Atte imprese interessate Alla Confindustria Alla Confapi Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane All'ABI All'Assireme All'Ass.I.Lea Al gestore concessionario Come e' noto, il comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dispone la concessione delle "agevolazioni in forma automatica" gia' previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in favore delle piccole e medie imprese operanti sull'intero territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1998, la materia e' stata regolamentata secondo modalita' analoghe a quelle gia' vigenti per le "agevolazioni in forma automatica" a sostegno delle aree depresse, stabilite dalla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato protocollo n. 900355 del 16 ottobre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1998. Detta circolare, avente ad oggetto le modalita' operative e la documentazione da presentare per la concessione delle agevolazioni in forma automatica per iniziative nelle aree depresse, risulta conseguentemente applicabile, nei suoi contenuti, anche alle agevolazioni automatiche per le piccole e medie imprese di cui all'oggetto, con le precisazioni ed integrazioni di seguito indicate. La gestione amministrativa delle procedure e' affidata al medesimo soggetto aggiudicatario dell'appalto di servizio per le aree depresse (l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalla Banca di Roma S.p.a., dalla Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., dalla Banca mediterranea S.p.a. e dallo stesso Mediocredito di Roma S.p.a.), che operera' con la struttura gia' indicata nella predetta circolare n. 900355/98 il cui dettaglio, ad ogni buon fine, viene allegato alla presente circolare (allegato 1). La modulistica da utilizzare obbligatoriamente risultera' unificata, sulla base dello schema di cui alla predetta circolare n. 900355, per consentire l'accesso sia alle agevolazioni di cui alla legge n. 341/1995 sia a quelle della legge n. 266/1997; la nuova tiratura sara' in distribuzione, con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle istanze, presso gli sportelli abilitati al servizio. In ogni caso, e fino ad esaurimento delle scorte, la presentazione delle dichiarazionidomanda sulla modulistica gia' distribuita dal gestore concessionario per le agevolazioni automatiche per le aree depresse non potra' costituire motivo di esclusione. In data odierna, con separato provvedimento, e' stato fissato il termine iniziale per la presentazione delle istanze che decorre dal giorno 23 marzo 1999. Le domande presentate o spedite prima del termine, saranno restituite alle imprese. Si rappresenta inoltre che il decreto ministeriale n. 446/1998, a differenza di quanto gia' disposto per le aree depresse, non prevede alcun periodo transitorio ai fini della retroattivita' delle spese ammissibili: sin dall'avvio degli interventi agevolativi, tale retroattivita' e' fissata in sei mesi. Di seguito, si riepilogano i punti per i quali vi sono particolarita' e/o discordanze da considerare in relazione all'omologo strumento per le aree depresse. 1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attivita'. 1.1 Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite dall'intero territorio nazionale. 1.2 I soggetti beneficiari sono esclusivamente le piccole e medie imprese, definite secondo i parametri di cui alla richiamata circolare n. 900355/98; i settori di attivita' ammessi alle agevolazioni, ovvero quelli per i quali sussistono particolari limitazioni e/o divieti derivanti dall'Unione europea sono i medesimi riportati nella predetta circolare. 2. Iniziative e spese ammissibili. 2.1 Le iniziative e le spese ammissibili, cosi' come le esclusioni, sono le medesime definite per le piccole e medie imprese nella predetta circolare n. 900355/98. 2.2 L'ordine e le conferme d'ordine, ovvero i contratti di locazione finanziaria o di acquisizione attraverso i meccanismi di cui alla legge n. 1329/1965 o ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, dei beni/servizi per cui si chiede agevolazione devono essere gia' emessi/stipulati alla data di presentazione della dichiarazionedomanda di prenotazione delle risorse e devono risultare non antecedenti di oltre sei mesi la predetta data. Indipendentemente dal momento dell'ordine/contratto, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni / servizi che, a qualsiasi titolo, siano stati realizzati in data antecedente oltre il termine sopra individuato, ne' quelli che allo stesso termine fossero stati parzialmente realizzati o comunque gia' posseduti. 3. Misura dell'agevolazione. 3.1. La misura dell'agevolazione e' determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente: piccole imprese: 15 per cento; medie imprese: 7,5 per cento. 