IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge  5 agosto 1978 n. 457, recante  norme per l'edilizia
residenziale  ed, in  particolare, l'art.  26 riguardante  il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42  e 72 della legge 22 ottobre  1971, n. 865, e
successive     modificazioni     ed    integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo 1973,  n.  31,  convertito  con
modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembredicembre
1972 dei comuni delle Marche,  dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
  Visto il  decreto-legge 6 settembre  1965, n. 1022,  convertito con
modificazioni nella legge 1 novembre  1965 n. 1179, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il decreto-legge  6  ottobre 1972,  n.  552, convertito  con
modificazioni  nella   legge  2   dicembre  1972,  n.   734,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la  legge 4 novembre  1963, n. 1457, modificata  ed integrata
dalla legge 31  marzo 1964, n. 357, concernente  provvidenze a favore
di zone  sinistrate dalla  catastrofe del Vajont  del 9  ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del Comitato  interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 3 marzo 1994;
  Attesa  la   necessita'  di   determinare,  per  l'anno   1999,  la
commissione onnicomprensiva da riconoscere  alle banche per gli oneri
connessi alle  operazioni di  credito agevolato previste  dalle leggi
sopra menzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle  banche per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
  a) 1,10% per i contratti condizionati stipulati nel 1999;
  b) 1,10% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1998;
  c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
  d) 1,75%  per i  contratti definitivi stipulati  sempre nel  1999 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi