Ai signori sindaci dei comuni delle
                                  regioni:     Sicilia,     Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Molise,
                                  Puglia, Campania
                                  Ai signori direttori dei centri per
                                  la  giustizia minorile di: Palermo,
                                  Catanzaro, Bari, Napoli, Cagliari
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per  gli
                                  affari sociali
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione   generale   dei  servizi
                                  civili
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale del demanio
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione  -   Ufficio   studi   e
                                  programmazione
                                  Ai  signori Presidenti delle giunte
                                  delle regioni:  Sicilia,  Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
                                  Ai signori commissari  del  governo
                                  delle       regioni:      Calabria,
                                  Basilicata,    Puglia,    Campania,
                                  Molise
                                  Al  signor  commissario dello Stato
                                  della regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Ai signori Presidenti dei tribunali
                                  per  i  minorenni  delle   regioni:
                                  Sicilia,     Sardegna,    Calabria,
                                  Basilicata,    Puglia,    Campania,
                                  Molise
                                  Ai    signori   Procuratori   della
                                  Repubblica presso i tribunali per i
                                  minorenni delle  regioni:  Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania, Molise
                                  Ai signori Provveditori agli  studi
                                  delle  regioni:  Sicilia, Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
 
La  legge 19 luglio 1991, n.216, concernente interventi in favore dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e,
in  particolare,  l'articolo  4  si  prefigge  i  seguenti  obiettivi
generali:
a)  attivazione  di iniziative volte ad offrire concrete opportunita'
formative, lavorative e socializzanti per i minori "a rischio";
b) promozione delle capacita' dei Comuni delle Regioni interessate di
potenziare il sistema delle risorse gia'  esistenti  nel  territorio,
attraverso  la  realizzazione  di  servizi  di  rete  che  vedano una
collaborazione  attiva  tra  le   risorse   istituzionali,   sociali,
dell'associazionismo e del volontariato.
I  Comuni  interessati  sono  chiamati  ad  elaborare  progetti  che,
utilizzando le risorse del territorio, le  integrino  nella  politica
complessiva  locale,  in  rapporto coerente con gli specifici bisogni
territoriali.
Il raccordo interistituzionale, la cooperazione con l'associazionismo
privato e con il volontariato, sono quindi da ritenersi necessari per
l'impostazione e la realizzazione dei progetti stessi.
La concessione dei contributi sara' deliberata seguendo le  procedure
ed  i  criteri  fissati  nella  presente  circolare, in base a quanto
concordato in seno alla Commissione istituita  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge
216/91.
1) Procedure.
Per  la  richiesta  di  finanziamento per l'anno 1999, i Comuni delle
Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise -  Puglia
-  Campania,  dovranno  indirizzare  la  delibera  della  Giunta ed i
progetti proposti - in triplice copia -  al  Ministero  di  Grazia  e
Giustizia  -  Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il 30
marzo 1999, tramite le seguenti competenti Direzioni dei  Centri  per
la Giustizia Minorile:
-    per  la  Regione Sardegna: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - via San Lucifero n.97 - Cagliari tel.070/654601-656868;
-  per le Regioni Campania e Molise:  Direzione  del  Centro  per  la
Giustizia   Minorile  -  viale  Colli  Aminei,  44,  -  Napoli.  tel.
081/7413848;
 - per le Regioni Puglia e Basilicata: Direzione del  Centro  per  la
Giustizia  Minorile  -  Via  Amendola 172/c Bari - Tel. 080/5484909 -
5484919;
-  per la Regione Sicilia: Direzione  del  Centro  per  la  Giustizia
Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/225916;
-    per  la  Regione Calabria: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/727706.
Costituira' parte integrante delle predette delibere il preventivo di
spesa con l'elenco dettagliato delle voci di  spese  necessarie  alla
realizzazione del progetto per il quale si richiede il finanziamento.
I   Comuni   richiedenti  possono  usufruire,  anche  nella  fase  di
elaborazione dei progetti della consulenza e del supporto tecnico dei
componenti dei Gruppi Integrati locali, presso i suddetti Centri  per
la  Giustizia  Minorile,  composti  dal  Direttore  del Centro, da un
funzionario del servizio tecnico ed uno dei servizi minorili, nonche'
da rappresentanti regionali.
