A tutte le Amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Ai direttori degli uffici  centrali
                                  del bilancio
                                  Ai   direttori   delle   ragionerie
                                  provinciali dello Stato
                                  Al   direttore   dell'ufficio    di
                                  ragioneria presso il magistrato per
                                  il
                                   Po
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  Si reputa opportuno  esporre, qui di seguito,  i principali criteri
da  tenere  presenti nelle  operazioni  di  chiusura delle  scritture
contabili  dell'esercizio   finanziario  1998  e   nella  conseguente
redazione del conto consuntivo.
A)    Determinazione dei  residui passivi  dell'esercizio finanziario
1998.
  In  conformita'  al  disposto  dell'art.  275  del  regolamento  di
contabilita' generale  dello Stato, gli uffici  centrali del bilancio
devono provvedere  ad accertare le  somme da iscrivere  quali residui
nel  conto  consuntivo  ed  a  compilare  apposita  dimostrazione  da
allegare ai decreti  ministeriali con i quali si  autorizza, ai sensi
dell'art. 53 della  legge di contabilita', la  conservazione in conto
residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.
  Secondo quanto  prescritto dal  citato art. 275  tale dimostrazione
deve indicare:
  le somme relative ad ordinativi diretti (mandati) rimasti inestinti
alla   chiusura  dell'esercizio   di   emissione  e   ad  ordini   di
accreditamento  di  cui  e'  stato  chiesto  il  trasporto  ai  sensi
dell'art. 61-bis della legge di contabilita' (lettera a);
  le somme  riferibili a  rate di spese  fisse rimaste  insolute alla
data del 31 dicembre, le  quali devono essere determinate operando la
differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera b);
  le   somme   che   trovano  riscontro   in   formali,   documentati
provvedimenti    dell'amministrazione    controllata,    regolarmente
impegnate (lettera c);
  le  somme  concernenti  gli   ordinativi  emessi  sugli  ordini  di
accreditamento per i quali non  e' consentito il trasporto, in quanto
riguardanti spese di parte corrente, nonche' quelle corrispondenti ad
impegni  assunti da  funzionari delegati,  per i  quali non  e' stato
disposto  il  relativo  pagamento entro  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera d);
  le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i
fondi della  riscossione, alle vincite  al lotto, a quelle  dovute in
corrispondenza degli  accertamenti d'entrata,  nonche' ad  ogni altra
spesa rimasta da  pagare al termine dell'esercizio,  non compresa tra
quelle innanzi indicate (lettera e);
  i  residui di  stanziamento da  conservare ai  sensi dell'art.  36,
comma  2, del  regio  decreto n.  2440 del  18  novembre 1923,  quale
risulta modificato da ultimo dall'art. 3,  comma 2, della legge n. 94
del 3 aprile 1997 (lettera f).
  E' appena il caso di  evidenziare, ai fini della conservazione, che
i residui di  stanziamento che in forza  di disposizioni "legislative
speciali"  sono  mantenuti  in  bilancio  per  un  periodo  di  tempo
superiore  a quello  ora  indicato dall'art.  36  piu' volte  citato,
restano disciplinati dalla norma  speciale e permangono, pertanto, in
bilancio  per il  periodo  temporale fissato  dalle rispettive  norme
speciali.
  Ai sensi del comma 3 del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione
dovra' essere corredata:
  per le spese  di cui alle lettere c) e  d), degli elenchi compilati
dai  competenti  uffici  centrali  e  periferici  nei  quali  debbono
indicarsi il  nome del  creditore, l'oggetto della  spesa e  la somma
dovuta;
  per quanto attiene alle spese di cui alla lettera e), per quelle di
giustizia, di prospetti riassuntivi  compilati per provincia, mentre,
per  le vincite  al  lotto, di  prospetti  riassuntivi compilati  per
compartimento o dall'ufficio centrale di ragioneria presso i Monopoli
di Stato,  a seconda che  trattisi di partite relative  agli esercizi
1994 e precedenti e comunque  a data anteriore all'introduzione della
raccolta  automatizzata del  gioco  del lotto,  ovvero riferite  agli
esercizi  1995  e  successivi,  ad   epoca  in  ogni  caso  anteriore
all'adozione delle procedure informatiche di gioco;
  per le  spese di  cui alla lettera  f), di un  prospetto in  cui, a
fronte dello stanziamento, vengono  indicati gli impegni da assumere,
corredato di una  dichiarazione circa la necessita'  di conservare le
relative somme in bilancio.
