IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera d); Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, concernente il Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 087/95/SIAR relativo al programma di risanamento dello stabilimento Eurallumina S.p.a. di Portoscuso (Cagliari) ed alla realizzazione del progetto dell'impianto di desolforazione mediante "fanghi rossi"; Vista la delibera del comitato di coordinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di programma del 3 maggio 1994, pubblicato nel bolletino ufficiale della regione autonoma della Sardegna in data 21 maggio 1994, del 5 novembre 1997 nella quale si approva il progetto presentato dalla societa' Eurallumina; Vista la lettera dell'Assessorato all'ambiente della regione Sardegna del 23 dicembre 1997, con la quale si rettifica il predetto parere del comitato di coordinamento e si comunica all'Eurallumina l'approvazione del progetto; Vista la richiesta della regione Sardegna del 15 dicembre 1997 nella quale vengono espresse considerazioni sulla particolare condizione socioeconomica dell'area considerata; Visto l'allegato tecnico del piano di risanamento ambientale dello stabilimento Eurallumina di Portoscuso, che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il parere dell'assessore della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna del 19 gennaio 1998, n. 197/gab; Visto il parere del Ministero della sanita' del 3 febbraio 1998, prot. n. VIII/400.3/1.7.1./144; Visto il parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 9 febbraio 1998, prot. n. 202424; Considerato altresi' che nella medesima area e' operante una rete di monitoraggio della qualita' dell'aria e che dai dati rilevati negli ultimi cinque anni non risultano superamenti degli standard di legge per l'inquinante biossido di zolfo; Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 23 aprile 1998; Decreta: Art. 1. Per lo stabilimento Eurallumina di Portoscuso (Cagliari) i valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo ridotti del 25% e i valori limite delle emissioni delle polveri previsti negli interventi A1-3, A2-2, A2-3 e A2-4 del piano di risanamento ambientale adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993, devono essere rispettati dal 1 gennaio 2000.