Agli      Assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato  agricolo
                                   (A.I.M.A.)
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Dipartimento servizi veterinari
                                  Alle organizzazioni professionali
  Con la presente  circolare, che integra e  sostituisce la circolare
n. 2  del 23  gennaio 1998,  si forniscono tutte  le indicazioni  e i
chiarimenti necessari  per la  prosecuzione della  gestione nazionale
dei regimi  di premio a  favore dei detentori  di bovini maschi  e di
vacche nutrici  in applicazione  del regolamento  CEE n.  805/68, dei
produttori di carni ovicaprine in  applicazione del regolamento CE n.
2467/98.
  L'insieme  dei  premi  di  cui alla  presente  circolare  rimangono
inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92
del Consiglio, del 27 novembre 1992,  con il quale e' stato istituito
un sistema integrato  di gestione e di controllo di  taluni regimi di
aiuti  comunitari, alla  direttiva del  Consiglio 92/102/CEE,  del 27
novembre  1992,  con  la  quale  sono  state  impartite  disposizioni
relative all'identificazione e alla  registrazione degli animali, con
particolare riguardo all'art. 5, nonche' al regolamento CEE n. 820/97
relativo alla  identificazione dei bovini ed  all'etichettatura delle
carni bovine e suoi regolamenti di applicazione.
  Si  reputa  opportuno anche  disciplinare  tutte  le operazioni  di
registrazione  dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione  e
controllo degli animali,  e quanto altro necessario  ad una immediata
osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei
regolamenti di applicazione della  Commissione n. 3886/92, n. 3887/92
e n. 1678/98.
  Possono  accedere   alla  concessione  dei   contributi  comunitari
esclusivamente  i responsabili  di  aziende, cosi  come definiti  dal
decreto del  Presidente della  Repubblica n.  317/1996 del  30 aprile
1996 e  successive modifiche,  in possesso di  partita IVA,  ai sensi
delle vigenti disposizioni  in materia, entro il 31  dicembre 1999, e
di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche.
                         I - SETTORE BOVINO
  1.Sezione prima - Regime premio speciale a favore dei produttori di
carne bovina.
1.1. Presentazione domande.
  Il  produttore deve  presentare  domanda di  aiuto alle  superfici,
seguita  dalla domanda  di  premio speciale,  su  modelli stampati  e
distribuiti  a cura  dell'Azienda  di Stato  per  gli interventi  nel
mercato agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere
indirizzata in originale all'A.I.M.A. -  Casella postale n. 2280 Roma
AD,  a  mezzo raccomandata  postale  o  mediante consegna  effettuata
direttamente  o,  per  tramite  terzi,  alla  predetta  Azienda,  via
Palestro,  81 -  00185 Roma,  ed in  copia all'assessorato  regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Salvo  le  eccezioni  espressamente  previste  per  le  domande  di
compensazione  al   reddito,  regolamentate  da   apposita  normativa
relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione
si fa  riferimento alle norme  stabilite dalle leggi n.  127/1997, n.
191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Comunque  l'A.I.M.A., nell'ambito  della  sua autonomia  funzionale
prevede forme  diverse di  identificazione e  di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Per   l'eventuale  acquisizione   della  certificazione   antimafia
l'A.I.M.A. provvedera'  a conformarsi  alle disposizioni  del decreto
del  Presidente della  Repubblica n.  252 del  3 giugno  1998 recante
norme per  la semplificazione  dei procedimenti relativi  al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
  La  domanda  di  compensazione   al  reddito,  redatta  secondo  le
disposizioni impartite da specifica normativa, deve essere presentata
entro i  termini e  dallo stesso soggetto  (persona fisica/giuridica)
che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente
motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di
superfici  pubbliche   sono  tenuti   a  presentare  la   domanda  di
compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi
utilizzata, evidenziando  la colonna "casi particolari"  ed allegando
l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in
causa.
  I termini  per la presentazione  della domanda di  compensazione al
reddito devono  essere rispettati  anche dai produttoti  detentori di
superfici  investite  con i  prodotti  elencati  nell'allegato I  del
regolamento CEE  n. 1765/92, che dispongano  di un numero di  capi da
prendere in considerazione per  la determinazione del coefficiente di
densita' non superiore alle 15 UBA.
  La domanda di premio speciale puo essere presentata entro le ore 18
dell'ultimo giorno dei seguenti periodi:
   dal 10 marzo al 16 giugno;
   dal 1 settembre al 13 ottobre.
  L'acquisizione  del diritto  al premio  interviene una  volta nella
vita dell'animale, al raggiungimento del decimo mese di eta'.
  Possono formare  oggetto di  domanda di premio  i bovini  che, alla
data di  presentazione della  domanda, siano identificati  secondo le
disposizioni appresso indicate ed abbiano non meno di otto mesi e non
piu' di venti mesi di eta' e siano detenuti in azienda per almeno due
mesi dalla data di presentazione della domanda di premio.
  1.2.Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.
  Gli   animali  debbono   essere   accompagnati   da  un   documento
amministrativo  al fine  di poter  garantire che  la concessione  del
premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale.
  I  documenti rilasciati  ai sensi  del regolamento  CE n.  820/97 e
relativi  regolamenti  di  applicazione,  sono a  tutti  gli  effetti
considerati  Documento  amministrativo  nazionale (DAN)  e  Documento
amministrativo di scambio (DAS).
  Il produttore in possesso dei  succitati documenti, dovra', per gli
animali richiesti a premio, annotare su entrambe le copie la seguente
dicitura:
  "Bovino maschio richiesto a premio con domanda n. ........".
  Si informa  che l'annotazione  di cui sopra  e' vincolante  ai fini
dell'erogazione del premio.
  I documenti  amministrativi cosi'  redatti devono  accompagnare gli
animali   in   tutte   le  movimentazioni   commerciali   fino   alla
macellazione.
  Gli animali ammissibili  al premio importati da  altri Stati membri
devono  essere provvisti  di un  documento amministrativo  di scambio
(D.A.S.)   rilasciato  dallo   Stato  di   provenienza,  sulla   base
dell'allegato  1 del  regolamento CEE  n. 3886/92,  o dal  passaporto
previsto dal  regolamento CE  n. 820/97.  Tale documento  deve essere
rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato.