  Tale  dichiarazione, sia  che trattisi  di somme  da conservare  su
capitoli  di spese  in  conto  capitale, sia  che  riguardi somme  da
conservare su capitoli  di parte corrente, ai quali  si applichi, per
speciali  disposizioni  contenute  nella legge  di  approvazione  del
bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal
comma 2 del  surrichiamato art. 36 della legge  di contabilita', deve
essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993,  n. 29, e successive  modificazioni ed integrazioni,
nonche' dai  capi degli  uffici periferici investiti  di attribuzioni
decentrate.
  Tale procedura andra' del pari seguita per gli stanziamenti che, in
relazione a particolari norme,  possono essere utilizzati in esercizi
successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio.
  Le spese relative a  regolazioni contabili, a regolazioni debitorie
mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusta
il disposto dell'art. 54, comma 16,  della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono imputate alla  competenza dell'esercizio finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti.
B)  Rideterminazione  dei residui  passivi provenienti dagli esercizi
precedenti al 1998.
  Nel  rammentare  che,  in  base   al  comma  2  dell'art.  154  del
regolamento  di contabilita'  di  Stato, i  residui  di cui  trattasi
debbono   essere  tenuti   distinti  a   seconda  dell'esercizio   di
provenienza,  si  raccomanda,  per loro  ulteriore  conservazione  in
bilancio, la  stretta osservanza  dei limiti temporali  stabiliti dal
summenzionato art. 36, piu' volte modificato e da ultimo dall'art. 3,
comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  conservazione  dei  fondi
relativi a  spese di annualita'  si fa  rinvio alla circolare  n. 18,
protocollo n. 106321 del 24  febbraio 1971, nonche' alla circolare n.
60, protocollo n. 149840 del 9  agosto 1976, riguardante i criteri di
gestione dei  capitoli di  spesa interessati  da limiti  d'impegno, i
quali trovano  rispondenza nelle  norme contenute nell'art.  20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e  nel disposto di cui all'art. 54, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, piu' oltre illustrato.
  In  attuazione  delle   summenzionate  disposizioni  alla  chiusura
dell'esercizio, dovranno essere pertanto eliminati dal bilancio:
  1) Per economia:
    a) in attuazione dell'art. 2 della legge n. 428/1985:
  i residui inerenti a spese  per stipendi, pensioni ed altri assegni
fissi  che  trovano corrispondenza  in  titoli  di spesa  colpiti  da
perenzione;
  b)  in applicazione  dell'art. 36  della legge  di contabilita'  di
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997:
  i residui di stanziamento di parte corrente che, in base alla legge
di  bilancio  o  di  altre disposizioni  legislative  speciali,  sono
assoggettate al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art.
36,  qualora   si  tratti   di  stanziamenti  iscritti   in  bilancio
nell'ultimo quadrimestre  dell'esercizio finanziario  1994 e  nei due
primi quadrimestri 1995;
  i residui  di stanziamento  relativi a capitoli  di spesa  in conto
capitale,   provenienti   dall'ultimo   quadrimestre   dell'esercizio
finanziario 1994 e dai primi due quadrimestri 1995.
  Per  i  residui  di  stanziamento  che  in  forza  di  disposizioni
legislative speciali  sono mantenuti  in bilancio  per un  periodo di
tempo superiore a quello indicato  dal piu' volte menzionato art. 36,
dovra'  tenersi conto  che  tale limite  temporale  di permanenza  in
bilancio sia venuto a maturazione.
