IL DIRETTORE CENTRALE
                         per la riscossione
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data  25 maggio  1998 con la  quale la
Reggina calcio S.p.a. con sede in Reggio Calabria ha chiesto, ex art.
19,  terzo comma,  la rateizzazione  per  il pagamento  di un  carico
tributario relativo  ad imposte  dirette afferente l'anno  di imposta
1991,  iscritto  nei ruoli  posti  in  riscossione alla  scadenza  di
novembre  1997  per  il   complessivo  importo  di  L.  4.229.639.810
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto direttoriale del  1 luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G.,
con  il quale  il  direttore  centrale per  la  riscossione e'  stato
delegato ad  adottare i provvedimenti  di rateazione di  cui all'art.
19, terzo comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica del 29
settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Calabria,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di  L.  1.000.000.000  l'ammontare  residuo   dovuto  e'  pari  a  L.
3.229.639.810;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare   il  mantenimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La riscossione  del residuo  carico tributario di  L. 3.229.639.810
dovuto  dalla Reggina  calcio S.p.a.  e' ripartito  in cinque  rate a
decorrere dalla  scadenza di  novembre 1998 con  l'applicazione degli
interessi  previsti dall'art.  21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione  staccata  di  Reggio  Calabria  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli interessi  dovuti  dalla
predetta  societa', ai  sensi  del  citato art.  21  del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvedera',
altresi',  a  tutti gli  adempimenti  di  propria competenza  che  si
rendessero necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa, o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 novembre 1998
                                        Il direttore centrale: Befera