IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione fiscale  dei prodotti  oggetto di  monopolio di  Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la legge  10 dicembre  1975, n.  724, che  reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la legge  7 marzo  1985, n.  76, concernente  il sistema  di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art. 1  della legge  5  febbraio 1992,  n. 81,  che dal  1
gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi
di monopolio;
  Visto  l'art.  28  del  decreto-legge   30  agosto  1993,  n.  331,
convertito dalla legge  29 ottobre 1993, n. 427, che  ha stabilito le
aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.   1  del  decreto  ministeriale   28  febbraio  1997,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 50
del 1 marzo 1997,  che ha elevato al 58 per  cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge 29  settembre  1997,  n.  328,
convertito dalla legge  29 novembre 1997, n. 410, che  ha elevato dal
19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il  decreto ministeriale 30 settembre  1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  3 ottobre 1997, n. 231, con  il quale vengono
fissate le tabelle di ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto  15  gennaio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 18 del  23 gennaio  1998 che
fissa nell'allegata tabella  A la ripartizione dei  prezzi di vendita
al pubblico delle  sigarette in sostituzione di  quella fissata dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale 30 settembre 1997;
  Visto l'art.  21, comma 6,  della legge  23 dicembre 1998,  n. 448,
recante  misure  di finanza  pubblica  per  la stabilizzazione  e  lo
sviluppo, con il quale l'aliquota di  base sui sigari e sui sigaretti
e' stabilita  nella misura  unica del  23% del  prezzo di  vendita al
pubblico;
  Considerato  che   in  base   ai  dati  risultanti   dalle  vendite
nell'intero territorio nazionale  registrate dall'Amministrazione dei
monopoli di Stato, per le sigarette laclasse di prezzo piu' richiesta
nel corso  del 1998  e' stata  quella di  L. 195.000  per chilogrammo
convenzionale e che, pertanto, su  tale classe di prezzo di sigarette
si applica  l'aliquota di  base prevista dall'art.  28, comma  1, del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  29
ottobre  1993,  n. 427,  nella  misura  del  58 per  cento  stabilita
dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
  Considerato  che per  le altre  sigarette l'imposta  di consumo  si
applica  in base  ai due  elementi, fisso  e proporzionale,  previsti
dall'art. 6 della legge 7 marzo  1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari al 5 per cento  della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle sigarette  della classe  di prezzo  piu' richiesta  (importo di
base)  e dell'ammontare  dell'imposta sul  valore aggiunto  percepito
sulle medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale  al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Considerato che  in attuazione della norma  contenuta nell'art. 21,
comma  6,  della citata  legge  n.  448/1998, occorre  sostituire  le
tabelle B e C allegate al decreto ministeriale 30 settembre 1997;
  Considerato, infine,  l'opportunita' di  indicare anche in  euro le
ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
                              Decreta:
  Ai  sensi dell'art.  9  della  legge 7  marzo  1985,  n. 76,  nella
allegata tabella A, che sostituisce  la tabella A allegata al decreto
15 gennaio 1998, nella allegata tabella B, che sostituisce le tabelle
B  e C  allegate al  decreto  ministeriale 30  settembre 1997,  nella
allegata tabella C  che sostituisce la tabella D  allegata al decreto
ministeriale  30  settembre  1997,   nella  allegata  tabella  D  che
sostituisce  la  tabella  E   allegata  al  decreto  ministeriale  30
settembre  1997, e'  fissata, a  decorrere  dal 1  gennaio 1999,  per
chilogrammo convenzionale,  la ripartizione dei prezzi  di vendita al
pubblico, rispettivamente,  delle sigarette, dei sigari  e sigaretti,
del  tabacco da  fumo  trinciato fino  utilizzato  per arrotolare  le
sigarette ed altro tabacco da fumo nonche' dei tabacchi da fiuto e da
mastico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 gennaio 1999
                                       Il direttore generale: Cutrupi
 Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 3