1.3. Importo del premio.
  L'importo del premio  per singolo capo e' fissato a  135 ECU e puo'
essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746.
  Qualora il  numero dei  premi richiesti  superi quello  del plafond
nazionale  fissato dalla  U.E.,  l'A.I.M.A. provvede  ad operare  una
riduzione proporzionale  mediante utilizzo  di una  percentuale unica
derivante dalla differenza  tra tale massimale ed il  numero di premi
richiesti  per la  campagna in  questione, al  fine di  rispettare il
plafond attribuito.
  2.Sezione seconda - Regime di premio e di premio complentare per il
mantenimento delle vacche nutrici.
2.1. Presentazione domande.
  Il produttore, deve presentare domanda di compensazione al reddito,
seguita dalla  domanda di  premio per le  vacche nutrici,  su modelli
stampati e distribuiti a cura  dell'A.I.M.A. La domanda di premio per
le vacche nutrici deve  essere indirizzata in originale all'A.I.M.A.,
casella  postale n.  2280 Roma  AD,  a mezzo  raccomandata postale  o
mediante consegna effettuata direttamente,  o per tramite terzi, alla
predetta  Azienda -  via  Palestro, 81  - 00185  Roma,  ed in  copia,
all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.
  Per   l'identificazione  dei   sottoscrittori  e   per  l'eventuale
acquisizione della  certificazione antimafia valgono, per  le domande
in argomento,  le stesse  modalita' riportate  nella sezione  I della
presente circolare.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta,  secondo  le
disposizioni  impartite, deve  essere  presentata entro  i termini  e
dallo  stesso soggetto  (persona  fisica/giuridica)  che presenta  la
domanda  di premio,  salvo casi  particolari debitamente,  motivati e
documentati. Anche i produttori che  facciano uso comune di superfici
pubbliche sono  tenuti a  presentare la  domanda di  compensazione al
reddito  riportando la  porzione  di superficie  da essi  utilizzata,
evidenziando   la    colonna   "casi   particolari"    e,   allegando
l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in
causa.
  I termini  per la presentazione  della domanda di  compensazione al
reddito devono  essere rispettati  anche dai produttori  detentori di
superfici  investite  con i  prodotti  elencati  nell'allegato I  del
regolamento CEE  n. 1765/92, che dispongano  di un numero di  capi da
prendere in considerazione per  la determinazione del coefficiente di
densita' non superiore alle 15 UBA.
  La domanda di  premio per le vacche nutrici  puo' essere presentata
tra il 5 maggio e le ore 18 del 13 ottobre.
  Per vacca  nutrice s'intende una  vacca di razza diversa  da quelle
indicate all'allegato 1, ed in particolare:
  a) una vacca  appartenente ad una razza ad  orientamento "carne" od
ottenuta da un incrocio con una  di tali razze ed appartenente ad una
mandria  destinata all'allevamento  di vitelli  per la  produzione di
carne, che abbia almeno venti mesi e che abbia partorito alla data di
presentazione della domanda;
  b) un animale femmina di specie bufalina che risponda alle medesime
condizioni previste alla lettera a);
  c)  una giovenca  gravida rispondente  alle stesse  condizioni, che
sostituisca un animale di cui alla lettera a) o b).
2.2. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU.
  All'importo indicato si aggiunge  un premio nazionale complementare
di 30,19 ECU per vacca.
  Alle  aziende  situate  nelle   regioni  di  cui  all'allegato  del
regolamento  CEE  n.  2052/88,  che per  l'Italia  sono:  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 24,15
ECU per vacca del premio  complementare nazionale sono finanziati dal
FEOGA, sezione garanzia.
2.3. Aziende beneficiarie.
  Possono  beneficiare del  premio  i produttori  che adempiano  agli
obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I
produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento
latte inferiore  o uguale a  120.000 kg possono avvalersi  del premio
cosi' come  prescritto dall'art. 4,  lettera d),  par. 6 del  reg. n.
805/68.
  1) In particolare:
  a)  non possono  beneficiare  del premio  le  aziende che  allevino
esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato
n. 1;
  b) non  possono beneficiare  del premio le  aziende titolari  di un
quantitativo di riferimento latte  totale ai sensi dell'art. 5-quater
del regolamento CEE n. 804/68 superiore a 120.000 kg.
  La limitazione di  cui al punto b) non si  applica alle aziende che
effettuano esclusivamente  vendite dirette,  le quali  ricadono nelle
norme di  cui all'art. 4, lettera  d), par. 5 del  regolamento CEE n.
805/68. Nel caso  specificato le aziende devono  disporre comunque di
superfici  foraggiere sufficienti  sia alla  produzione di  latte che
all'allevamento  dei capi  per i  quali il  premio e'  richiesto e  i
richiedenti il premio devono impegnarsi  a non effettuare consegne di
latte ne' di prodotti lattierocaseari per un periodo di dodici mesi a
decorrere dalla data di presentazione delle domande;
  2) Le aziende  richiedenti sono obbligate a detenere  durante i sei
mesi successivi alla presentazione delle  domande un numero di vacche
nutrici, regolarmente  identificate, pari  a quello  per il  quale il
premio e' richiesto.
2.4. Limite individuale di premio.
  Il numero  dei premi  da corrispondere  per singolo  produttore non
puo'  superare  quello che  l'A.I.M.A.  ha  comunicato come  "diritti
individuali  al  premio",  fatta   salva  ogni  eventuale  successiva
assegnazione di  diritti provenienti dalla riserva  nazionale, oppure
acquisiti  per trasferimento  intervenuto  tra  privati produttori  o
anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
2.5. Riserva nazionale.
  La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale"
di cui  all'art. 4  lettera f),  paragrafi 1 e  3 del  regolamento n.
805/68 e' affidata all'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio   acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale  a seguito  del ritiro  per mancato  utilizzo per  gli anni
1997,  1998 e  1999, non  possono essere  ridistribuiti per  gli anni
1998, 1999 e 2000.
