IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20  gennaio 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto la  legge 15 maggio 1997,  n. 127, ed in  particolare l'art.
17, commi 95 e 101;
  Veduta  la  nota di  indirizzo  16  giugno  1998, prot.  1/98,  del
M.U.R.S.T. con particolare riferimento al punto 4;
  Veduta la nota del 24 giugno  1998, con la quale il direttore della
scuola di  specializzazione in farmacologia avanzata  la richiesta di
modifica dell'ordinamento della scuola stessa;
  Veduto il parere favorevole della  facolta' di medicina e chirurgia
alla modifica  dell'ordinamento della  scuola di  specializzazione in
farmacologia, espresso nella seduta del 22 settembre 1998;
  Veduto  lo statuto  dell'Universita'  di Pavia,  ed in  particolare
l'art. 7,  ai sensi del  quale il  rettore puo' adottare  con proprio
decreto gli atti di competenza  del senato accademico e del consiglio
di  amministrazione  sottoponendoli  per  la  ratifica,  agli  organi
competenti nella prima seduta successiva;
  Considerata   l'impossibilita'  di   sottoporre  a   breve  termine
all'esame del senato accademico la proposta di modifica di cui sopra.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' emanato il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in
farmacologia,  allegato al  presente  decreto  del quale  costituisce
parte integrante.