I Gruppi Integrati sono chiamati,  inoltre,  a  valutare  il  livello
tecnico  e  qualitativo  dei  progetti  presentati,  in rapporto alle
indicazioni e finalita' della presente  circolare,  nonche'  la  loro
rispondenza  alle  esigenze  locali.  Alle  riunioni  potranno essere
invitati a partecipare anche i rappresentanti dei Comuni proponenti.
Le  Direzioni  dei  Centri,  entro  il 30 aprile 1999, trasmetteranno
all'Ufficio Centrale per la  Giustizia  Minorile  la  documentazione,
corredata   per   ciascun   progetto  da  un  verbale  relativo  alla
valutazione compiuta dai  Gruppi  Integrati,  completa  del  giudizio
motivato  sulla  ammissibilita' o inamissibilita' del progetto stesso
al finanziamento.
I suddetti progetti saranno quindi esaminati dal  Gruppo  Tecnico  di
questo  Ufficio  Centrale, con la collaborazione di un delegato delle
Regioni interessate. I progetti ammessi  saranno  sottoposti  per  il
necessario  parere alla Commissione prevista dall'art.l3, comma 2 del
D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista dall'art.2, comma  5  della
legge  216/91 per il coordinamento con i progetti di cui agli artt. 1
e 2.
Il Gruppo Tecnico di questo Ufficio Centrale si riserva  la  facolta'
di  valutare  in  via prioritaria eventuali progetti che rispondono a
situazioni eccezionali, anticipando l'iter procedurale di concessione
dei contributi per l'anno 1999.
Il  finanziamento  sara'  disposto  con  decreto   ministeriale,   da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2) Caratteristiche dei progetti.
I  progetti,  finalizzati  ad  attuare  interventi  che contrastino i
fenomeni di  cooptazione  dei  minorenni  da  parte  di  associazioni
criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche:
1.  la  fattibilita',  in termini di concretezza dell'intervento, con
l'indicazione precisa, fra l'altro, dei
seguenti  elementi:  definizione  delle  professionalita'  coinvolte,
esplicitazione  della  metodologia  dell'intervento,  altri  elementi
significativi per l'attuazione concreta;
2. la continuita', come garanzia di impegno da  parte  del  Comune  a
proseguire  e sviluppare le attivita' oltre il previsto finanziamento
ministeriale;
3. l'organicita', come manifestazione  di  una  coerenza  interna  al
progetto ed assunzione di una logica unitaria;
4.  l'individuazione  delle  aree  di  intervento  dove  risulti piu'
elevato il grado di  disagio  sociale  e  di  devianza  minorile.  Il
progetto  va  quindi  corredato  da un'analisi della realta' locale e
deve indicare la sede operativa;
5. la flessibilita' dei modelli di intervento in funzione  dei  reali
bisogni espressi dalla realta' giovanile locale;
6.  il  collegamento  territoriale  di rete per i Comuni limitrofi ed
associati per progetti che prevedono le medesime attivita' o  che  si
integrano  fra  loro (es. educatori di strada che orientano i ragazzi
ai  Centri  polifunzionali  od  ai   tirocini   formativi/inserimenti
lavorativi/servizi  socialmente  utili)  capaci di incidere realmente
sulle situazioni considerate.
In tal caso ai progetti vanno allegate le delibere di tutti i  Comuni
coinvolti.
7.  la  previsione  di  un  sistema  di  riscontro  e valutazione dei
risultati attesi.
3) Principi guida.
I progetti possono essere destinati sia a minori o gruppi  di  minori
di  eta'  compresa  tra 11/18 anni sia a giovani infraventinenni - in
considerazione di quanto previsto all'art.24 del D.L. vo 272/89 -, in
condizione di forte deprivazione di opportunita' educative e sociali,
residenti in  aree  dove  il  combinarsi  di  accentuati  livelli  di
disgregazione sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata
determina alti tassi di devianza minorile.