  I  diritti  al  premio   acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale e derivanti da ritiri  di quote relativi alla campagna 1996
oppure  da  versamenti  del  15%  per  trasferimenti  parziali  senza
trasferimento  dell'azienda,   vanno  distribuiti   gratuitamente  ai
produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 4, lettera f),
par. 2 del regolamento CEE n.  805/68, secondo le linee guida fornite
dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  I produttori che  intendano avvalersi della disposizione  di cui al
paragrafo  precedente  devono  presentare all'A.I.M.A.  richiesta  di
quota individuale  su modello prestampato dall'A.I.M.A.,  entro e non
oltre le ore 18 del 1 luglio, motivandone la richiesta.
  L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare  agli interessati l'esito delle
richieste e' l'eventuale numero di diritti attribuiti.
2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti al  premio  attribuiti ad  ogni  singolo produttore,  in
relazione alle  domande presentate nell'anno di  riferimento, possono
divenire  oggetto  di  trasferimento  tramite  rapporto  diretto  tra
produttori.
  L'A.I.M.A.,  nella gestione  della  riserva nazionale,  ha cura  di
tenere  una  contabilita' separata,  per  i  diritti acquisiti  nella
riserva nazionale ai  sensi dell'art. 4, lettera  f), del regolamento
CEE n. 805/68, nonche' per i  diritti acquisiti negli anni 1997, 1998
e 1999 per mancato utilizzo.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
90%  dei  diritti, la  quota  non  utilizzata viene  riversata  nella
riserva nazionale, salvo i casi  prescritti all'art. 33, paragrafo 2,
del regolamento CEE n. 3886/92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
  il numero  dei capi  eleggibili al premio  a seguito  dei controlli
amministrativi;
   la cessione temporanea da parte del cedente;
  il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si precisa  inoltre che,  in caso  di cessione  temporanea, qualora
colui che riceve  i diritti non utilizzi almeno il  90% della quota a
propria disposizione, verranno ritirati  in via prioritaria i diritti
di   sua  proprieta'   e,   in  subordine,   anche  quelli   ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I produttori che  hanno ottenuto dalla riserva  nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,   salvo  casi   eccezionali  debitamente   giustificati  ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili  successivi. Pertanto,  nel 1999  possono essere  trasferiti i
diritti  ottenuti dalla  riserva nazionale  aventi validita',  per la
campagna 1995;  restano invece non trasferibili  quelli assegnati con
riferimento alle campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a  qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore  tutti i diritti al premio,  cosi' come puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i propri  diritti  senza  il
trasferimento dell'azienda,  o cedere  temporaneamente in tutto  o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo'  riguardare soltanto anni civili interi
e  almeno il  numero  di animali  precisato all'art.  34  par. 1  del
regolamento CEE n. 3886/92. Al termine di ciascun periodo di cessione
temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore
recupera, salvo  in caso  di trasferimento  definitivo, tutti  i suoi
diritti per utilizzarli egli stesso  per almeno due anni consecutivi.
Se il  produttore non  utilizza almeno  il 70%  dei suoi  diritti nel
corso di ciascuno  dei due anni suddetti, lo Stato  membro, tranne in
casi eccezionali debitamente motivati, ritira  anno per anno la quota
dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.
  Per l'anno 1999 la percentuale di cui sopra e' del 90%.
  Il numero minimo dei diritti al  premio che puo' formare oggetto di
trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione
temporanea e' fissato a:
  a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio;
  b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.
  Nessun limite e'  fissato per i produtori che detengano  meno di 10
diritti.
  I  trasferimenti  dei diritti  al  premio,  come pure  le  cessioni
temporanee,  non possono  diventare  effettivi  prima della  notifica
congiunta all'A.I.M.A. da  parte del produttore che  trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica,  da  redigere  su  apposito  prestampato  distribuito
dall'A.I.M.A., deve  pervenire entro  la data di  presentazione della
domanda di  premio da parte  del produttore  che riceve i  diritti ed
essere compilata  correttamente, in  caso contrario  il trasferimento
non sara' riconosciuto valido.
  I produttori  che utilizzino per  le loro attivita'  di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro  diritti ad altri, sono  assimilati al produttore che  vende o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A., nelle situazioni prese  in considerazione, determina il
nuovo  limite  massimo individuale  e  comunica  agli interessati  il
numero dei loro diritti al premio.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi particolari  cosi' come prescritti dall'art.  38 del regolamento
CEE n. 3886/92.
  3.Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per
le vacche nutrici.
3.1. Coefficiente di densita' aziendale.
  Il numero  totale dei  capi che possono  beneficiare del  regime di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro
foraggiero utilizzato  per l'alimentazione  del bestiame  presente in
azienda e per il quale viene richiesto un premio.
  Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggiero.
  La densita'  aziendale dei  bovini per i  quali richiedere  i premi
viene determinata tenuto conto:
  a)  dei  bovini  maschi,  delle vacche  nutrici,  degli  ovini  e/o
caprini, per i  quali sia stata presentata domanda  di premio nonche'
delle vacche  necessarie per produrre il  quantitativo di riferimento
di  latte assegnato  al produttore.  La relativa  conversione in  UBA
viene  effettuata  mediante   l'utilizzo  dei  coefficienti  indicati
nell'allegato I del regolamento CEE n. 2328/91;
  b) della superficie foraggiera, cioe' della superficie dell'azienda
disponibile durante tutto l'anno  civile per l'allevamento dei bovini
e degli ovini  e/o caprini ai sensi dell'art. 4,  lettera g), par. 3,
secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68.
  Tuttavia,  qualora  nel  periodo  invernale  venga  utilizzata  una
superficie foraggiera a nuovo ordinameno colturale, si ritiene che il
produttore   abbia  fondamentalmente   adempiuto  alle   disposizioni
regolamentari relative ai premi zootecnici.
  Il calcolo della  densita' viene applicato anche  ai produttori che
beneficino del premio speciale e/o  del premio per le vacche nutrici,
se detengano  nelle proprie  aziende animali  di cui  alla precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter
aggiungere anche  a questi  un importo  complementare di  36 Ecu/capo
qualora  la densita'  di  bestiame risulti  inferiore  ad 1,4  UBA/ha
foraggiero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densita' risulti inferiore
ad 1 UBA/ha foraggiero.
 3.2 Identificazione e registrazione del bestiame.
  Il bestiame per  il quale vengono richiesti i  premi deve risultare
identificato e registrato nelle  forme prescritte dalla direttiva del
Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre  1992, recepita con decreto del
Presidente della  Repubblica n. 317  del 30 aprile 1996,  nonche' del
regolamento CEE n. 820/97.