  Per quanto attiene alle spese relative  ad annualita' o a limiti di
impegno si fa richiamo alla  disposizione recata dal gia' citato art.
54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale sancisce
che  dette  spese, da  conservare  in  bilancio  a decorrere  dal  31
dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono
eliminate  dal   conto  dei  residui  per   essere  reiscritte  nella
competenza degli  esercizi terminali, in corrispondenza  del relativo
piano di ammortamento, sempreche'  l'impegno formale avvenga entro il
terzo  esercizio  finanziario  successivo alla  prima  iscrizione  in
bilancio.
  Si ritiene utile evidenziare che  nel caso di specie l'applicazione
del   nuovo  modello   di  gestione   dei  capitoli   interessati  e'
riconducibile ai residui di stanziamento.
  2) Per perenzione:
  i  residui di  parte corrente  provenienti dall'esercizio  1996, se
relativi a  spese diverse da  quelle concernenti lavori,  forniture e
servizi;
  i  residui di  parte corrente  provenienti dall'esercizio  1995, se
concernenti spese per lavori, forniture e servizi;
  i residui inerenti a capitoli di spesa in conto capitale, derivanti
da importi per  i quali lo Stato abbia assunto  l'obbligo di pagare o
per contratto,  o in compenso  di opere prestate,  o di lavori,  o di
forniture eseguiti ed  i residui di parte corrente che,  in base alla
legge  di   approvazione  del   bilancio  o  di   altre  disposizioni
legislative, siano  assoggettati al regime giuridico  previsto per le
spese  in conto  capitale,  provenienti da  stanziamenti iscritti  in
bilancio per la competenza dell'esercizio 1993.
  Si fa presente che per  il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni
generali  sui servizi  del  Tesoro, l'istituto  della perenzione  non
opera nei riguardi  dei residui relativi a titoli di  spesa che siano
gia'  stati  estinti  in  tempo  utile  dalle  sezioni  di  tesoreria
provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati
tra  i   pagamenti  in  conto   sospeso  per  mancanza   della  nuova
imputazione.
C) Conservazione dei residui di stanziamento.
  La   conservazione  dei   residui  di   stanziamento  trova   anche
collocazione nella  disciplina relativa alla formazione  del bilancio
recata dall'art. 3 della legge n. 94/1997.
  Si richiama in proposito la  direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1998, recante principi e modalita' di attuazione
delle  disposizioni   in  materia   di  formazione  dei   residui  di
stanziamento.
  In  base   a  tale  direttiva,  avente   carattere  permanente,  le
amministrazioni  che  intendono  conservare residui  di  stanziamento
devono  procedere  a  una  verifica dello  stato  di  attuazione  dei
programmi in  corso e  fornire idonea  dimostrazione che  sussiste la
"effettiva  necessita'  di  conservazione delle  somme  per  motivate
esigenze  connesse all'attuazione  degli  investimenti  ai quali  gli
stanziamenti  sono preordinati"  (art. 2  del decreto  legislativo n.
279/1997).
  Le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri discrezionali
attribuiti dalla legge, dovranno  formulare proposte di conservazione
intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento
delle  somme  astrattamente  conservabili,  dando  la  precedenza  ai
programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della
documentazione necessaria  affinche' possa essere  effettuato l'esame
richiesto dalla legge (art. 4-bis della legge n. 468/1978, aggiornata
e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997).
  In  relazione   a  programmi   di  particolare   rilievo,  ritenuti
assolutamente  indispensabili per  il  perseguimento degli  obiettivi
connessi  all'attuazione del  programma di  Governo e  alle priorita'
indicate nel  documento di  programmazione economica  finanziaria, le
amministrazioni possono,  eventualmente, richiedere al  Ministero del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria generale  dello Stato - Ispettorato  generale per le
politiche di bilancio, la conservazione di ulteriori importi.