I principi cui i progetti devono attenersi sono:
1.  utilizzo  e  potenziamento  del  sistema  delle opportunita' gia'
esistenti;
2. protagonismo delle Regioni e dei Comuni: interventi  inseriti  nei
piani di politica sociale territoriale;
3. integrazione interistituzionale: il raccordo istituzionale tra gli
organismi  dello  Stato  e le autonomie locali, in modo da creare una
cultura del contrasto e di opposizione alla cooptazione dei minori da
parte della criminalita'  organizzata  attraverso  la  collaborazione
attiva  con Istituzioni quali il Provveditorato agli Studi, l'Ufficio
Provinciale del lavoro, ecc.;
4. attivazione e sostegno, di "Servizi" piuttosto che di "Strutture",
attraverso un modello di  intervento  che  preveda  l'interazione  di
operatori  con  minori  e/o gruppi di minori nell'ambiente di vita di
questi ultimi;
5. coinvolgimento diretto  della  famiglia  all'interno  del  tessuto
progettuale,  sia  come  soggetto  attivo  che  come  destinataria di
consulenza e sostegno;
6.  coinvolgimento  significativo  nel  circuito  progettuale   delle
agenzie  di  socializzazione  come la scuola, nelle sue articolazioni
centrali  e  periferiche,  anche  relativamente  all'utilizzo   delle
strutture  scolastiche  di  cui  all'art.1  della legge 216/91 con le
modalita' previste  dalla  circolare  del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992;
7.  collaborazione  attiva  e  diretta  delle  forze  sociali locali,
dell'associazionismo e del volontariato;
8. previsione di iniziative capaci  di  intervenire  a  favore  delle
"nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.;
9.  promozione  di  una  presa di coscienza circa i problemi connessi
alla criminalita' organizzata, sia nell'opinione pubblica locale  che
tra gli operatori impegnati nel progetto.
4) Contenuto dei progetti.
Nell'ottica  dell'art.  4  della  richiamata legge 216/91, sara' data
preferenza all'attivazione di servizi in  contesti  sociali  ad  alto
rischio  di criminalita' minorile, prevedendo anche il coinvolgimento
di  minori  soggetti  a  procedimento   penale.   Pertanto,   saranno
privilegiati  i  progetti  rivolti specificamente all'utenza minorile
che usufruisce delle misure cautelari non detentive  e  delle  misure
alternative e sostitutive alla detenzione, nonche' della misura della
sospensione del processo e messa alla prova.
Considerati  i nuovi finanziamenti "per la promozione di diritti e di
opportunita'  per  l'infanzia  e  l'adolescenza"  previsti  dalla  L.
285/97,  i  progetti presentati dovranno essere coordinati, anche per
il tramite dei competenti Centri per la Giustizia  Minorile  e  delle
Regioni  interessate,  alle iniziative promosse ai sensi della citata
normativa al fine di non produrre, nell'ambito dello  stesso  Comune,
duplicazioni e/o sovrapposizioni.
I  Comuni  che  hanno  elaborato  piani di intervento territoriali ai
sensi della legge 28 agosto  1997,  n.  285,  possono  estenderli  ai
minori  dell'area  penale  esterna  presentando  un progetto a questo
Ufficio Centrale a norma della legge 216/91 specificamente  mirato  a
tale fascia di utenza.
Nell'ambito   dei   principi   sopra   enunciati,  verra'  attribuita
preferenza ai progetti che prevedano la  realizzazione  di  "Servizi"
capaci di:
1.  sensibilizzare  la  comunita'  sui  temi  del disagio ed attivare
interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione  sociale
2.  trovare  soluzioni  che diano risposte efficaci ai reali problemi
dell'utenza. tenendo conto del contesto specifico
A tale scopo saranno privilegiati i progetti tendenti a:   promuovere
la partecipazione sociale;
-  favorire lo sviluppo individuale e le relazioni del giovane con il
gruppo  e  del  gruppo  con  la  comunita'  attraverso   momenti   di
aggregazione anche informale:
- realizzare iniziative che facilitino il confronto e la condivisione
dei problemi tra operatori ed utenti;
costruire  collegamenti  e  circuiti  comunicativi ed operativi tra i
Servizi esistenti:
-  attivare connessioni di reti relazionali tra le varie realta'  del
territorio per potenziare sinergie e far maturare nella comunita'' la
condivisione dei bisogni.
Sono, pertanto, da considerare:
A.  Servizi  di  educativa  territoriale  preposti  al sostegno ed al
trattamento dei minori in ambiente esterno, volti anche a contrastare
il fenomeno della prostituzione minorile in quanto  sostenuta  da  un
sistema di criminalita' organizzata.
