiore a quella spettante.
  In  questo caso,  il  contribuente e'  tenuto  a versare  l'importo
restituito in eccedenza dal sostituto che corrisponde al 60 per cento
dell'ammontare    del    contributo   utilizzato    nella    predetta
dichiarazione.
  Esempio:
  l'importo trattenuto dal sostituto  d'imposta nel periodo tra marzo
e novembre 1997 e' stato pari a 90 lire;
  nel  modello   740/97  il  contributo  effettivamente   dovuto  dal
contribuente risulta pari a lire 20 e l'eccedenza di lire 70 e' stata
in tale sede utilizzata;
  l'importo che il sostituto d'imposta restituisce deve essere pari a
lire 54 (60% di 90);
   il contribuente deve restituire lire 42 (il 60% di 70).
  Il contribuente che deve  restituire tale eccedenza puo' presentare
la  dichiarazione dei  redditi per  il 1998,  utilizzando il  modello
Unico 99 o il modello  730/99, ovvero inoltrare apposita richiesta al
sostituto d'imposta affinche' ne tenga  conto in sede di applicazione
delle  ritenute   d'acconto.  In  quest'ultimo  caso,   il  sostituto
d'imposta  provvede  a  trattenere  la  predetta  somma  in  un'unica
soluzione  (eventualmente chiedendone  provvista all'interessato  nei
casi di  incapienza della retribuzione)  entro il secondo  periodo di
paga  utile, successivo  a  quello  in cui  ha  ricevuto la  predetta
richiesta del contribuente.
5.4. Restituzione  del  contributo  in  presenza  di  piu'  sostituti
d'imposta.
  I  contribuenti che  intrattengono due  o piu'  rapporti di  lavoro
dipendente e/o  di pensione  con gli  stessi sostituti  d'imposta che
hanno trattenuto il contributo  straordinario per l'Europa, ottengono
automaticamente la  restituzione dell'importo spettante  dai medesimi
sostituti  d'imposta ciascuno  per  la parte  di propria  competenza.
L'importo  eventualmente   versato  dal   contribuente  in   sede  di
presentazione della dichiarazione dei  redditi relativi all'anno 1996
puo'   essere   dallo   stesso  contribuente   chiesto   a   rimborso
indifferentemente  ad uno  dei  predetti sostituti  d'imposta che  e'
tenuto a provvedere entro il secondo periodo di paga utile successivo
a quello in cui ha ricevuto l'apposita richiesta.
  Analogamente, lo stesso  contribuente si puo' rivolgere  ad uno dei
sostituti d'imposta per restituire il 60 per cento dell'eccedenza del
contributo utilizzata nella dichiarazione dei redditi.
5.5. Ravvedimento operoso.
  Il  contribuente  che ha  integrato  la  dichiarazione dei  redditi
relativa   al  1996,   sia   modello  730/97   sia  modello   740/97,
regolarizzando  l'omesso  o  il  carente  versamento  del  contributo
straordinario  per l'Europa  effettivamente  dovuto, puo'  ovviamente
ottenere  la  restituzione anche  del  60  per cento  del  contributo
versato  a   seguito  del   ravvedimento  operoso.   Analogamente,  i
contribuenti possono  ottenere la restituzione  del 60 per  cento del
contributo versato a seguito  di regolarizzazione, ai sensi dell'art.
13, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo n. 472  del 1997,
dell'omesso  o carente  versamento del  contributo straordinario  per
l'Europa dovuto a titolo di saldo. In questi casi, se il contribuente
si avvale  del proprio  sostituto d'imposta,  e' tenuto  a presentare
l'apposita istanza cui sopra si e' gia' parlato.
  Nei casi in cui il detto versamento non e' stato ancora effettuato,
il contribuente puo' pagare entro il prossimo 1 dicembre direttamente
il  40 per  cento  della  somma dovuta  a  titolo  di contributo.  La
relativa sanzione rimane, invece,  commisurata all'intero importo del
contributo, mentre gli interessi saranno  calcolati sul 100 per cento
del contributo dovuto fino al 3 novembre  1998 e sul 40 per cento per
il periodo successivo.
5.6. Eventi eccezionali.
  I contribuenti che hanno usufruito del differimento dei termini per
la presentazione  della dichiarazione dei  redditi per l'anno  1996 e
per  i  relativi  versamenti,  possono effettuare  il  pagamento  del
contributo straordinario per  l'Europa nella misura del  40 per cento
di quanto dovuto.
