IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
   del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche  comunitarie e internazionali
              del Ministero per le politiche  agricole
                                  e
                               IL CAPO
                    del Dipartimento del turismo
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Vista  la  legge  25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
 Visto  il  decreto  n.  706  del  5  dicembre  1996   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  con il quale sono state stabilite le
modalita' per la concessione delle agevolazioni di  cui  alla  citata
legge n. 215/92;
 Visto  il  decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con il quale sono  stati  fissati  i
criteri  per  la  selezione  delle  domande presentate ai sensi della
legge n. 215/92;
 Visto, in particolare, l'art.  4  del  citato  decreto  706/96,  che
ripartisce  le  disponibilita'  finanziarie tra le varie tipologie di
intervento della legge 215/92 e stabilisce che vengano destinate alla
concessione di agevolazione per le nuove attivita' e per  i  progetti
aziendali  innovativi  le  eccedenze  dei  fondi che eventualmente si
verificano per gli altri interventi;
 Visto in particolare,  l'art.  5,  comma  8,  del  medesimo  decreto
706/96,  ai  sensi  del  quale,  nel  caso  in  cui le disponibilita'
finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le  richieste,  la
ripartizione  dei fondi tra i vari settori di attivita' e' effettuata
in misura proporzionale al  totale  delle  domande  da  approvare  e,
nell'ambito di ciascun settore, le domande sono agevolate nell'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma
7  del  medesimo  articolo,  con  eventuale riduzione, ad esaurimento
fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo  dei
fondi assegnati al settore;
 Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(1998)1043 dell'11
maggio  1998  con  la  quale,  nell'ambito  del  programma  operativo
multiregionale   "Industria,  artigianato  e  servizi  alle  imprese"
1994-1999 per le aree obiettivo 1, e' stata approvata la destinazione
di parte delle risorse del Fondo europeo  sviluppo  regionale  (FESR)
alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  215/92,  nella misura di 20
miliardi di lire;
 Vista la decisione della Commissione europea, con la quale e'  stato
autorizzato  il  regime  di  aiuti  previsto dalla legge 215/92 ed e'
stato previsto tra l'altro che  vengano  rispettate  le  disposizioni
comunitarie in materia di aiuti al settore agricolo;
 Visto  il  regolamento  CE  950/97  in materia di aiuti alle aziende
agricole, con il quale sono fissate le percentuali massime  di  aiuto
concedibile,  i  limiti  massimi  di  investimento  agevolabile  e le
limitazioni da applicare alle varie tipologie di attivita';
 Visti  altresi'  la decisione della Commissione europea del 22 marzo
1992 e il regolamento  CE  951/97  in  materia  di  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
 Vista la comunicazione della Commissione europea del 30 giugno 1997,
con la quale e' stata definita la nuova carta delle zone ammesse alla
deroga  dell'art.  92, comma 3, del Trattato di Roma, per le quali e'
concedibile la maggiorazione delle percentuali di aiuto;
 Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle
domande presentate entro il 31 dicembre 1997 vengono  utilizzati  gli
stanziamenti di bilancio previsti per il 1998;
 Considerato  che  per  tali  stanziamenti  non e' ancora intervenuta
l'autorizzazione della Commissione europea a seguito  della  notifica
effettuata ai sensi dell'art. 92 del Trattato di Roma;
 Viste  le  domande  presentate  entro  il  31 dicembre 1997 ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 4, comma  3,  della
legge 215/92;
 Considerato  che  sulla  base  dell'istruttoria  effettuata ai sensi
dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 15, comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  n.  706  del 5 dicembre 1996, sono state determinate le
domande ammissibili ad agevolazione;
 Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del medesimo decreto n. 706/96;
 Visto le domande presentate dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  12
della  citata  legge  215/92,  per  le quali i contributi concedibili
ammontano a L.  205.940.000; Considerato che le  risorse  finanziarie
non  utilizzate  per  i  predetti contributi alle regioni sono pari a
lire 6.778.060.000;
 Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle
iniziative di acquisto di servizi reali, di  servizi  reali,  di  cui
all'art.  4,  comma  1, lettera b) della citata legge n.  215/92, non
sono necessarie tutte  le  risorse  disponibili  e  che  pertanto  si
verifica un'eccedenza pari a lire 6.858.600.000;
 Considerato  che  le  predette  eccedenze  di  fondi  devono  essere
destinate, ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  lettera  d)  del  citato
decreto  ministeriale  n.  706/96  alla concessione di agevolazioni a
favore delle iniziative per nuove attivita',  acquisto  di  attivita'
preesistenti e progetti aziendali innovativi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  del  16  dicembre  1998,  con  il  quale  e'  stata
consentita  una  proroga del termine per la ripresentazione di quelle
domande  che  non  ottengano  l'agevolazione  per  esaurimento  delle
disponibilita'   finanziarie  o  che  risultino  non  ammissibili  ad
agevolazione, fissando il nuovo termine al sessantesimo giorno  dalla
pubblicazione del presente decreto;
 Sentito  il  parere  del  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile,
espresso nella riunione del 18 dicembre 1998;
 Visto l'art. 16 del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
concernente    la    razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina   del
pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1.  Gli  elenchi,  ripartiti  per settore, delle domande ammissibili
alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative
alle iniziative per acquisizione  di  servizi  reali  sono  riportati
negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto.
 2.  Le  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  concessione delle
agevolazioni a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari  a
L. 125.400.000.
 3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 6.858.600.000.