Per    tale   attivita'   potranno   essere   utilizzate   specifiche
professionalita' quali:
educatori di strada
educatori domiciliari
tutors, assistenti sociali e psicologi
che  abbiano  l'obiettivo  di  elaborare   strategie   operative   di
intervento nel territorio e che:
agiscano nei luoghi propri di vita del giovane;
-    agiscano  come  supporto  formativo  tramite  la condivisione di
percorsi di vita quotidiana del minore;
-  realizzino un'integrazione con i servizi e le agenzie esistenti;
- agiscano come stimolo alla crescita di una  rete  di  rapporti  con
operatori   istituzionali   (insegnanti,   vigile   urbano)   e   non
(commercianti della  zona,  ecc.)    individuino  ed  organizzino  le
risorse e le opportunita' del territorio nella prospettiva di attuare
un  lavoro  di  rete in cui le sinergie tra le diverse forze in gioco
trovino una concreta realizzazione.
B. Centri di Aggregazione e Polifunzionali  rivolti  anche  a  minori
sottoposti a provvedimenti:
-    una  pluralita'  di  attivita':  animazione,  ascolto,  sostegno
scolastico, sport, attivita' espressive,
spazi autogestiti;
-  la consulenza alle famiglie;
-  la  costruzione  di   percorsi   educativi   personalizzati,   per
l'attuazione  di  misure  cautelari  non  detentive  ed alternative e
sostitutive alla detenzione; -   interventi specifici  nei  confronti
dei minorenni stranieri.
All'interno   di  detti  Centri  potra'  prevedersi  un  Servizio  di
Informazione/orientamento diretto a giovani in particolari condizioni
di marginalita' e di svantaggio.
Il Servizio potra' fornire indicazioni e consulenza relativamente a:
problemi di droga e di alcool;
problemi psicosociali;
difficolta' relazionali: con la famiglia, i coetanei, gli adulti;
difficolta'  scolastiche  e  di  lavoro:  orientamento  scolastico  e
professionale, mettendo  a  disposizione  elementi  e  strumenti  per
facilitare   la  progettualita'  del  minore  in  ambito  scolastico,
lavorativo ecc.
C. Praticantato  in  servizi  utili  alla  comunita'  che  attraverso
l'utilizzo  di strategie innovative, propongano la partecipazione del
settore pubblico con le associazioni del volontariato e  del  privato
sociale.
Il   progetto   dovra'   essere  finalizzato  allo  sviluppo  locale,
attraverso la valorizzazione delle risorse presenti nel territorio  e
potra' svolgersi in particolare nell'ambito:
della  difesa  dell'ambiente e del verde pubblico, del recupero delle
aree verdi degradate;
del recupero del patrimonio artistico;
della valorizzazione e conservazione del patrimonio archeologico.
D. Inserimenti  lavorativi,  formalizzati  attraverso  un  contratto,
presso   imprese   o  cooperative  artigiane  ed  agricole,  esercizi
commerciali, reperendone preventivamente la disponibilita'.
E. Tirocini formativi con borse lavoro  anch'essi  presso  imprese  o
cooperative  artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone
preventivamente la disponibilita'.
Per quanto riguarda le tipologie di  cui  ai  paragrafi  C.,D.,E.  si
ritiene   opportuna   la   presenza   di   una  figura  professionale
(possibilmente facente parte dell'organico del Comune)  che  coordini
le attivita' e offra una valenza educativa al progetto.
F.  Centro  di  sostegno  alla  nuova  imprenditoria  giovanile  che,
attraverso l'integrazione delle risorse gia' presenti nel territorio,
possa fornire nuove  possibilita'  di  sviluppo  attivando  dinamiche
tipiche delle attivita' imprenditoriali.
Il Centro dovra' valorizzare la capacita' imprenditoriale dei giovani
guidandoli alla costituzione di un' impresa o comunque alla creazione
di  spazi  lavorativi.  Per favorire la cooperazione, l'attivita' del
Centro potra' realizzarsi anche in accordo  con  le  Associazioni  di
categoria.
