IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di  origine dei prodotti  agricoli ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione CE  n.  2325/97  del  24
novembre  1997, con  il  quale l'Unione  europea  ha provveduto  alla
registrazione, fra  le altre,  della indicazione  geografica protetta
"Scalogno di Romagna" nel quadro  della procedura di cui all'articolo
17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'   europee  -   legge  comunitaria  1995-1997   ed  in
particolare l'art.  53, il  quale contiene apposite  disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni  protette  dei  prodotti
agricoli  e alimentari  istituendo  un albo  degli organismi  privati
autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche  agricole
sentite le regioni;
  Visto il  comma 1 del suddetto  art. 53 della legge  n. 128/1998 il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'Autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la richiesta  presentata ai sensi del comma 7  lettera b) del
citato art.  53 della  legge n.  128/1998 da  parte dell'Associazione
turistica pro loco Riolo Terme con la quale la suddetta Associazione,
quale  organismo  associativo   maggiormente  rappresentantivo  della
indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo
privato  a   svolgere  attivita'   di  controllo   sulla  indicazione
geografica protetta  di che  trattasi il "Check  Fruit -  S.r.l." con
sede in Bologna, via J. Barozzi, 8;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  le  richieste   di  autorizzazione  ai  controlli
presentate ai sensi del citato comma 7, lettera b) dell'art. 53 della
legge  n. 128/1998  al Ministero  per le  politiche agricole  debbono
rispondere ai  requisiti previsti dal decreto  ministeriale 29 maggio
1998, n.  61782, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 162  del 14
luglio   1998,  con   particolare   riguardo  all'adempimento   delle
condizioni stabilite  dalle norme EN  45011 da parte  degli organismi
privati autorizzati;
  Considerato che  il Ministero per  le politiche agricole,  ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale
n. 61621 del  25 maggio 1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
178 del 1 agosto 1998;
  Considerato  che  il Ministero  per  le  politiche agricole,  quale
Autorita' nazionale competente, previa acquisizione di documentazione
aggiuntiva  trasmessa  dall'organismo  di controllo  privato  di  che
trattasi, ha  riscontrato la rispondenza dell'organismo  di controllo
"Check Fruit - S.r.l." ai requisiti di  cui al comma 2, art. 53 della
legge  n. 128/1998,  per la  successiva autorizzazione  ed iscrizione
all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni,  in quanto autorita' nazionale preposta
al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai  sensi del  comma 1
dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione dell'organismo di controllo "Check Fruit - S.r.l." per
la indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna" ai sensi del
comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione
presso  l'"Albo   degli  organismi   di  controllo  privati   per  la
denominazione di  origine protetta (DOP) e  la indicazione geografica
protetta (IGP)" di cui al comma 6 della suddetta legge;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche, ed  in particolare  l'art. 11  del decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo privato di  controllo "Check Fruit -  S.r.l.", con sede
in Bologna, via J. Barozzi n. 8,  e' autorizzato ai sensi del comma 1
dell'art.  53 della  legge n.  128/1998 ad  espletare le  funzioni di
controllo previste  dall'art. 10 del regolamento  (CEE) del Consiglio
n.  2081/92  per  la  indicazione geografica  protetta  "Scalogno  di
Romagna"  registrata   in  ambito   europeo  con   regolamento  della
Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997.
  Per  gli effetti  di tale  autorizzazione l'organismo  di controllo
"Check  Fruit -  S.r.l."  e' iscritto  all'"Albo  degli organismi  di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la
indicazione geografica protetta (IGP)", istituito presso il Ministero
per le politiche agricole.