IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il decreto-legge  21 giugno  1961, n.  498, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla
legge  25 ottobre  1985, n.  592, recante  disposizioni in  base alle
quali  i termini  di prescrizione  e di  decadenza nonche'  quelli di
adempimento  di obbligazione  e di  formalita', previsti  dalle norme
riguardanti le imposte e tasse a favore dell'erario, scadenti durante
il  periodo  di  mancato  o  irregolare  funzionamento  degli  uffici
finanziari, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data
in  cui viene  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  il decreto  che
accerta tale periodo di mancato o irregolare funzionamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  3   febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dal decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 80, concernenti
l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  1  del  decreto dirigenziale  31  luglio  1998,  che
definisce il  "servizio telematico"  come il sistema  informatico che
consente   all'amministrazione   finanziaria   la   ricezione   delle
dichiarazioni e  la consegna delle ricevute  che attestano l'avvenuta
ricezione delle stesse;
  Visto l'art. 10 del citato  decreto dirigenziale 31 luglio 1998, in
base  al  quale  l'amministrazione  finanziaria  puo'  sospendere  il
servizio telematico in relazione  ad esigenze connesse all'efficienza
e alla sicurezza del servizio stesso;
  Vista la nota  della Direzione centrale per i  servizi generali, il
personale  e   l'organizzazione  -   Centro  informativo,   prot.  n.
14/9820463 del 18  dicembre 1998, con la quale  sono stati comunicati
la causa ed il periodo di interruzione del servizio telematico;
  Ritenuto che  l'interruzione del  citato servizio telematico  e' da
attribuirsi ad  interventi di  messa a  punto delle  configurazioni e
all'integrazione dei componenti hardware del sistema, rese necessarie
per consentire a tutti gli utenti attesi di connettersi al sistema;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale che  determina  il  mancato funzionamento  del
servizio telematico, creando disagi anche ai contribuenti;
  Considerato che, ai sensi del  citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  mancato  o  irregolare
funzionamento   dell'ufficio   finanziario  interessato   dall'evento
eccezionale;
                              Decreta:
  Il  periodo di  mancato  funzionamento del  servizio telematico  e'
accertato come segue:
   dal 19 dicembre 1998 al 3 gennaio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 gennaio 1999
                                        Il direttore generale: Romano