 3.3 Controlli in azienda.
  Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione
delle domande  per l'ottenimento del  premio speciale e dei  sei mesi
successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento
del  premio per  le  vacche nutrici,  l'A.I.M.A.  programma, con  gli
Organismi regionali di controllo,  l'espletamento dei sopralluoghi in
azienda, tendenti  ad accertare il rispetto  degli impegni prescritti
dalla   normativa   comunitaria    nonche'   la   rispondenza   delle
dichiarazioni rese in domanda con  la situazione reale dell'azienda e
dell'allevamento, nonche' la presenza  e la corretta compilazione del
registro aziendale.
  L'A.I.M.A.,  a tal  fine,  determina il  campione  di ispezione  in
azienda e lo comunica agli organismi di controllo.
  Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a
effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
  Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento  dei premi  rispetto ai  termini  di cui  agli articoli  4,
lettera b), par. 5,  ultimo comma e 4 d), par.  7, secondo comma, del
regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31
gennaio  successivo  all'anno  di  presentazione  della  domanda,  un
acconto  di  aiuto pari  alla  percentuale  di  cui all'art.  44  del
regolamento n. 3886/92 degli importi dovuti.
  I  controlli  amministrativi devono  riguardare  la  verifica e  il
confronto:
    a) della registrazione aziendale presso la ASL;
  b)  della  corrispondenza  del  fattore di  densita'  aziendale  in
rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;
  c) delle parcelle agricole aziendali,  se formino o meno oggetto di
aiuti comunitari diversi  da quelli del regime di premio  di cui alla
presente circolare;
    d) dei numeri di identificazione del bestiame;
  e)  per  il premio  indicato  alla  sezione  I, degli  estremi  del
documento   amministrativo,   al   fine  di   evitare   abusi   nella
corresponsione dell'aiuto;
  f) per il premio indicato alla sezione II e per le aziende titolari
di un quantitativo di riferimento, della coerenza tra il quantitativo
di  riferimento   attribuito  a  norma  delle   vigenti  disposizioni
impartite  nel settore  lattierocaseario  ed il  numero delle  vacche
necessarie  a produrlo,  in  base  alla resa  media  lattiera di  cui
all'allegato 2 o  ad altro documento ufficiale che  certifica la resa
media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.
  Gli  accertamenti  in  loco   si  effettuano  senza  preavviso  nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10% sia  per le richieste di  premio indicato alla sezione  I che per
quelle relative  al premio indicato  nella sezione II  della presente
circolare.
  Qualora, ad  una prima  fase di  controllo risulti  difficoltoso il
reperimento dell'  azienda, il  controllore si avvarra'  del disposto
dell'art.  6 par.  5 del  regolamento CEE  n. 3887/92  e cioe'  dara'
preavviso non  superiore a 48  ore al titolare  dell'azienda, tramite
telegramma.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto delle innovazioni  apportate al regolamento CE n.
3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98 nonche':
    a) dell'ammontare dei premi;
  b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
  d) dell'esperienza, acquisita nel  corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
  e) di  ogni altro elemento che  possa dare luogo a  discordanze con
quanto dichiarato in domanda;
    f) delle infrazioni al regolamento CE n. 820/97.
  Sono  ammessi  controlli al  di  fuori  del periodo  di  detenzione
obbligatoria del  bestiame solo nel  caso in cui siano  disponibili i
registri di cui  all'art. 4 della direttiva CEE n.  92/102 o all'art.
3, lettera d), del regolamento CE n. 820/97.
  La  percentuale  dei  controlli   da  svolgere,  soltanto  in  casi
eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale
da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame,
non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere  redatto un dettagliato verbale sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.
  Nel verbale  dovra' essere chiaramente  indicato il nome  e cognome
del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso.
  L'effettuazione del  controllo non esime i  produttori dal rispetto
dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.
  Il produttore  o chi ne fa  le veci puo' avvalersi  della facolta',
prescritta all'art.  12 del  regolamento n.  3887/92, di  indicare le
proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale.
  Il verbale  deve essere redatto  in triplice copia: una  copia deve
essere  rilasciata obbligatoriamente  all'azienda visitata;  un'altra
copia la trattiene l'organismo  di controllo; l'originale deve essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  Ulteriori   specifiche  istruzioni   relative  alle   modalita'  di
espletamento dei controlli saranno emanate dall'A.I.M.A. con apposita
circolare.
  Qualora nel  corso del periodo  di detenzione, gli  animali vengono
spostati dal  luogo indicato in  domanda, i produttori sono  tenuti a
darne tempestiva comunicazione:
  all'A.I.M.A. divisione XIV Carni, via Palestro 81 - 00185 Roma;
   all'Organismo regionale di controllo;
   alla ASL competente per territorio.
  Dette  comunicazioni debbono  comunque  essere  effettuate entro  i
dieci   giorni  lavorativi   precedenti  allo   spostamento,  tramite
telegramma,  e devono  indicare in  modo completo  il luogo  dove gli
animali  verranno  spostati.   Comunicazioni  effettuate  in  maniera
difforme  da quanto  prescritto sia  come tempi,  luoghi e  forme non
saranno ritenute valide.
 3.4 Diminuzione del numero di animali.
  Qualora,  nel corso  del periodo  minimo di  detenzione, il  numero
degli animali per i quali e'  stato richiesto il premio sia diminuito
per cause  di forza  maggiore o per  circostanze naturali  nella vita
della mandria,  secondo le prescrizioni dell'art.  11 del regolamento
CEE n.  3887/92, il richiedente  e' tenuto a informarne  per iscritto
l'A.I.M.A.  entro dieci  giorni  dalla  data in  cui  l'evento si  e'
verificato, motivando  la causa che  gli impedisce di  rispettare gli
impegni.  La  stessa informazione  va  inviata  anche agli  organismi
regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.
  Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in
domanda  con  altre  vacche  nutrici   o  con  giovenche  gravide  di
sostituzione,  cosi' come  definite al  punto  2.1 lettere  a) e  b),
purche'  la  sostituzione avvenga  entro  i  venti giorni  lavorativi
successivi  all'uscita  dell'animale  dall'azienda  e  l'informazione
venga trasmessa per iscritto, nel  termine di dieci giorni successivi
alla   sostituzione,  all'A.I.M.A.   e  all'organismo   di  controllo
competente e alla ASL competente per territorio.
