IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Toscana Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza in data 16 luglio 1998, diretta alla Direzione centrale per la riscossione, prodotta, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dalla ditta "Festa" di Starnini Giancarlo, con sede in Asciano (Siena), esercente attivita' di maglieria conto terzi, iscritta all'albo delle Imprese artigiane della provincia di Siena al n. 21240, e intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la concessione della maggiore rateazione possibile del debito erariale ammontante complessivamente a L. 145.726.590 per un numero di 3 cartelle; Visto il rapporto dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siena, che esprime il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza, in considerazione della onerosita' del carico tributario rispetto alla posizione economicofinanziaria del richiedente; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - di Siena, prot. n. 006384 del 4 settembre 1998, con la quale si documenta la sussistenza di una comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, in relazione anche al tessuto socioeconomico in cui opera l'azienda, e alle frequenti oscillazioni di mercato nel settore, di cui risente la produzione specie in questo periodo; Considerata anche l'attestazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, che conferma come l'azienda, riconosciuta sana e stabile, con un organico di sedici unita', costituisca un punto di riferimento nel tessuto economico territoriale, della cui attivita' produttiva occorre garantire regolare continuazione; Considerato che il contribuente ha provveduto a versare il 20% del carico tributario, al netto degli sgravi operati dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siena, per il quale ha chiesto la rateazione, per un totale di L. 26.022.656 e che pertanto il residuo debito da rateizzare, ammonta a L. 104.090.624; Tenuto conto di quanto sarebbe pregiudizievole all'azienda stessa l'eventuale immediato esborso finanziario; Considerato il subordinato parere favorevole espresso dalla sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Siena che ha prodotto apposita relazione istruttoria; Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, nella fattispecie ricorrano i presupposti per operare in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che vieta la possibilita' di accordare rateazioni per carichi iscritti in ruoli speciali, e ravvisando la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attivita' produttiva, in considerazione anche della particolare localizzazione dell'azienda; In forma di delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione - Servizio II - Divisione 3 , con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998 prot. n. 98/157582. Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla ditta "Festa" di Starnini Giancarlo tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente ammontante a L. 104.090.624, e' ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel provvedimento di esecuzione va riportato dalla sezione staccata di Siena, l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. In tal caso l'intero residuo ammontare dovuto iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rapportati al minor periodo di godimento del beneficio. L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto del Direttore regionale delle entrate per la Toscana, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 24 dicembre 1998 Il direttore regionale: Fiorenza