IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante disposizioni in base alle quali i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazione e di formalita', previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che accerta tale periodo di mancato o irregolare funzionamento; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, che definisce il "servizio telematico" come il sistema informatico che consente all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle stesse; Visto l'art. 10 del citato decreto dirigenziale 31 luglio 1998, in base al quale l'amministrazione finanziaria puo' sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso; Vista la nota della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo, prot. n. 14/9820463 del 18 dicembre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di interruzione del servizio telematico; Ritenuto che l'interruzione del citato servizio telematico e' da attribuirsi ad interventi di messa a punto delle configurazioni e all'integrazione dei componenti hardware del sistema, rese necessarie per consentire a tutti gli utenti attesi di connettersi al sistema; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che determina il mancato funzionamento del servizio telematico, creando disagi anche ai contribuenti; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio finanziario interessato dall'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato funzionamento del servizio telematico e' accertato come segue: dal 19 dicembre 1998 al 3 gennaio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1999 Il direttore generale: Romano