IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 5 luglio 1928,  n. 1760, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante provvedimenti  per  l'ordinamento del  credito
agrario;
  Vista la delibera del Comitato  interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 3 marzo 1994;
  Attesa la  necessita' di  determinare, per  l'anno 1999,  la misura
della  commissione onnicomprensiva  da riconoscere  agli intermediari
per l'effettuazione delle operazioni  agevolate di credito agrario di
esercizio;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli oneri  connessi alle operazioni  agevolate di credito  agrario di
esercizio, e' fissata,  per l'anno 1999, nella  misura dell'1,40% per
le  operazioni  aventi durata  fino  a  dodici  mesi e  nella  misura
dell'1,15% per quelle di durata superiore a dodici mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi