IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  ha  previsto   che,  a  decorrere  dal  1   gennaio  1999,  la
riscossione, l'accertamento, il  recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni  e del contenzioso amministrativo  relativi alle tasse
automobilistiche non erariali, sono  demandati alle regioni a statuto
ordinario e  sono svolti con  le modalita' stabilite con  decreto del
Ministro  delle  finanze,  sentita  la conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  25 novembre 1998,
n. 418,  concernente "regolamento recante norme  per il trasferimento
alle  regioni  a  statuto  ordinario delle  funzioni  in  materia  di
riscossione, accertamento, recupero,  rimborsi e contenzioso relative
alle tasse automobilistiche non erariali", emanato ai sensi dell'art.
17, comma 10, sopracitato;
  Visti gli articoli  5 e 6 del decreto ministeriale  del 25 novembre
1998,  n. 418,  con  i quali  e' stata  prevista  la costituzione  di
archivi   regionali  e   di   un  archivio   nazionale  delle   tasse
automobilistiche;
  Visto il comma 11 dell'art. 17  della citata legge n. 449 del 1997,
che attribuisce  ai tabaccai la  possibilita' di riscuotere  le tasse
automobilistiche;
  Visto il comma 12 dell'art. 17  della citata legge n. 449 del 1997,
che prevede l'emanazione  di un decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la conferenza  permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, per
disciplinare  in  modo uniforme  il  rapporto  tra  i tabaccai  e  le
regioni;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 25
gennaio 1999,  n. 11, emanato ai  sensi dell'art. 17, comma  12, piu'
volte citato;
  Visto l'art.  2, comma 1,  del predetto decreto del  Presidente del
Consiglio dei Ministri  del 25 gennaio 1999, n. 11,  il quale dispone
che  il  collegamento  dei  tabaccai  con  gli  archivi  delle  tasse
automobilistiche,  previsti dagli  articoli  5 e  6  del decreto  del
Ministro  delle finanze  n.  418 del  1998, e  l'invio  dei dati  dei
versamenti riscossi  dai tabaccai stessi vengono  effettuati mediante
l'utilizzo  di una  rete telematica  e per  il tramite  di un  idoneo
sistema  informatico indicato  dalle  associazioni  di categoria  dei
tabaccai;
  Visto il  comma 3 del predetto  art. 2, il quale  stabilisce che le
modalita'  e   le  caratteristiche  di  sicurezza   del  collegamento
sopracitato sono  definite d'intesa tra  le regioni interessate  e le
associazioni di categoria  dei tabaccai e sono  approvate con decreto
del Ministro delle finanze;
  Considerato che  le modalita' di collegamento  e le caratteristiche
di  sicurezza  dello stesso  sono  state  sottoposte all'esame  della
conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e Bolzano, in quanto allegate allo schema
di decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  previsto dal
citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997;
  Considerato  che la  conferenza permanente  per i  rapporti tra  lo
Stato, le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano nella
seduta del 14 dicembre 1998,  ha espresso parere favorevole in merito
al  predetto  schema di  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449
del 1997;
  Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sul predetto
schema di decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto
dal citato  comma 12  dell'art. 17  della legge n.  449 del  1997, ha
espresso  l'avviso  che  tali modalita'  tecniche  fossero  definite,
d'intesa tra le regioni e  le associazioni di categoria dei tabaccai,
con separati atti;
  Considerato che  le modalita'  tecniche sottoposte  all'esame della
conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di  Trento e Bolzano, nella seduta  del 14 dicembre
1998, sono identiche a quelle allegate al presente decreto;
  Viste  le note  con le  quali  la Federazione  italiana tabaccai  e
l'Assotabaccai hanno trasmesso alle singole regioni gli elenchi delle
domande dei tabaccai che hanno  presentato istanza per lo svolgimento
del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con allegate
le  modalita'   tecniche  e  le  caratteristiche   di  sicurezza  del
collegamento  con  gli  archivi   delle  tasse  automobilistiche  che
risultano essere uniformi con quelle  allegate allo schema di decreto
del Presidente del  Consiglio dei Ministri previsto  dal citato comma
12 dell'art.  17 della  legge n. 449  del 1997,  sottoposto all'esame
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di  Trento  e  Bolzano,  nella seduta  del  14
dicembre 1998;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, l'art. 45,  comma 1,  del decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 80 e l'art. 15, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le  modalita' e le caratteristiche  di sicurezza del
collegamento   dei    tabaccai   con   gli   archivi    delle   tasse
automobilistiche  previsti  dagli articoli  5  e  6 del  decreto  del
Ministro  delle finanze  26 novembre  1998, n.  418, cosi'  come sono
definite nell'allegato 1 al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1999
                                        Il direttore generale: Romano