3.2. Nel caso di iniziativa che abbia ubicazione in unita' locale in area depressa, sono applicate le misure percentuali vigenti per le agevolazioni automatiche a sostegno delle aree depresse, secondo la seguente tabella: Territori Piccole imprese Medie imprese Obiettivo 1/92.3.a Zona A ................. 65% 65% Zona B ................. 55% 55% Molise Obiettivo 1/92.3.c dal 1 gennaio 1999 ..... 30% 30% Abruzzo 92.3.c ................. 30% 30% Aree 92.3.c incluse in ob. 2 - 5b ................. 20% 15% Aree 92.3.c non incluse in ob 2 - 5b .............. 20% 15% Aree Ob. 2 - 5b non 92.3.c 15% 7,5% 3.3 Nell'arco di dodici mesi dalla prima dichiarazionedomanda di prenotazione delle risorse, per ciascuna unita' locale, possono essere considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione investimenti nel limite massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di unita' locali ubicate in aree depresse, per le quali sussistono istanze ai sensi della legge n. 341/1995, ai fini del rispetto del predetto limite, sara' considerato l'insieme degli investimenti ammessi alle agevolazioni a fronte di entrambe le normative. Detta verifica sara' effettuata con medesime modalita' in sede di trattamento delle dichiarazionidomande ai sensi della legge n. 341/1995. 4. Modalitae procedure per la prenotazione e fruizione delle agevolazioni. 4.1 Le modalita' per la presentazione delle dichiarazionidomande di prenotazione delle risorse e di fruizione sono le medesime di cui alla circolare n. 900355/1998. Il gestore concessionario distribuira' la modulistica unificata occorrente per la prenotazione e la fruizione delle risorse. Fermo restando l'obbligo di presentare le dichiarazionidomande, a pena di esclusione, sul modulo unificato a stampa, l'eventuale presentazione su modulo predisposto dallo stesso gestore per le agevolazioni automatiche per le aree depresse non costituisce motivo immediato di esclusione, qualora dallo stesso siano desumibili integralmente le indicazioni e gli impegni fissati dalla normativa. 5. Regolazione contabile tra linee di intervento. 5.1 L'art. 4, comma 2, del decreto 28 ottobre 1998, n. 446, prevede che le istanze presentate ai sensi della legge n. 266/1997, da parte di piccole e medie imprese che effettuino investimenti in area depressa, in presenza di fondi per gli interventi di cui alla legge n. 341/1995, vengano accolte facendo gravare gli oneri sulle disponibilita' per le aree depresse. Viceversa, istanze presentate da parte di piccole e medie imprese a valere sulla legge n. 341/1995, in carenza dei relativi fondi, si considerano presentate per gli effetti di cui al decreto n. 446/1998. 5.2 Stante quanto sopra, la norma, nata con l'intento della semplificazione amministrativa, per evitare il rigetto di una istanza erroneamente predisposta ove, sussistendo i requisiti per beneficiare di entrambi gli strumenti, ma avendosi disponibilita' per uno solo di essi, consente all'amministrazione di operare la corretta attribuzione degli oneri. Ne discende che tale previsione puo' essere applicata soltanto alle domande presentate successivamente all'avvio di operativita' di entrambi gli strumenti, cioe' a partire dal 23 marzo 1999. 6. Normedi raccordo e chiarimenti relativi ali incentivi automatici per investimenti nelle aree depresse e per le piccole e medie imprese. L'applicazione della normativa per le aree depresse ha messo in luce taluni aspetti, comuni anche alle agevolazioni automatiche per le piccole e medie imprese, per i quali si ritiene necessario fornire nel seguito alcuni chiarimenti, oltre a necessarie indicazioni per l'ordinata gestione delle misure. 6.1 Gli stampi sono considerati accessori dei macchinari produttivi che li utilizzano: essi, risultano ammissibili se acquistati contestualmente al macchinario che li utilizza, in situazione di prima dotazione, rientrando nelle limitazioni di ammissibilita' previste dalla lettera f) del punto 2.2 della circolare n. 900355/1998. 6.2 Il Gestore concessionario forma periodicamente gli elenchi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazionidomande, sulla base dei quali l'amministrazione adotta i provvedimenti di prenotazione, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie; nel caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilita' del giorno precedente, e' disposta la riduzione proquota dell'agevolazione. 6.3 Nell'ipotesi della avvenuta prenotazione delle risorse per un determinato bene, a fronte di una delle due linee di intervento automatico, rispettivamente di cui alla legge n. 341/1995 ed alla legge n. 266/1997, non risulta possibile presentare istanza sull'altra linea di intervento prima dell'avvenuta adozione del provvedimento di revoca per rinuncia della prenotazione gia' sussistente. Il Ministro: Bersani