IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                            di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                   e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante  attuazione delle  direttive CEE numeri  80/779, 82/360,
84/360 e 85/203, concernenti norme  in materia di qualita' dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli impianti  industriali,  ai sensi  dell'art. 15  della
legge 16  aprile 1987, n. 183,  ed in particolare l'art.  3, comma 2,
lettera d);
  Visto  il decreto  ministeriale 12  luglio 1990,  recante le  linee
guida per  il contenimento delle emissioni  inquinanti degli impianti
industriali  e   la  fissazione  dei  valori   minimi  di  emissione,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 51  della Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio 1990, n. 176;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
aprile   1993,    concernente   il    Piano   di    risanamento   del
Sulcis-Iglesiente;
  Visto  il  decreto  del   Ministero  dell'ambiente  n.  087/95/SIAR
relativo al  programma di risanamento dello  stabilimento Eurallumina
S.p.a. di  Portoscuso (Cagliari)  ed alla realizzazione  del progetto
dell'impianto di desolforazione mediante "fanghi rossi";
  Vista  la  delibera  del  comitato di  coordinamento  dell'area  ad
elevato rischio  di crisi  ambientale del Sulcis-Iglesiente  ai sensi
dell'art. 4 dell'accordo  di programma del 3  maggio 1994, pubblicato
nel bolletino ufficiale della regione autonoma della Sardegna in data
21  maggio 1994,  del  5  novembre 1997  nella  quale  si approva  il
progetto presentato dalla societa' Eurallumina;
  Vista  la  lettera   dell'Assessorato  all'ambiente  della  regione
Sardegna del 23 dicembre 1997, con  la quale si rettifica il predetto
parere del  comitato di  coordinamento e si  comunica all'Eurallumina
l'approvazione del progetto;
  Vista  la richiesta  della regione  Sardegna del  15 dicembre  1997
nella  quale   vengono  espresse  considerazioni   sulla  particolare
condizione socioeconomica dell'area considerata;
  Visto l'allegato tecnico del  piano di risanamento ambientale dello
stabilimento  Eurallumina   di  Portoscuso,  che   costituisce  parte
integrante del presente decreto;
  Visto  il parere  dell'assessore della  difesa dell'ambiente  della
regione autonoma della Sardegna del 19 gennaio 1998, n. 197/gab;
  Visto il  parere del Ministero  della sanita' del 3  febbraio 1998,
prot. n. VIII/400.3/1.7.1./144;
  Visto  il   parere  del   Ministero  dell'industria,   commercio  e
artigianato del 9 febbraio 1998, prot. n. 202424;
  Considerato altresi' che  nella medesima area e'  operante una rete
di  monitoraggio della  qualita' dell'aria  e che  dai dati  rilevati
negli ultimi cinque anni non  risultano superamenti degli standard di
legge per l'inquinante biossido di zolfo;
  Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province  autonome, espresso in data 23 aprile
1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per lo  stabilimento Eurallumina di Portoscuso  (Cagliari) i valori
limite  di emissione  per gli  ossidi di  zolfo ridotti  del 25%  e i
valori limite delle emissioni delle polveri previsti negli interventi
A1-3, A2-2, A2-3 e A2-4  del piano di risanamento ambientale adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993,
devono essere rispettati dal 1 gennaio 2000.