IL DIRETTORE REGIONALE
               della direzione regionale delle entrate
                            per la Puglia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  0a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito l'art.  3 del decreto legislativo n. 29  del 3 febbraio
1993;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista  la nota  circolare n.  260 del  5 novembre  1998 con  cui il
direttore generale  del Dipartimento delle entrate  conferisce delega
ai direttori regionali circa l'adozione  degli atti di applicazione e
di diniego  delle speciali  agevolazioni previste dagli  articoli 19,
commi terzo e  quarto, e 39, sesto comma, del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in data  21 luglio  1998 con la  quale la
societa' I.P.S. S.r.l. - Industria politecnica salentina, con sede in
Surbo  (Lecce), ha  richiesto l'applicazione  dei benefici  agevolati
previsti dall'art. 19, terzo comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
imposta  dovuto in  base  a dichiarazione  integrativa presentata  ai
sensi della legge 30 dicembre 1991,  n. 413, iscritto nei ruoli posti
in  riscossione  alla scadenza  di  aprile  1998 per  il  complessivo
importo  di  L.  72.981.560,   successivamente  ridotto  per  sgravio
parziale  a  L.  68.794.130,  adducendo   di  trovarsi  in  stato  di
temporanea difficolta' finanziaria;
  Considerato che  la sezione staccata  di Lecce, tenuto  anche conto
dell'avviso   espresso  dagli   organi   all'uopo  interpellati,   ha
manifestato   parere  favorevole   alla  concessione   del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Rilevata  l'onerosita' del  carico tributario  desunta dalla  reale
situazione   economicofinanziaria   della   societa'  e   dalla   sua
consistenza e struttura;
  Tenuto conto  della localizzazione della societa'  in un territorio
altamente  depresso   laddove  si  registra  un   elevato  indice  di
disoccupazione;
  Considerato,  inoltre,  che per  effetto  del  versamento di  n.  3
acconti per  complessive L. 35.772.996 l'ammontare  residuo dovuto e'
pari a L. 33.021.134;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  33.021.134
dovuto dalla societa' I.P.S. S.r.l. - Industria politecnica salentina
e' ripartito  in cinque rate  a decorrere dalla scadenza  di febbraio
1999  con l'applicazione  degli interessi  previsti dall'art.  21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione  staccata  di  Lecce nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  del citato  art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, e provvedera', altresi',
a  tutti gli  adempimenti  di propria  competenza  che si  rendessero
necessari;
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per la
societa' l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 19 gennaio 1999
                                   Il direttore regionale: Giammarino