  Gli  allevatori  di bovini  maschi  sono  tenuti ad  effettuare  le
comunicazioni   di  cui   sopra  entro   il  periodo   di  detenzione
obbligatoria mentre gli allevatori  di vacche nutrici, considerato il
regime  di ritiro  delle  quote non  utilizzate, debbono  effettuarle
durante l'intero anno.
  Gli  allevatori  che  rilevano  delle  inesattezze  inserite  nella
propria  domanda  non  imputabile  a   dolo  o  colpa  grave  possono
comunicare   dette  inesattezze,   entro   dieci  giorni   lavorativi
successivi al loro riscontro,  all'AIMA ed all'organismo di controllo
a condizione che non  abbia ricevuto preventivamente comunicazione di
controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui
trattasi.
  Queste ultime  comunicazioni non possono modificare  la sostanza di
quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione
delle  sanzioni  previste  dalla normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.
 3.5 Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti  necessari per i provvedimenti
da  adottare  a norma  delle  disposizioni  di  cui all'art.  10  del
regolamento CEE n. 3887/92.
  Qualora, nel corso  dei sopralluoghi in azienda, si  accerti che il
numero  degli animali  presenti risulti  inferiore rispetto  a quanto
dichiarato in  domanda senza che  si sia provveduto ad  effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
  A) nel caso di domande  riguardanti al massimo 20 animali l'importo
unitario dell'aiuto e' diminuito:
  della percentuale corrispondente  all'eccedenza constatata, se essa
e' inferiore o uguale a 2 animali;
  della percentuale  doppia corrispondente  all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
  Se  l'eccedenza e'  superiore a  4  animali non  e' concesso  alcun
aiuto.
  B) negli altri casi:
  della percentuale  corrispondente all'eccedenza constatata  se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
  della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se
essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Le percentuali  di cui alla  lettera A)  sono calcolate in  base al
numero di capi richiesti, mentre quelle  di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso  di dichiarazioni non  aderenti alla realta'  formulate per
negligenza  grave o  deliberatamente,  il produttore  e' escluso  dal
beneficio dei  premi rispettivamente per l'anno  civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora   un  controllo  in  azienda   non  possa  essere
effettuato per  motivazioni imputabili  al titolare della  domanda di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6,
par.  5,   del  regolamento  CEE   n.  3887/92,  la   domanda  stessa
vienerespinta, mentre  per eventuali  ritardi di  presentazione delle
domande di  premio rispetto ai termini  ultimi prescritti, l'A.I.M.A.
provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto
pari  all'1% per  ogni giorno  feriale  di ritardo,  fatte salve,  in
entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di  ritardo superiore ai venticinque  giorni di calendario,
le domande di premio non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di  controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a
questo Ministero entro  il 31 dicembre una  relazione sulle eventuali
cause di forza  maggiore o circostanze naturali  che hanno comportato
una riduzione  del numero di  capi rispetto a  quello per i  quali e'
stato richiesto il premio.
  Saranno inoltre  escluse dal beneficio  degli aiuti le  aziende che
risultino   detenere  illecitamente   o  avere   utilizzato  sostanze
ormonali,   tireostatiche   o    betaagonisti,   sulla   base   delle
comunicazioni  che   il  Ministero  della  sanita'   fara'  pervenire
direttamente all'A.I.M.A.
  In caso  di prima recidiva, il  periodo di esclusione di  premio e'
esteso a tre  anni; nei casi di recidive  successive, l'esclusione e'
estesa a cinque anni.
 3.6 Comunicazioni.
  L'A.I.M.A.  provvedera' ad  effettuare le  comunicazioni prescritte
all'art. 56 del regolamento CEE  n. 3886/92 entro i termini stabiliti
informandone anche questo Ministero.
                    II - SETTORE OVINO E CAPRINO
  1.1 Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare
previsto dal regolamento CEE n. 1323/90.
  Possono beneficiare del  premio i produttori che  siano in possesso
di diritti al premio alla data di presentazione della domanda.
  Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del
premio supplementare  previsto dal regolamento CEE  n. 1323/90 devono
essere presentate dai produttori, cosi'  come definiti all'art. 1 del
regolamento CEE n. 3493/90.
  Le  domande   devono  essere   compilate  su  modello   stampato  e
distribuito  a cura  dell'Azienda  di Stato  per  gli interventi  nel
mercato agricolo A.I.M.A.  - specificando se si  tratta di produttore
di agnelli pesanti o leggeri.
  Salvo  casi   eccezionali,  per  l'autentica  della   firma  si  fa
riferimento  alle  norme  stabilite   dalle  leggi  numeri  127/1997,
191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Comunque  l'A.I.M.A., nell'ambito  della sua  autonomia funzionale,
prevede diverse  forme di  identificazione e  di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Le associazioni  dei produttori presentano domanda  unica con firma
autenticata di tutti gli aderenti  che rispondano alla definizione di
produttore  su  modello   prestampato  dall'A.I.M.A.  recante  moduli
suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa.
  Per   l'eventuale  acquisizione   della  certificazione   antimafia
l'A.I.M.A. provvedera'  a conformarsi  alle disposizioni  del decreto
del  Presidente della  Repubblica n.  252 del  3 giugno  1998 recante
norme per  la semplificazione  dei procedimenti relativi  al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
  Coloro che  intendono richiedere  il premio supplementare  ai sensi
del regolamento CEE n. 1323/90,  le cui aziende ricadano parzialmente
e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi' come definite
dalla direttiva CEE  n. 75/268 articoli 3, 4 e  5, debbono presentare
domanda di compensazione  al reddito. La domanda  di compensazione al
reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i
termini prescritti dalla specifica  normativa e dallo stesso soggetto
(persona fisica/giuridica)  che presenta la domanda  di premio, salvo
casi  particolari   debitamente  motivati  e  documentati.   Anche  i
produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti
a presentare  la domanda  di compensazione  al reddito  riportando la
porzione di  superficie da  essi utilizzata, evidenziando  la colonna
"casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo
proprietario delle superfici in causa.
  Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il
25 febbraio  e le ore  18 del 25  marzo in originale,  all'A.I.M.A. -
Casella  postale n.  2280 Roma  AD,  a mezzo  raccomandata postale  o
mediante    consegna   effettuata    direttamente   agli    sportelli
dell'A.I.M.A.  -   via  Palestro   81,  00185   Roma,  ed   in  copia
all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.
  Le  domande di  premio  riguardanti  meno di  10  pecore e/o  capre
debbono essere respinte.
 1.2 Animali ammissibili al premio.
  a)  Il premio  puo'  essere erogato  per le  pecore  e/o capre  che
rispondano alla definizione di cui  all'art. 1 del regolamento CEE n.
3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che
abbiano partorito almeno  una volta o che abbiano  almeno dodici mesi
di eta'".  Sono ammissibili  al beneficio dell'aiuto  comunitario gli
animali  in  possesso di  tali  requisiti  entro l'ultimo  giorno  di
permanenza  obbligatoria   in  azienda  (cento  giorni   a  decorrere
dall'ultimo giorno utile per  la presentazione della domanda prevista
al   paragrafo  precedente)   e  che   sono  debitamente   registrati
sull'apposito  registro previsto  dal  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 317 del  30 aprile 1996 e dalla circolare  n. 11 del 14
agosto 1996 del Ministero della sanita'.
 1.3 Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
  1) per i produttori di  agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o prodotti lattierocaseari a base di latte
di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
  2) per i produttori di  agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino latte di pecora o  prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
 1.4 Transumanza.
  I  produttori  la  cui  azienda ricada  nelle  situazioni  previste
dall'art.  3,  paragrafo  1,  del regolamento  CEE  n.  2385/91,  che
delimita le  zone di pianura  ove risiedono le aziende  armentizie il
cui   gregge  per   tradizione  effettua   la  transumanza   in  zona
svantaggiata per un  periodo di almeno novanta  giorni consecutivi, e
cheintendano richiedere il premio supplementare di cui al regolamento
CEE n.  1323/90, sono  tenuti a  corredare la  domanda di  premio con
certificazione, rilasciata  dalle autorita'  locali o  regionali, che
attesti  la presenza  del gregge  per  il periodo  di novanta  giorni
succitati  in  tali zone;  le  certificazioni  in argomento  dovranno
riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.
  In  assenza  della  documentazione  citata, il  premio  di  cui  al
regolamento CEE n. 1323/90 non puo' essere erogato.
 1.5 Avvio all'ingrasso.
  Qualora  i produttori  di agnelli  leggeri intendano  avvalersi del
disposto dell'art. 5,  par. 4, del regolamento CE n.  2467/98, vale a
dire prevedano  di portare all'ingrasso  almeno il 40%  degli agnelli
nati nelle proprie aziende al  fine di ottenere carcasse pesanti, per
le  quali  i  premi  devono  essere  adeguati  al  100%  dell'importo
erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli  organismi   regionali  di  controllo  dichiarazioni   di  avvio
all'ingrasso distinte  per singola  partita, che, redatte  su modelli
prestampati dall'A.I.M.A.,  possono essere trasmesse dal  15 novembre
precedente l'anno  per il  quale e'  richiesto il  premio sino  al 14
novembre dell'anno inerente la campagna in corso.
  Le partite di agnelli devono  essere tenute all'ingrasso per almeno
quarantacinque  giorni dopo  lo svezzamento  e devono  raggiungere il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella  fattispecie,  in  base  a quanto  previsto  dalla  normativa
comunitaria, le partite di  agnelli avviate all'ingrasso, non possoho
essere spostate in altra azienda.
  Qualora   l'ingrasso  avvenga   al   di   fuori  dell'azienda   del
beneficiario, il  responsabile del centro di  ingrasso deve ottenere,
previa  richiesta,  il  riconoscimento  preliminare  dell'assessorato
all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi:
  a  trasmettere  al  beneficiario  tutti i  dati  necessari  per  il
conseguimento del premio, in particolare:  luogo di ingrasso, data di
uscita  delle  partite,  peso  medio per  partita  uscita,  eventuale
perdita di agnelli con indicazione della causa;
   a sottoporsi ai controlli;
  qualora l'ingrasso  avvenga in diversi ovili,  a tenere aggiornata,
sulla base  dei dati comunicati  dagli ovili in questione,  un quadro
centralizzato degli  spostamenti giornalieri in entrata  ed in uscita
delle partite di  agnelli tenuti all'ingrasso nei  diversi ovili, con
l'indicazione del numero dei capi interessati.
  Qualora  l'ingrassatore non  adempia agli  obblighi prescritti,  il
riconoscimento  dell'azienda  all'ingrasso  verra'  revocato  per  la
campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.
  Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate
a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto
apposito registro.
  I  dichiaranti l'avvio  all'ingrasso  sono tenuti  ad istituire  un
apposito  registro nel  quale devono  essere riportati  tutti i  dati
relativi agli  agnelli da ingrassare, nonche'  i numeri ed i  tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
  Al termine  dell'ingrasso di ogni partita  l'organismo regionale di
controllo e' tenuto  a redigere apposito verbale,  in triplice copia,
di  cui l'originale  deve essere  trasmesso all'A.I.M.A.  entro dieci
giorni  dall'uscita   della  relativa  partita,  copia   deve  essere
consegnata al produttore e  copia trattenuta dall'organismo regionale
di controllo stesso.
 1.6 Limiti individuali di diritti al premio.
  Il numero  dei premi  da corrispondere  per singolo  produttore non
puo'  superare  quello  che  l'A.I.M.A. ha  comunicato  come  "limiti
individuali  al  premio",  fatta   salva  ogni  eventuale  successiva
assegnazione di  diritti provenienti dalla riserva  nazionale, oppure
acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per
affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A., per ogni richiedente  l'aiuto comunitario, determina il
massimale  individuale  notificando  agli  interessati  le  eventuali
variazioni.
 1.7 Riserva nazionale e addizionale.
  La  gestione  della  riserva  nazionale  e  addizionale  e'  curata
dall'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio   acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei  casi specificati  all'art.  7,  par. 2,  del  regolamento CE  n.
