IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il  decreto ministeriale  9 dicembre 1998  con il  quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1 gennaio 1999;
  Visto l'art.  3, comma  4, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 454,
recante  disposizioni per  la formazione  del bilancio  di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in miliardi 45.210
l'importo  massimo di  emissione  dei titoli  pubblici,  in Italia  e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
                              Decreta:
  Per il 15 gennaio 1999 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base, dei  buoni  ordinari  del  Tesoro al  portatore  a
trecentosessantaquattro giorni  con scadenza il 14  gennaio 2000 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 milioni di euro.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2000.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  12 e  13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13 del giorno  12 gennaio 1999, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  7   e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1999
                                        Il direttore generale: Draghi