IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di cui all'art.  8 del decreto-legge n.  576/1996, limitatamente alle
assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento
della  protezione civile  in data  antecedente all'entrata  in vigore
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 1149/FPC del  9 settembre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 224 del 25 settembre
1987  con  la  quale  e' stata  disposta  l'erogazione  alla  regione
Sardegna dell'onere  complessivo di  L. 2.400.000.000  per consentire
l'assunzione  delle   iniziative  idonee  a  fronteggiare   la  grave
situazione di emergenza idrica;
  Vista la nota n. 15680 del 27  maggio 1998, con la quale la regione
Sardegna dichiara  un importo disponibile  di L. 67.000.000  a valere
sulla predetta somma di L. 2.400.000.000;
  Considerato  che  tale  somma risulta  completamente  erogata  alla
regione Sardegna;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  67.000.000  erogata  alla  regione  Sardegna  con  ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1149/FPC del
9 settembre 1987.
  2. La somma di cui al comma  1 e' versata dalla regione Sardegna al
capo XXX  - capitolo  3694, art. 5,  dell'entrata del  bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
cap.  7615  del  centro  di  responsabilita'  n.  6  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 gennaio 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi