IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali del Ministero per le politiche agricole e IL CAPO del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/92; Visto il decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati fissati i criteri per la selezione delle domande presentate ai sensi della legge n. 215/92; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 706/96, che ripartisce le disponibilita' finanziarie tra le varie tipologie di intervento della legge 215/92 e stabilisce che vengano destinate alla concessione di agevolazione per le nuove attivita' e per i progetti aziendali innovativi le eccedenze dei fondi che eventualmente si verificano per gli altri interventi; Visto in particolare, l'art. 5, comma 8, del medesimo decreto 706/96, ai sensi del quale, nel caso in cui le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi tra i vari settori di attivita' e' effettuata in misura proporzionale al totale delle domande da approvare e, nell'ambito di ciascun settore, le domande sono agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma 7 del medesimo articolo, con eventuale riduzione, ad esaurimento fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnati al settore; Vista la decisione della Commissione europea C(1998)1043 dell'11 maggio 1998 con la quale, nell'ambito del programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" 1994-1999 per le aree obiettivo 1, e' stata approvata la destinazione di parte delle risorse del Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) alle agevolazioni di cui alla legge 215/92, nella misura di 20 miliardi di lire; Vista la decisione della Commissione europea, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuti previsto dalla legge 215/92 ed e' stato previsto tra l'altro che vengano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti al settore agricolo; Visto il regolamento CE 950/97 in materia di aiuti alle aziende agricole, con il quale sono fissate le percentuali massime di aiuto concedibile, i limiti massimi di investimento agevolabile e le limitazioni da applicare alle varie tipologie di attivita'; Visti altresi' la decisione della Commissione europea del 22 marzo 1992 e il regolamento CE 951/97 in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Vista la comunicazione della Commissione europea del 30 giugno 1997, con la quale e' stata definita la nuova carta delle zone ammesse alla deroga dell'art. 92, comma 3, del Trattato di Roma, per le quali e' concedibile la maggiorazione delle percentuali di aiuto; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle domande presentate entro il 31 dicembre 1997 vengono utilizzati gli stanziamenti di bilancio previsti per il 1998; Considerato che per tali stanziamenti non e' ancora intervenuta l'autorizzazione della Commissione europea a seguito della notifica effettuata ai sensi dell'art. 92 del Trattato di Roma; Viste le domande presentate entro il 31 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 4, comma 3, della legge 215/92; Considerato che sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 15, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, sono state determinate le domande ammissibili ad agevolazione; Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto n. 706/96; Visto le domande presentate dalle regioni ai sensi dell'art. 12 della citata legge 215/92, per le quali i contributi concedibili ammontano a L. 205.940.000; Considerato che le risorse finanziarie non utilizzate per i predetti contributi alle regioni sono pari a lire 6.778.060.000; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di acquisto di servizi reali, di servizi reali, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della citata legge n. 215/92, non sono necessarie tutte le risorse disponibili e che pertanto si verifica un'eccedenza pari a lire 6.858.600.000; Considerato che le predette eccedenze di fondi devono essere destinate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale n. 706/96 alla concessione di agevolazioni a favore delle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1998, con il quale e' stata consentita una proroga del termine per la ripresentazione di quelle domande che non ottengano l'agevolazione per esaurimento delle disponibilita' finanziarie o che risultino non ammissibili ad agevolazione, fissando il nuovo termine al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto; Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, espresso nella riunione del 18 dicembre 1998; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina del pubblico impiego; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi, ripartiti per settore, delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative alle iniziative per acquisizione di servizi reali sono riportati negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto. 2. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari a L. 125.400.000. 3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 6.858.600.000.