IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto il  trattato che  istituisce la Comunita'  economica europea,
ratificato  con la  legge  14  ottobre 1957,  n.  1203, come  risulta
modificato dal Trattato sull'Unione  europea, ratificato con la legge
3 novembre 1992,  n. 454, ed in particolare l'articolo  109 L, quarto
comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di
inizio della  terza fase, adotta i  tassi di conversione ai  quali le
monete degli Stati membri sono  irrevocabilmente vincolate e il tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'ecu  viene a sostituirsi a queste
valute;
  Visto il  regolamento del Consiglio dell'Unione  europea n. 1103/97
del 17 giugno 1997 relativo  a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro ed  in particolare  l'art. 2  che stabilisce  che qualunque
riferimento all'ecu  e' sostituito da  un riferimento all'euro  ad un
tasso di un euro per un ecu;
  Visto il  regolamento del  Consiglio dell'Unione europea  n. 974/98
del  3   maggio  1998  relativo  all'introduzione   dell'euro  ed  in
particolare l'art.  2 che  stabilisce che a  decorrere dal  1 gennaio
1999, la  moneta degli  Stati membri  partecipanti e'  l'euro nonche'
l'art.  3  che  stabilisce  che   l'euro  sostituisce,  al  tasso  di
conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
  Considerato  che,  in base  alla  decisione  del Consiglio  europeo
tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio
1999 il  nuovo debito pubblico  negoziabile viene emesso  dagli Stati
partecipanti in unita' euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare   le   disposizioni   del  titolo   V,   riguardanti   la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Visto il  proprio decreto in data  7 gennaio 1999, con  il quale e'
stata disposta  l'emissione delle prime due  tranches dei certificati
di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi
(CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre una emissione di una  terza tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei redditi  di capitale  e dei  relativi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
terza tranche di "CTZ-24", con  decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza
15 gennaio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro.
  I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al   termine   della   procedura  di   assegnazione   e'   prevista
automaticamente  l'emissione della  seconda tranche  dei certificati,
per  un importo  massimo  del 10  per  cento dell'ammontare  nominale
indicato  al  precedente primo  comma,  da  assegnare agli  operatori
"specialisti  in  titoli  di  Stato"  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.