IL DIRETTORE CENTRALE
                         per la  riscossione
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza prodotta in data 24  febbraio 1998, con la quale la
societa' Mobilgirgi S.r.l.,  con sede in Cantu', ha  chiesto, ex art.
39, sesto comma, la sospensione  per dodici mesi della riscossione di
un carico relativo  ad imposte indirette afferente  l'anno di imposta
1991,  iscritto  nei ruoli  posti  in  riscossione alla  scadenza  di
settembre 1996 per l'importo di L. 379.570.780 adducendo di trovarsi,
allo stato attuale, nell'impossibilita'  di corrispondere il predetto
importo;
  Visto il decreto direttoriale del  9 luglio 1997, n. 1/5673/U.D.G.,
con  il quale  il  direttore  centrale per  la  riscossione e'  stato
delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione
o degli atti  esecutivi di cui all'art. 39, sesto  comma, del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Lombardia  ha manifestato  parere favorevole  alla concessione  della
richiesta sospensione, in quanto  nella fattispecie concreta sussiste
la  necessita'   di  salvaguardare  i  livelli   occupazionali  e  di
assicurare e  mantenere il  proseguimento delle  attivita' produttive
della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Considerato che  la societa'  Mobilgirgi S.r.l. ha  prestato idonea
polizza fideiussoria a garanzia del debito tributario;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto comma,  dell'art. 39  del citato  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La riscossione del carico tributario di L. 379.570.780 dovuto dalla
societa' Mobilgirgi S.r.l. e' sospesa  per un periodo di dodici mesi,
a decorrere dalla data del presente decreto.
  La  sezione  staccata  di  Como  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera' immediatamente  la riscossione  dei carichi sospesi  e la
quotaparte  di  debito  garantito   da  polizza  fideiussoria  verra'
incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1998
                                        Il direttore centrale: Befera