IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, concernente "regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", emanato ai sensi dell'art. 17, comma 10, sopracitato; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998, n. 418, con i quali e' stata prevista la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche; Visto il comma 11 dell'art. 17 della citata legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di riscuotere le tasse automobilistiche; Visto il comma 12 dell'art. 17 della citata legge n. 449 del 1997, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, piu' volte citato; Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, il quale dispone che il collegamento dei tabaccai con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998, e l'invio dei dati dei versamenti riscossi dai tabaccai stessi vengono effettuati mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria dei tabaccai; Visto il comma 3 del predetto art. 2, il quale stabilisce che le modalita' e le caratteristiche di sicurezza del collegamento sopracitato sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai e sono approvate con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che le modalita' di collegamento e le caratteristiche di sicurezza dello stesso sono state sottoposte all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto allegate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole in merito al predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997; Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, ha espresso l'avviso che tali modalita' tecniche fossero definite, d'intesa tra le regioni e le associazioni di categoria dei tabaccai, con separati atti; Considerato che le modalita' tecniche sottoposte all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 dicembre 1998, sono identiche a quelle allegate al presente decreto; Viste le note con le quali la Federazione italiana tabaccai e l'Assotabaccai hanno trasmesso alle singole regioni gli elenchi delle domande dei tabaccai che hanno presentato istanza per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con allegate le modalita' tecniche e le caratteristiche di sicurezza del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche che risultano essere uniformi con quelle allegate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, sottoposto all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 dicembre 1998; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 15, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. Sono approvate le modalita' e le caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1998, n. 418, cosi' come sono definite nell'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 febbraio 1999 Il direttore generale: Romano