IL RETTORE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Veduta la nota di indirizzo 16 giugno 1998, prot. 1/98, del M.U.R.S.T. con particolare riferimento al punto 4; Veduta la nota del 24 giugno 1998, con la quale il direttore della scuola di specializzazione in farmacologia avanzata la richiesta di modifica dell'ordinamento della scuola stessa; Veduto il parere favorevole della facolta' di medicina e chirurgia alla modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, espresso nella seduta del 22 settembre 1998; Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il rettore puo' adottare con proprio decreto gli atti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; Considerata l'impossibilita' di sottoporre a breve termine all'esame del senato accademico la proposta di modifica di cui sopra. Decreta: Art. 1. E' emanato il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.