  Entro il 19  febbraio 1999, il Ministro del tesoro,  del bilancio e
della  programmazione   economica  sottopone  alla   valutazione  del
Consiglio  dei   Ministri  un  prospetto  contenente   lo  schema  di
conservazione  dei  residui  di   stanziamento.  Tale  schema  dovra'
comunque realizzare l'obiettivo di  mantenere nel complesso i residui
in discorso  entro la  percentuale che sara'  successivamente fissata
dal Presidente del  Consiglio dei Ministri, su  proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, calcolata
sulle somme  astrattamente conservabili  per l'intero  bilancio dello
Stato.
  I decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da trasmettere, come
di  consueto,  al   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della ragioneria  generale
dello Stato - Uffici centrali  del bilancio per il successivo inoltro
alla Corte dei conti, saranno emanati in conformita' ai contenuti del
suddetto  schema   di  conservazione  approvato  dal   Consiglio  dei
Ministri.
  Ai fini della puntuale applicazione delle richiamate procedure, gli
uffici    centrali   di    bilancio   provvederanno    ad   acquisire
tempestivamente  dalle   amministrazioni  interessate,   le  indicate
proposte di conservazione con  la relativa documentazione. I medesimi
uffici,  entro  e  non  oltre  il  5  febbraio  1999,  invieranno  al
Dipartimento  della ragioneria  generale  dello  Stato -  Ispettorato
generale per le  politiche di bilancio, le  proposte di conservazione
formulate dalle  amministrazioni, nel limite  del 40 per  cento delle
somme  astrattamente  conservabili, trasmettendo  contestualmente  le
eventuali proposte di conservazione  eccedenti tale limite, corredate
dal proprio motivato parere.
D)  Residui   provenienti dai fondi  assegnati in gestione  ad organi
periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.
  Per  quanto  concerne  l'accertamento  dei residui  in  parola,  le
ragionerie provinciali promuoveranno dai capi degli uffici periferici
aventi attribuzioni  decentrate, per tutti  i capitoli in  gestione -
tranne  quelli  riguardanti  spese   fisse,  i  cui  residui  saranno
accertati secondo la  procedura indicata al successivo punto  E) - la
tempestiva  emanazione dei  decreti di  accertamento dei  residui, ai
sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilita' generale dello
Stato.
  Tali decreti e le relative  dimostrazioni, da compilarsi sulla base
dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il
mese di  febbraio 1999,  alla competente delegazione  regionale della
Corte dei conti.
  Nel contempo,  copia dei  decreti in  parola dovra'  essere inviata
agli  uffici  centrali del  bilancio  interessati,  ai quali,  appena
possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta
registrazione da  parte delle  anzidette delegazioni della  Corte dei
conti.
E) Accertamento dei residui concernenti spese fisse.
  Com'e' noto all'accertamento dei  residui relativi alle spese fisse
dovranno  provvedere gli  uffici centrali  del bilancio  anche quando
siano  state disposte  assegnazioni di  fondi a  favore degli  uffici
periferici.
  Relativamente alle spese di cui trattasi, le ragionerie provinciali
dello  Stato provvederanno,  d'intesa con  gli uffici  amministrativi
aventi  attribuzioni  decentrate,   alla  compilazione,  per  ciascun
capitolo,  di  apposite  situazioni  in cui,  a  fronte  delle  somme
definitivamente  assegnate, dovra'  essere  indicato l'ammontare  dei
pagamenti disposti con  ruoli di spesa fissa, per  la parte incidente
sulla  competenza,  nonche'  l'importo dei  mandati  diretti  estinti
eventualmente emessi in conto competenza.
  Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente,
per capitolo  e da  allegarsi alla  predetta situazione,  le suddette
ragionerie  indicheranno   i  ruoli  emessi  nel   1998  autorizzanti
pagamenti di annualita' su  impegni assunti negli esercizi precedenti
nonche' l'ammontare dei mandati diretti estinti, eventualmente emessi
in conto residui.