2467/98,  secondo  le linee  guida  fornite  dall'ex Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  I produttori che  intendano avvalersi della disposizione  di cui al
paragrafo  precedente  devono   presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A., entro e non oltre le  ore 18 del 25 marzo, motivandone
la richiesta.
  L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare  agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di  diritti attribuiti entro i termini
di cui al successivo punto 1.8.
 1.8 Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti al  premio,  attribuiti ad  ogni  singolo produttore  in
relazione  agli  aiuti  concessi nell'anno  di  riferimento,  possono
divenire  oggetto  di  trasferimento  tramite  rapporto  diretto  tra
produttori.
  L'A.I.M.A.,  nella gestione  della  riserva nazionale,  ha cura  di
tenere  una  contabilita'  per  i  diritti  acquisiti  nella  riserva
nazionale ai sensi del regolamento CE n. 2467/98.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
70%  dei  diritti, la  quota  non  utilizzata viene  riversata  nella
riserva nazionale,  salvo i casi  prescritti all'art. 6-bis,  par. 2,
del regolamento CEE n. 3567/92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
  il  numero di  capi ritenuti  eleggibili  al premio  a seguito  dei
controlli amministrativi;
   la cessione temporanea, da parte del cedente;
  il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si precisa  inoltre che,  in caso  di cessione  temporanea, qualora
colui che riceve  i diritti non utilizzi almeno il  70% della quota a
propria disposizione, verranno ritirati  in via prioritaria i diritti
di   sua  proprieta'   e,   in  subordine,   anche  quelli   ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I produttori che  hanno ottenuto dalla riserva  nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,   salvo  casi   eccezionali  debitamente   giustificati  ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili successivi.
  Pertanto,  nel 1999  possono essere  trasferiti i  diritti ottenuti
dalla  riserva  nazionale  aventi  validita' per  la  campagna  1995;
restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle
campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a  qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore  tutti i diritti al premio,  cosi' come puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i propri  diritti  senza  il
trasferimento dell'azienda,  o cedere  temporaneamente in tutto  o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo'  riguardare soltanto anni civili interi
e  almeno il  numero di  animali precisato  all'art. 7,  par. 1,  del
regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione
temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore
recupera, salvo  in caso  di trasferimento  definitivo, tutti  i suoi
diritti per utilizzarli egli stesso  per almeno due anni consecutivi.
Se il  produttore non  utilizza almeno  il 70%  dei suoi  diritti nel
corso di  ciascuno di due anni  suddetti, lo Stato membro,  tranne in
casi eccezionali debitamente motivati, ritira  anno per anno la quota
dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.
  In   caso  di   trasferimento   di   diritti  senza   trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso alla  riserva nazionale,  per essere  poi distribuito
gratuitamente ai produttori che  presentino domanda di ottenimento di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  In  caso di  trasferimento  dei diritti  tra  aderenti alla  stessa
associazione,  le disposizioni  di  cui al  comma  precedente non  si
applicano, purche' vengano  rispettate da parte dei  soci le seguenti
condizioni:
  continuare ad  essere aderenti dell'associazione almeno  per le tre
campagne  successive a  quella per  la quale  e' stato  notificato il
trasferimento;
  avere lo status di produttore  ai sensi dell'art. 1 del regolamento
CEE  n. 3493/90  e soddisfare  gli obblighi  previsti all'art.  2 del
regolamento CEE n. 2385/91.
  Tuttavia,  qualora   nel  corso  di  detto   periodo  triennale  il
produttore   cedente   trasferisca   ad   altro   produttore   membro
dell'associazione  la   propria  azienda  e  l'insieme   dei  diritti
restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.
  Il mancato rispetto di una  sola delle predette condizioni comporta
il recupero  da parte  dell'A.I.M.A. del 15%  dei diritti  ceduti che
verranno riversati nella riserva nazionale.
  Il numero minimo dei diritti al  premio che puo' formare oggetto di
un  trasferimento  parziale  senza trasferimento  dell'azienda  o  di
cessione temporanea e' fissato a:
  a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;
  b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.
  Per i produttori  che detengano meno di 20 diritti  non e' previsto
alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei diritti  al  premio,  come pure  le  cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettiviprima  della  notifica
congiunta all'A.I.M.A. da  parte del produttore che  trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La notifica  deve pervenire  entro la  data di  presentazione della
domanda  di premio  da parte  del  produttore che  riceve i  diritti,
redatta su  apposito modello prestampato dall'A.I.M.A.  e deve essere
compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara'
riconosciuto valido.
  I produttori  che utilizzino per  le loro attivita'  di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro  diritti ad altri, sono  assimilati al produttore che  vende o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A., nelle situazioni prese  in considerazione, determina il
nuovo  limite  massimo individuale  e  comunica  agli interessati  il
numero dei loro diritti al  premio entro i sessanta giorni successivi
al termine ultimo di presentazione delle notifiche.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  stabiliti  all'art.  12  del  regolamento  CEE  n.
3567/92.
 1.9 Controlli.
  L'A.I.M.A.   provvede  ad   effettuare  un   preliminare  controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
  1)  per quelle  presentate  dalle associazioni  dei produttori  e/o
cooperative, il criterio di  ripartizione del capitale ovicaprino tra
i soci;
  2)  la corrispondenza  del  numero di  capi per  i  quali e'  stato
richiesto  il  premio  con  il limite  individuale  in  possesso  del
richiedente;
   3) la registrazione aziendale presso le ASL.
  Entro cento giorni a decorrere  dal termine ultimo di presentazione
delle  domande previsto  al  punto 1.1,  gli  Organismi regionali  di
controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di
accertare  la  situazione   reale  dell'azienda  e  dell'allevamento,
nonche'  la   presenza  e  la  corretta   compilazione  del  registro
aziendale.
  L'A.I.M.A. puo', nelle zone a  rischio, autorizzare i controllori a
contrassegnare  la   regione  frontale  degli   animali  controllati,
mediante l'utilizzo di vernici  atossiche corrispondenti ai requisiti
di legge. Comunque i controllori,  in caso di ragionevoli dubbi circa
la proprieta' degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale
procedura.
  Gli  accertamenti  in  loco   si  effettuano  senza  preavviso  nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10% sia  per le richieste di  premio indicato alla sezione  I che per
quelle relative  al premio indicato  nella sezione II  della presente
circolare.
