IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha stabilito le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 1997, che ha elevato al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1997, n. 231, con il quale vengono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1998 che fissa nell'allegata tabella A la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in sostituzione di quella fissata dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1997; Visto l'art. 21, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, con il quale l'aliquota di base sui sigari e sui sigaretti e' stabilita nella misura unica del 23% del prezzo di vendita al pubblico; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette laclasse di prezzo piu' richiesta nel corso del 1998 e' stata quella di L. 195.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Considerato che in attuazione della norma contenuta nell'art. 21, comma 6, della citata legge n. 448/1998, occorre sostituire le tabelle B e C allegate al decreto ministeriale 30 settembre 1997; Considerato, infine, l'opportunita' di indicare anche in euro le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto 15 gennaio 1998, nella allegata tabella B, che sostituisce le tabelle B e C allegate al decreto ministeriale 30 settembre 1997, nella allegata tabella C che sostituisce la tabella D allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1997, nella allegata tabella D che sostituisce la tabella E allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1997, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, rispettivamente, delle sigarette, dei sigari e sigaretti, del tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo nonche' dei tabacchi da fiuto e da mastico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 1999 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 3