  Tali  prospetti  saranno   trasmessi  alle  competenti  delegazioni
regionali della Corte dei conti da parte delle ragionerie provinciali
dello    Stato,   unitamente    all'elaborato   mod.    RG-11-SP-MR38
(dimostrazione  dei  residui  passivi  derivanti  dalla  gestione  di
competenza) che  le medesime ragionerie riceveranno  direttamente dal
sistema informativo di questo dipartimento.
F)  Adempimenti  da effettuarsi dagli  uffici centrali del bilancio e
dalle ragionerie provinciali.
  Entro  e non  oltre il  31 marzo  1999, le  ragionerie provinciali,
riscontrata  l'esattezza dei  dati  riportati nell'apposito  tabulato
compilato  dal  sistema  informativo  di questo  dipartimento  per  i
residui  perenti,  ne  trasmetteranno   copia  ai  competenti  uffici
centrali del bilancio ovviamente vistata per conferma.
  Nel  caso in  cui si  rendesse necessario,  a seguito  di accertate
discordanze con  i dati  rilevabili dagli atti  in loro  possesso, le
predette   ragionerie   provinciali   effettueranno   le   necessarie
operazioni di  rettifica nelle  scritture del sistema  informativo in
conformita' a  quanto disposto  con circolare n.  82 del  23 dicembre
1998 concernente  la pianificazione delle operazioni  di chiusura per
l'esercizio 1998.
  Relativamente   a  tali   operazioni   le  ragionerie   provinciali
riceveranno dall'Ispettorato  generale per  l'informatizzazione della
contabilita'  dello Stato,  a partire  dalla meta'  di febbraio  ed a
cadenza quindicinale,  una versione  corretta del tabulato  in parola
che dovra' essere inviata ai  competenti uffici centrali del bilancio
opportunamente vistata.
  Con la stessa procedura  provvederanno alle eventuali rettifiche di
competenza anche gli  uffici centrali del bilancio  che, ricevuta dal
summenzionato Ispettorato  la ristampa  del tabulato di  cui trattasi
(RG-11-SP-MR72) la  trasmetteranno, debitamente vistata  unitamente a
quelle delle  ragionerie provinciali se  interessate, all'Ispettorato
generale per le politiche di bilancio,  divisione V, entro il mese di
aprile.
  Inoltre  gli uffici  centrali  del  bilancio dovranno  trasmettere,
entro  il 31  marzo  1999, alla  Corte dei  conti,  sede centrale,  i
decreti di accertamento  dei residui delle quote  di stanziamento non
assegnate in gestione agli organi periferici.
  Per tali adempimenti il termine  del 31 marzo sopra indicato rimane
fissato per tutti gli uffici centrali del bilancio, compresi, quindi,
quelli che  esercitano il controllo  sui capitoli a carico  dei quali
non  sono statedisposte  assegnazioni  di fondi  a  favore di  uffici
periferici.
  Per  quanto concerne  gli  elaborati relativi  alla chiusura  delle
scritture dell'anno  finanziario 1998, ivi compresi  quelli necessari
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa
rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 82 del 23
dicembre 1998 e relativo  manuale concernente la pianificazione delle
operazioni di chiusura.
  In relazione all'esigenza di  accelerare la chiusura del consuntivo
dell'esercizio  1998, tenuto  anche  conto  della suddetta  direttiva
della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri del  16 gennaio  1998,
sulla formazione dei residui di stanziamento, si rende indispensabile
definire entro  e non  oltre il  31 c.m.  le operazioni  connesse con
l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso.
  Gli  uffici   centrali  del  bilancio  assicureranno   la  puntuale
applicazione delle  presenti disposizioni, tenendo  comunque presente
che  l'immissione  dei dati  contabili  nel  sistema informativo  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dovra' concludersi
entro  la predetta  data  e che  le  relative procedure  informatiche
consentiranno  l'immissione di  ulteriori dati  soltanto nel  caso di
impegni conseguenti  a decreti di  variazione di bilancio  tuttora in
corso.
  Tornera' gradito  un cortese cenno di  assicurazione di adempimento
delle istruzioni sopradescritte.
                                                  Il Ministro: Ciampi