  Qualora, ad  una prima  fase di  controllo risulti  difficoltoso il
reperimento  dell'azienda, il  controllore si  avvarra' del  disposto
dell'art. 6,  par. 3,  del regolamento  CEE n.  3887/92, e  cioe' dar
preavviso non  superiore a  48 ore  al titolare  dell'azienda tramite
telegramma.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto delle innovazioni  apportate al regolamento CE n.
3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98:
    a) dell'ammontare dei premi;
  b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
  d) dell'esperienza  acquisita nel corso dei  controlli svolti negli
anni precedenti;
  e) di  ogni altro elemento che  possa dare luogo a  discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Sono  ammessi  controlli al  di  fuori  del periodo  di  detenzione
obbligatoria del  bestiame solo nel  caso in cui siano  disponibili i
registri di cui  all'art. 4 della direttiva CEE 92/102  o all'art. 3,
lettera d), del regolamento CE n. 820/97.
  La  percentuale  dei  controlli   da  svolgere,  soltanto  in  casi
eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale
da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame,
non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere  redatto un dettagliato verbale sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.
  Nel verbale  dovra' essere chiaramente  indicato il nome  e cognome
del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso.
  L'effettuazione del  controllo non esime i  produttori dal rispetto
dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.
  Il produttore  o chi ne fa  le veci puo' avvalersi  della facolta',
prescritta all'art.  12 del regolamento  n. 3887/92, di  indicare nel
verbale le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale.
  Il verbale  deve essere redatto  in triplice copia: una  copia deve
essere  rilasciata obbligatoriamenre  all'azienda visitata;  un'altra
copia la trattiene l'organismo  di controllo; l'originale deve essere
inviaro all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  Qualora nel  corso del periodo  di detenzione, gli  animali vengono
spostati dal  luogo indicato in  domanda, i produttori sono  tenuti a
darne tempestiva comunicazione:
  all'A.I.M.A. Div. XIV Carni, via Palestro 81, 00185 Roma;
   all'organismo regionale di controllo;
   alla ASL competente per territorio.
  Dette  comunicazioni debbono  comunque  essere  effettuate entro  i
dieci   giorni  lavorativi   precedenti  allo   spostamento,  tramite
telegramma  e devono  indicare in  modo  completo il  luogo dove  gli
animali  verranno  spostati.   Comunicazioni  effettuate  in  maniera
difforme  da quanto  prescritto sia  come tempi,  luoghi e  forme non
saranno ritenute valide.
1.10 Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel corso  del periodo  minimo di  detenzione, il  numero
degli animali per i quali e'  stato richiesto il premio sia diminuito
per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del
gregge, secondo le indicazioni  contenute all'art. 11 del regolamento
CEE n.  3887/92, il richiedente  e' tenuto a informarne  per iscritto
l'A.I.M.A.  entro dieci  giorni  dalla  data in  cui  l'evento si  e'
verificato, motivando  la causa che  gli impedisce di  rispettare gli
impegni.  La  stessa informazione  va  inviata  anche agli  organismi
regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.
  Gli  allevatori  che  rilevano  delle  inesattezze  inserite  nella
propria  domanda  non  imputabile  a   dolo  o  colpa  grave  possono
comunicare   dette  inesattezze,   entro   dieci  giorni   lavorativi
successivi  al  loro  riscontro,  all'A.I.M.A.  ed  all'organismo  di
controllo  a  condizione  che   non  abbia  ricevuto  preventivamente
comunicazione  di controlli  sul posto  oppure segnalazioni  circa le
irregolarita' di cui trattasi.
  Queste ultime  comunicazioni non possono modificare  la sostanza di
quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione
delle  sanzioni  previste  dalla normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.
1.11 Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti  necessari per i provvedimenti
da  adottare  a norma  delle  disposizioni  di  cui all'art.  10  del
regolamento CEE n. 3887/92.
  Qualora, nel corso  dei sopralluoghi in azienda, si  accerti che il
numero  degli animali  presenti risulti  inferiore rispetto  a quanto
dichiarato in  domanda senza che  si sia provveduto ad  effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
  A) nel caso di domande  riguardanti al massimo 20 animali l'importo
unitario dell'aiuto e' diminuito:
  della percentuale corrispondente  all'eccedenza constatata, se essa
e' inferiore o uguale a 2 animali;
  della percentuale  doppia corrispondente  all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
  Se  l'eccedenza e'  superiore a  4  animali non  e' concesso  alcun
aiuto.
    B) negli altri casi:
  della percentuale corrispondente all'eccedenza o constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
  della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se
essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Le percentuali  di cui alla  lettera A)  sono calcolate in  base al
numero di capi richiesti, mentre quelle  di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso  di dichiarazioni non  aderenti alla realta'  formulate per
negligenza  grave o  deliberatamente,  il produttore  e' escluso  dal
beneficio dei  premi rispettivamenre per l'anno  civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora   un  controllo  in  azienda   non  possa  essere
effettuato per  motivazioni imputabili  al titolare della  domanda di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6,
par.  5, del  regolamento CEE  n.  3887/92, la  domanda stessa  viene
respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande
di premio rispetto ai  termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede
ad applicare  una riduzione  cumulativa degli  importi di  aiuto pari
all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i
casi, le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di  ritardo superiore ai venticinque  giorni di calendario,
le domande di premio non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di  controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a
questo Ministero entro  il 31 dicembre una  relazione sulle eventuali
cause di forza  maggiore o circostanze naturali  che hanno comportato
una riduzione  del numero di  capi rispetto a  quello per i  quali e'
stato richiesto il premio.
 1.11 Comunicazioni.
  L'A.I.M.A.  provvedera' ad  effettuare le  comunicazioni prescritte
all'art. 5, par. 2, del regolamento  CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del
regolamento CEE  n. 2700/93  entro i termini  stabiliti, informandone
anche questo Ministero.
1.12 Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A.  sulla base  delle  domande ricevute  e  dei verbali  di
accertamento  pervenuti  da  parte   degli  "organismi  regionali  di
controllo" provvede  ad effettuare, previa comunicazione  da parte di
questo Ministero degli importi unitari  dei premi, i versamenti degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 8