IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 6, paragrafo 1 - cosi' come sostituito dal regolamento CE n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, art. 1, punto 1) - che definisce le tipologie ed i requisiti dei vini che possono accedere all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in deroga al vigente divieto di impianto; Visto il regolamento CE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, recante modifica del regolamento predetto, in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, fissa per ognuno degli Stati membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente puo' essere autorizzata in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000, stabilita per l'Italia in 2.442 ettari; Visto che il medesimo art. 1, punto 1), terzo comma del citato regolamento CE n. 1627/98 stabilisce restrizioni all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in funzione della concessione, nelle ultime tre campagne, di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del regolamento CEE n. 1442/88; dell'avvio alla distillazione volontaria, nelle ultime tre campagne di piu' del 10% della produzione totale di vino e stabilisce altresi' la priorita' nell'assegnazione delle autorizzazioni dei nuovi impianti in questione a quei V.Q.P.R.D. e vini da tavola ad I.G.T. per la produzione dei quali sono stati reimpiantati vigneti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altre regioni di produzione; Considerata l'opportunita' di far riferimento al territorio amministrativo provinciale per cio' che concerne il suddetto criterio restrittivo basato sulla percentuale di vino avviato alla distillazione volontaria, in ragione di una maggiore aderenza delle disposizioni applicative della deroga alla realta' produttiva locale; Considerato che occorre stabilire una ripartizione dei 2.442 ettari autorizzati tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e vini da tavola ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria; Considerato il parere unanime espresso durante ripetuti incontri tecnici dalle regioni e delle province autonome a ripartire detta superficie: per meta' sulla base dell'incidenza della superficie regionale rivendicata per la produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per l'altra meta' sulla base dell'incidenza della superficie regionale complessivamente investita a vigneti destinati alla produzione di vino rispetto al totale nazionale; Ravvisata l'opportunita' di fissare un termine temporale per la presentazione delle relazioni inerenti le richieste di nuovi impianti da parte delle regioni e delle province autonome interessate; Ritenuto necessario prevedere la possibilita' di un'eventuale ridistribuzione tra le regioni e le province autonome delle superfici viticole assegnate ai sensi del presente decreto e non utilizzate; Decreta: Art. 1. I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai sensi del regolamento CE n. 1627/98 e stabiliti per l'Italia in ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato: regione Valle d'Aosta Ha 5 regione Piemonte " 322 regione Liguria " 14 regione Lombardia " 131 provincia autonoma di Trento " 51 provincia autonoma di Bolzano " 33 regione Veneto " 282 regione Friuli-Venezia Giulia " 100 regione Emilia-Romagna " 186 regione Toscana " 269 regione Marche " 70 regione Umbria " 48 regione Lazio " 124 regione Abruzzo " 113 regione Molise " 16 regione Campania " 74 regione Puglia " 191 regione Basilicata " 20 regione Calabria " 43 regione Sicilia " 264 regione Sardegna " 86