IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Toscana
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista  l'istanza in  data 16  luglio 1998,  diretta alla  Direzione
centrale per la  riscossione, prodotta, ai sensi  dell'art. 19, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dalla
ditta "Festa"  di Starnini  Giancarlo, con  sede in  Asciano (Siena),
esercente attivita' di maglieria conto terzi, iscritta all'albo delle
Imprese artigiane della  provincia di Siena al n. 21240,  e intesa ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  19, terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la concessione
della maggiore  rateazione possibile  del debito  erariale ammontante
complessivamente a L. 145.726.590 per un numero di 3 cartelle;
  Visto il  rapporto dell'ufficio distrettuale delle  imposte dirette
di  Siena,  che  esprime  il  proprio  parere  favorevole  in  ordine
all'accoglimento dell'istanza, in considerazione della onerosita' del
carico  tributario rispetto  alla posizione  economicofinanziaria del
richiedente;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - di
Siena,  prot.  n. 006384  del  4  settembre  1998,  con la  quale  si
documenta la sussistenza di una  comprovata necessita' di mantenere i
livelli  occupazionali   e  di  assicurare  il   proseguimento  delle
attivita' produttive, in relazione anche al tessuto socioeconomico in
cui opera  l'azienda, e  alle frequenti  oscillazioni di  mercato nel
settore, di cui risente la produzione specie in questo periodo;
  Considerata  anche   l'attestazione  rilasciata  dalla   camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura  di  Siena,  che
conferma come l'azienda, riconosciuta sana e stabile, con un organico
di sedici  unita', costituisca  un punto  di riferimento  nel tessuto
economico  territoriale,  della   cui  attivita'  produttiva  occorre
garantire regolare continuazione;
  Considerato che il contribuente ha  provveduto a versare il 20% del
carico  tributario,  al  netto   degli  sgravi  operati  dall'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di  Siena, per il quale ha chiesto
la  rateazione, per  un totale  di L.  26.022.656 e  che pertanto  il
residuo debito da rateizzare, ammonta a L. 104.090.624;
  Tenuto conto  di quanto sarebbe pregiudizievole  all'azienda stessa
l'eventuale immediato esborso finanziario;
  Considerato il subordinato parere favorevole espresso dalla sezione
staccata  della Direzione  regionale delle  entrate di  Siena che  ha
prodotto apposita relazione istruttoria;
  Ritenuto  che,  per  i  motivi  sopra  esposti,  nella  fattispecie
ricorrano i presupposti  per operare in deroga a  quanto disposto dal
secondo  comma   dell'art.  19  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n.  602/1973,  che  vieta la  possibilita'  di  accordare
rateazioni per  carichi iscritti in  ruoli speciali, e  ravvisando la
comprovata  necessita'  di mantenere  i  livelli  occupazionali e  di
assicurare   il    proseguimento   dell'attivita'    produttiva,   in
considerazione anche della particolare localizzazione dell'azienda;
  In  forma  di  delega  conferita  dal  Ministero  delle  finanze  -
Direzione centrale per  la riscossione - Servizio II -  Divisione 3 ,
con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998 prot. n. 98/157582.
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza prodotta  dalla  ditta  "Festa" di  Starnini
Giancarlo  tendente ad  ottenere  i benefici  previsti dall'art.  19,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
  Il residuo  carico tributario dovuto dal  contribuente ammontante a
L.  104.090.624,  e'  ripartito  in cinque  rate  a  decorrere  dalla
scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
  Nel provvedimento di esecuzione va riportato dalla sezione staccata
di  Siena,   l'intero  importo   dovuto  e  sullo   stesso  calcolato
l'ammontare  degli  interessi  di   prolungata  rateazione  ai  sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.  602; la  citata sezione  staccata provvedera',  altresi', a
tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza  che  si  rendessero
necessari.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  In tal caso l'intero residuo ammontare dovuto iscritto nei ruoli e'
riscuotibile in unica  soluzione con il ricalcolo  degli interessi di
cui al citato art. 21 del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, rapportati  al minor periodo di godimento del
beneficio.
  L'agevolazione in argomento sara'  revocata, con successivo decreto
del Direttore regionale  delle entrate per la Toscana,  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai  quali e' stata concessa, ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 24 dicembre 1998
                                     Il direttore regionale: Fiorenza