IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i  decreti ministeriali 11  maggio 1995, 14 febbraio  1996, 3
luglio 1996, 31 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento
didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione
del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
Autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il  parere del Consiglio universitario  nazionale espresso in
data 9 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica prot. 1487 del 29 settembre 1998;
  Visto il parere favorevole  del comitato universitario regionale di
coordinamento;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di apportare la modifica di
statuto  in  deroga al  termine  triennale  di cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale  n. 7772 del 22 ottobre 1996  pubblicato nel n.
183 supplemento  alla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30  ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                                Art. 1.
  Nel  titolo XX  -  Facolta' di  medicina e  chirurgia  - Scuole  di
specializzazione, nell'art. 210, contenente  l'elenco delle Scuole di
specializzazione  annesse alla  facolta' di  medicina e  chirurgia e'
inserita la Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.