G. Servizi di mediazione sociale e/o penale i cui obiettivi siano:
-  offrire  ai  giovani  uno  spazio  in  cui esprimere le situazioni
conflittuali alla presenza di interlocutori capaci  di  elaborarle  e
gestirle e di attivare un processo non necessariamente risolutore, ma
capace di aprire, tra le parti, canali di comunicazione interrotti;
- offrire uno spazio di incontro tra vittima ed autore del reato, per
favorire il dialogo tra le parti nella prospettiva della riparazione.
L'autore  deve  essere guidato alla comprensione dei risvolti etici e
giuridici dei suoi comportamenti e  la  vittima  alla  rilettura  dei
propri vissuti legati al fatto-reato;
-    formare  mediatori  sul  territorio,  cioe'  figure  in grado di
svolgere la funzione di mediare il conflitto in  ambito  sociale  e/o
penale.
H.  Servizi  di  mediazione  culturale  di  sostegno  ed integrazione
sociale per minori stranieri per  contrastare  l'emarginazione  e  la
devianza.
Tali  servizi  potranno utilizzare specifiche professionalita' quali,
mediatori culturali che possano facilitare l'inserimento sociale  del
minore straniero attraverso interventi volti a:
-    promuovere  rapporti  con  le  istituzioni  che  si occupano del
problema, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi,  di  tempo
libero, ecc.;
-  agevolare la conoscenza e l'aggiornamento della lingua italiana;
-  farsi portavoce delle istanze culturali del minore straniero;
-    agevolare,  ai  fini  dell'inserimento  dei  minori e delle loro
famiglie nel tessuto sociale,  la  frequenza  nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado;
-   favorire la partecipazione a corsi di formazione professionale ai
fini dell'inserimento lavorativo.
I.  Attivita'  sperimentali  innovative  direttamente  connesse  alle
finalita'  e  agli  obiettivi previsti dall'art.4 della legge 216/91,
volti a contrastare  nel  ragazzo  la  disaffezione  per  il  proprio
ambiente  di  vita e stimolare la costruzione di un rapporto positivo
tra il giovane e la citta' e tra il giovane e  le  istituzioni.  Tali
progetti  dovranno indirizzarsi in particolare alla realizzazione del
recupero delle aree urbane e delle aree verdi degradate.
All'interno dei progetti possono essere previste iniziative  "mirate"
di   aggiornamento   e   di  formazione  del  personale  direttamente
coinvolto.
Tali  iniziative   devono   essere   strettamente   funzionali   alla
realizzazione   di   progetti  specifici  ed  innovativi  qualora  la
implementazione dello stesso necessiti  di  ulteriore  qualificazione
del personale.
I   corsi   dovranno   essere   attuati   in   sedi   qualificate  ed
istituzionalmente riconosciute  a  livello  nazionale,  prevedere  un
programma  di formazione multidisciplinare e dovranno essere limitati
normalmente ad un periodo di due mesi.
5) Articolazione dei progetti.
I progetti dovranno indicare:
a) le motivazioni a  sostegno:  analisi  qualitativa  e  quantitativa
delle  condizioni  socio-culturali  e  ambientali  in  cui  si  vuole
intervenire, condizioni di rischio (qualora le condizioni di  rischio
non  siano  rilevabili  dai dati statistici e' opportuno che i Comuni
richiedenti forniscano  altri  indicatori  di  criminalita'  minorile
relativi  al  territorio),  rapporti  con  l'area  penale,  eventuali
possibili rapporti con la criminalita' organizzata, ecc.;
b) le finalita' e gli  obiettivi  da  raggiungere  nell'ambito  della
prevenzione secondaria e terziaria.
