Agli Assessorati regionali agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Al Ministero della sanita' - Dipartimento servizi veterinari Alle organizzazioni professionali Con la presente circolare, che integra e sostituisce la circolare n. 2 del 23 gennaio 1998, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e di vacche nutrici in applicazione del regolamento CEE n. 805/68, dei produttori di carni ovicaprine in applicazione del regolamento CE n. 2467/98. L'insieme dei premi di cui alla presente circolare rimangono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonche' al regolamento CEE n. 820/97 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione. Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92, n. 3887/92 e n. 1678/98. Possono accedere alla concessione dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il 31 dicembre 1999, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche. I - SETTORE BOVINO 1.Sezione prima - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina. 1.1. Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda, via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate da apposita normativa relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite da specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttoti detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio speciale puo essere presentata entro le ore 18 dell'ultimo giorno dei seguenti periodi: dal 10 marzo al 16 giugno; dal 1 settembre al 13 ottobre. L'acquisizione del diritto al premio interviene una volta nella vita dell'animale, al raggiungimento del decimo mese di eta'. Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, siano identificati secondo le disposizioni appresso indicate ed abbiano non meno di otto mesi e non piu' di venti mesi di eta' e siano detenuti in azienda per almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda di premio. 1.2.Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi. Gli animali debbono essere accompagnati da un documento amministrativo al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale. I documenti rilasciati ai sensi del regolamento CE n. 820/97 e relativi regolamenti di applicazione, sono a tutti gli effetti considerati Documento amministrativo nazionale (DAN) e Documento amministrativo di scambio (DAS). Il produttore in possesso dei succitati documenti, dovra', per gli animali richiesti a premio, annotare su entrambe le copie la seguente dicitura: "Bovino maschio richiesto a premio con domanda n. ........". Si informa che l'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini dell'erogazione del premio. I documenti amministrativi cosi' redatti devono accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione. Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92, o dal passaporto previsto dal regolamento CE n. 820/97. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato. 1.3. Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 135 ECU e puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746. Qualora il numero dei premi richiesti superi quello del plafond nazionale fissato dalla U.E., l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra tale massimale ed il numero di premi richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito. 2.Sezione seconda - Regime di premio e di premio complentare per il mantenimento delle vacche nutrici. 2.1. Presentazione domande. Il produttore, deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia, all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalita' riportate nella sezione I della presente circolare. La domanda di compensazione al reddito, redatta, secondo le disposizioni impartite, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente, motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata tra il 5 maggio e le ore 18 del 13 ottobre. Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare: a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne, che abbia almeno venti mesi e che abbia partorito alla data di presentazione della domanda; b) un animale femmina di specie bufalina che risponda alle medesime condizioni previste alla lettera a); c) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca un animale di cui alla lettera a) o b). 2.2. Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU. All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30,19 ECU per vacca. Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 24,15 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, sezione garanzia. 2.3. Aziende beneficiarie. Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono avvalersi del premio cosi' come prescritto dall'art. 4, lettera d), par. 6 del reg. n. 805/68. 1) In particolare: a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1; b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 superiore a 120.000 kg. La limitazione di cui al punto b) non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4, lettera d), par. 5 del regolamento CEE n. 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e' richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattierocaseari per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande; 2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici, regolarmente identificate, pari a quello per il quale il premio e' richiesto. 2.4. Limite individuale di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come "diritti individuali al premio", fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entita' dei limiti individuali di premio. 2.5. Riserva nazionale. La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale" di cui all'art. 4 lettera f), paragrafi 1 e 3 del regolamento n. 805/68 e' affidata all'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997, 1998 e 1999, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998, 1999 e 2000. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996 oppure da versamenti del 15% per trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 4, lettera f), par. 2 del regolamento CEE n. 805/68, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. richiesta di quota individuale su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 1 luglio, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e' l'eventuale numero di diritti attribuiti. 2.6. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata, per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4, lettera f), del regolamento CEE n. 805/68, nonche' per i diritti acquisiti negli anni 1997, 1998 e 1999 per mancato utilizzo. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3886/92. A tal fine viene considerato utilizzo: il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; la cessione temporanea da parte del cedente; il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento. Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1999 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita', per la campagna 1995; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 34 par. 1 del regolamento CEE n. 3886/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale. Per l'anno 1999 la percentuale di cui sopra e' del 90%. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio; b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio. Nessun limite e' fissato per i produtori che detengano meno di 10 diritti. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari cosi' come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE n. 3886/92. 3.Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici. 3.1. Coefficiente di densita' aziendale. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro foraggiero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio. Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggiero. La densita' aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto: a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonche' delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento CEE n. 2328/91; b) della superficie foraggiera, cioe' della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4, lettera g), par. 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68. Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggiera a nuovo ordinameno colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici. Il calcolo della densita' viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi un importo complementare di 36 Ecu/capo qualora la densita' di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggiero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densita' risulti inferiore ad 1 UBA/ha foraggiero. 3.2 Identificazione e registrazione del bestiame. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, nonche' del regolamento CEE n. 820/97. 3.3 Controlli in azienda. Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo. Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile. Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4, lettera b), par. 5, ultimo comma e 4 d), par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'art. 44 del regolamento n. 3886/92 degli importi dovuti. I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto: a) della registrazione aziendale presso la ASL; b) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi; c) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare; d) dei numeri di identificazione del bestiame; e) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare abusi nella corresponsione dell'aiuto; f) per il premio indicato alla sezione II e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della coerenza tra il quantitativo di riferimento attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattierocaseario ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio. Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare. Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell' azienda, il controllore si avvarra' del disposto dell'art. 6 par. 5 del regolamento CEE n. 3887/92 e cioe' dara' preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda, tramite telegramma. I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98 nonche': a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza, acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda; f) delle infrazioni al regolamento CE n. 820/97. Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE n. 92/102 o all'art. 3, lettera d), del regolamento CE n. 820/97. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. Nel verbale dovra' essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta', prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. Ulteriori specifiche istruzioni relative alle modalita' di espletamento dei controlli saranno emanate dall'A.I.M.A. con apposita circolare. Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione: all'A.I.M.A. divisione XIV Carni, via Palestro 81 - 00185 Roma; all'Organismo regionale di controllo; alla ASL competente per territorio. Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide. 3.4 Diminuzione del numero di animali. Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le prescrizioni dell'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla ASL competente per territorio. Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, cosi' come definite al punto 2.1 lettere a) e b), purche' la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente e alla ASL competente per territorio. Gli allevatori di bovini maschi sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui sopra entro il periodo di detenzione obbligatoria mentre gli allevatori di vacche nutrici, considerato il regime di ritiro delle quote non utilizzate, debbono effettuarle durante l'intero anno. Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'AIMA ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi. Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi. 3.5 Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 animali; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali. Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto. B) negli altri casi: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa vienerespinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte. Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o betaagonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della sanita' fara' pervenire direttamente all'A.I.M.A. In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione di premio e' esteso a tre anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione e' estesa a cinque anni. 3.6 Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del regolamento CEE n. 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero. II - SETTORE OVINO E CAPRINO 1.1 Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90. Possono beneficiare del premio i produttori che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda. Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90. Le domande devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri. Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi numeri 127/1997, 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Le associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del regolamento CEE n. 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi' come definite dalla direttiva CEE n. 75/268 articoli 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito. La domanda di compensazione al reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 25 febbraio e le ore 18 del 25 marzo in originale, all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - via Palestro 81, 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte. 1.2 Animali ammissibili al premio. a) Il premio puo' essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di eta'". Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che sono debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanita'. 1.3 Calcolo del premio. L'importo del premio da erogare viene calcolato: 1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattierocaseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; 2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%. 1.4 Transumanza. I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, e cheintendano richiedere il premio supplementare di cui al regolamento CEE n. 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorita' locali o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione. In assenza della documentazione citata, il premio di cui al regolamento CEE n. 1323/90 non puo' essere erogato. 1.5 Avvio all'ingrasso. Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CE n. 2467/98, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio. In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che, redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale e' richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso. Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg. Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possoho essere spostate in altra azienda. Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi: a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa; a sottoporsi ai controlli; qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati. Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verra' revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza. Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro. I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario. Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo regionale di controllo e' tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo regionale di controllo stesso. 1.6 Limiti individuali di diritti al premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come "limiti individuali al premio", fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni. 1.7 Riserva nazionale e addizionale. La gestione della riserva nazionale e addizionale e' curata dall'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 7, par. 2, del regolamento CE n. 2467/98, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 25 marzo, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8. 1.8 Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CE n. 2467/98. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-bis, par. 2, del regolamento CEE n. 3567/92. A tal fine viene considerato utilizzo: il numero di capi ritenuti eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; la cessione temporanea, da parte del cedente; il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento. Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1999 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita' per la campagna 1995; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 7, par. 1, del regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno di due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalita' sopra descritte. In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni: continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale e' stato notificato il trasferimento; avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2385/91. Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano. Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti; b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio. Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto alcun numero minimo. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettiviprima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92. 1.9 Controlli. L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: 1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovicaprino tra i soci; 2) la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente; 3) la registrazione aziendale presso le ASL. Entro cento giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1, gli Organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. L'A.I.M.A. puo', nelle zone a rischio, autorizzare i controllori a contrassegnare la regione frontale degli animali controllati, mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai requisiti di legge. Comunque i controllori, in caso di ragionevoli dubbi circa la proprieta' degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale procedura. Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare. Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarra' del disposto dell'art. 6, par. 3, del regolamento CEE n. 3887/92, e cioe' dar preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma. I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE 92/102 o all'art. 3, lettera d), del regolamento CE n. 820/97. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. Nel verbale dovra' essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche' data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta', prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamenre all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviaro all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione: all'A.I.M.A. Div. XIV Carni, via Palestro 81, 00185 Roma; all'organismo regionale di controllo; alla ASL competente per territorio. Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide. 1.10 Diminuzione numero animali. Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla ASL competente per territorio. Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi. Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi. 1.11 Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 animali; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali. Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto. B) negli altri casi: della percentuale corrispondente all'eccedenza o constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamenre per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte. Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. 1.11 Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, par. 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del regolamento CEE n. 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero. 1.12 Liquidazione dei premi. L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli "organismi regionali di controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre. Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 8