5.7. Restituzione del contributo relativamente a soggetti deceduti.
  La restituzione di  un importo pari al 60 per  cento del contributo
straordinario  per l'Europa  compete a  tutti i  contribuenti che  ne
hanno subito la trattenuta o che lo hanno versato e, quindi, anche ai
soggetti deceduti. Con riferimento a  cio' si precisa che qualora gli
eredi  siano obbligati  alla  presentazione  della dichiarazione  dei
redditi 1998 per  conto del "de cuius", gli  stessi possono computare
in diminuzione delle  imposte risultanti da tale  dichiarazione il 60
per  cento  del contributo  straordinario  trattenuto  o versato  dal
contribuente deceduto. In tutti i casi in cui non sussiste obbligo di
presentare la dichiarazione  in qualita' di erede  (esonero o decesso
avvenuto prima del  1 gennaio 1998), e per le  eventuali eccedenze di
contributo  non compensate,  in  tutto  o in  parte,  con le  imposte
risultanti dalla dichiarazione presentata  per il deceduto, gli eredi
possono  ottenere la  restituzione del  60 per  cento del  contributo
trattenuto o versato dal  contribuente deceduto, presentando apposita
istanza  di  rimborso  al  competente ufficio  finanziario  entro  il
termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione
in oggetto.
6. Certificazioni dei sostituti d'imposta.
  I  sostituti d'imposta  devono  indicare  l'importo del  contributo
restituito  o  l'eventuale  eccedenza   ancora  da  rimborsare  nelle
certificazioni dei  redditi di lavoro dipendente  e assimilati (CUD),
da consegnare ai percipienti entro  il 28 febbraio 1999. Nella stessa
certificazione  va  precisato  l'ammontare   del  credito  che  sara'
rimborsato nei successivi  periodi di paga e che,  pertanto, non puo'
essere  computato  in  diminuzione  dalle  imposte  risultanti  dalla
dichiarazione  dei redditi.  Qualora il  sostituto dimposta  effettui
rimborsi del  contributo nei periodi  di paga del 1999  o successivi,
computandone  l'importo in  diminuzione  delle  ritenute dei  periodi
stessi, indicazioni analoghe a  quelle sopra indicate dovranno essere
riportate nelle certificazioni relative a detti periodi d'imposta.
7.  Restituzione  del contributo  straordinario per l'Europa mediante
istanza di rimborso.
  I  contribuenti che  non  hanno la  possibilita'  di recuperare  il
contributo  straordinario mediante  il sostituto  d'imposta o  con la
dichiarazione dei redditi  (modello Unico o modello  730), in quanto,
ad   esempio,   non   sono   obbligati   alla   presentazione   della
dichiarazione, possono,  entro 18  mesi dall'entrata in  vigore della
disposizione in oggetto, presentare istanza  di rimborso al Centro di
servizio delle imposte dirette e  indirette competente sulla base del
proprio  domicilio  fiscale, ovvero,  laddove  non  sia istituito  il
Centro di  servizio, alla sezione staccata  della direzione regionale
delle entrate.
8. Effetti sull'attivita' di controllo e di accertamento.
  La disposizione  recata dall'art.  1 del decreto-legge  in oggetto,
esplica effetto  anche sull'attivita' di controllo  e di accertamento
dell'Amministrazione  finanziaria,  con  riferimento  alla  quale  si
precisa quanto segue.
8.1. Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
  Nei  casi in  cui  dal controllo  formale  della dichiarazione  dei
redditi relativa all'anno  1996 (modello 740/97 o  730/97) risulti un
omesso  o   carente  versamento  del  contributo   straordinario  per
l'Europa,  l'Amministrazione finanziaria  provvedera' ad  iscrivere a
ruolo una  somma pari al  40 per cento  del contributo o  del maggior
contributo dovuto. La relativa  sanzione sara' commisurata all'intero
importo del contributo  o del maggiore contributo  dovuto, mentre gli
interessi saranno  calcolati sul 100  per cento del contributo  o del
maggior contributo dovuto fino al 3  novembre 1998 e sul 40 per cento
per il periodo successivo.
8.2. Accertamento.
  Qualora  in  sede  di  accertamento   emerga  che  non  sono  stati
dichiarati in tutto o in parte i redditi relativi al 1996, gli uffici
determineranno la  somma dovuta in  misura pari  al 40 per  cento del
contributo straordinario  per l'Europa  relativo all'imponibile  o al
maggior imponibile accertato. La  relativa sanzione sara' commisurata
all'intero  importo   del  contributo   o  del   maggiore  contributo
accertato, mentre gli  interessi saranno calcolati sul  100 per cento
del contributo o del maggior  contributo accertato fino al 3 novembre
1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto  della presente circolare. Le  direzioni regionali delle
entrate  cureranno  una  capillare   informazione  circa  gli  uffici
competenti a ricevere  le istanze per la  restituzione del contributo
straordinario per l'Europa.
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano