IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-98;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto la  nota d'indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 della Gazzetta Ufficiale
n. 224, del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio  decreto 14  ottobre  1926,  n. 2130,  e  modificato con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 686 del vigente testo  dello statuto, al titolo X e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita secondo il
seguente  articolato che  sostituisce integralmente  quello rubricato
sotto il titolo  "Scuola di specializzazione in  psicologia del ciclo
di vita".
                               Art. 1.
  E' istituita la scuola di  specializzazione in psicologia del ciclo
di vita, presso l'Universita' degli studi di Pavia.
  La scuola si articola nei seguenti indirizzi:
  intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;
  intervento  psicologico   nei  disturbi  dello  sviluppo   e  negli
handicap;
   intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;
   intervento psicologico nei contesti scolastici.
  La scuola ha  lo scopo di formare specialisti  preparati a compiere
interventi  psicologici nelle  diverse  fasi del  ciclo  di vita  nei
processi educativi, nonche' sui  soggetti con disturbi dello sviluppo
o  portatori  di  handicap,   utilizzando  competenze  proprie  della
professionalita'   psicologica    nei   suoi    aspetti   preventivi,
diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo
di  vita,  con  l'indicazione dell'indirizzo  seguito.  Limitatamente
all'indicazione  degli  indirizzi   "Intervento  psicologico  per  il
bambino, l'adolescente  e la  famiglia", "Intervento  psicologico nei
disturbi dello sviluppo e negli handicap" "Intervento psicologico per
l'adulto e per l'anziano", il titolo consente l'iscrizione alla lista
degli psicoterapeuti.