Per   esempio   lo   sviluppo   della   facolta'   dell'individuo  di
auto-orientarsi, il raggiungimento di un adeguato livello di stima di
se', la mediazione (intesa come  riconciliazione-integrazione  con  i
valori,  le  regole di cui la societa' e' portatrice) tra il minore e
la  comunita'  adulta,  lo  sviluppo  di  competenze  relazionali   e
cognitive,  lo  stimolo  alla  crescita  di  una rete di rapporti con
operatori istituzionali e non;
c) l'area geografica cui si riferiscono: quartiere, frazione, comune;
d) l'utenza  destinataria  in  termini  qualitativi  (fascia  d'eta',
minori  denunciati,  minori  entrati nei Centri di prima accoglienza,
minori entrati negli Istituti Penali minorili,  evasori  dell'obbligo
scolastico,  situazioni  di  nuclei  familiari  problematici, ecc.) e
quantitativi (numero di minori destinatari;
e)  la  metodologia  e  gli  strumenti concreti, in senso materiale e
qualitativo, attraverso i quali si intende procedere: la costituzione
di un'e'quipe di coordinamento, le istituzioni  territoriali  con  le
quali   si   intende   collegarsi   (privato  sociale  organizzato  e
volontariato, forze produttive), progettazione di  un  intervento  di
rete, ecc;
f)  la  tipologia  dei servizi e strutture che si intendono attivare,
specificando, qualora siano previste  piu'  iniziative,  l'ordine  di
priorita'' delle stesse nell'ambito del progetto;
g)  il personale che si intende impiegare e le eventuali attivita' di
formazione e di aggiornamento previste;
h) le strutture e gli  spazi  designati  e  quelli  gia'  disponibili
facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica;
i)   l'indicazione   dei   tempi  di  attuazione  con  previsione  di
continuita' al termine dei finanziamenti
ministeriali.  Saranno  privilegiati  quei  progetti  che   prevedono
l'impegno  del  Comune  (assunto  nella  delibera)  a  proseguire  le
attivita' finanziate utilizzando proprie risorse;
j) la ripartizione analitica ed  annuale  dei  costi,  suddivisi  per
singole   voci   di  spesa:  personale,  locazione,  materiale,  ecc,
allegando copia del modello riportato nella  presente  circolare,  da
compilarsi per ciascuna attivita' prevista dal progetto;
k)  la  metodologia  per la verifica dei risultati intermedi e finali
attraverso l utilizzazione di un accurato sistema di indicatori.
L'assenza,  la  mancanza  di  chiarezza  o  l'incompletezza  di  tale
medologia  per  la  verifica  e  di indicatori predeterminati nonche'
delle  caratteristiche  di  cui  al  paragrafo  2  sara'  motivo   di
esclusione del progetto.
6) Tipologie di spesa ammesse al finanziamento
Saranno privilegiati i progetti che prevedano l'utilizzo di strutture
e  locali  gia'  disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia
pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale  e  di  enti  ed
organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse attivita'
previste dai progetti.
In assenza della disponibilita    di  strutture  pubbliche,  potranno
essere  ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri
di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta'  privata,  i
quali  dovranno  tuttavia  essere  adeguati  alle  necessita' ed alle
articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a  cura  e
spese della proprieta'.
In  tale  ipotesi  verranno  considerate,  ai  fini del finanziamento
complessivo, le spese riferite all'esclusiva  manutenzione  ordinaria
delle strutture locate.
Pertanto,  non saranno prese in considerazione le spese implicanti la
ristrutturazione di locali da  adibire  a  centri  di  attivita'  e/o
accoglienza per minori.
Nell'ottica  gia'  puntualizzata  di favorire la creazione di Servizi
piuttosto che di strutture, sono ammesse le spese  per  il  personale
qualificato  -  in  possesso  dei requisiti previsti per la qualifica
ricoperta - nella quantita' ritenuta indispensabile e funzionale alle
finalita' dei progetti. A tal fine i Comuni  finanziati  stipuleranno
convenzioni  con  associazioni  e  cooperative  del  privato  sociale
organizzato o del volontariato.
Fra  le  tipologie  di spesa ammesse al finanziamento, si elencano le
seguenti:
1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
2. oneri per l'acquisto  di  beni  strumentali  di  cui  si  dimostri
l'effettiva  necessita',  la  congruenza  economica  e  l'adeguatezza
rispetto alle iniziative da intraprendere;
3. oneri  per  l'acquisto  di  materiale  e  attrezzature  di  facile
consumo;
4.  oneri  derivanti  dal  rimborso  spese per l'impiego di volontari
purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991.
5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.
6. oneri per gli incentivi ai ragazzi che frequentano e si  impegnano
in attivita' lavorative o di studio (# 3.500 - 5.000 l'ora).
I   Comuni   proponenti   individueranno   in   ciascun  progetto  la
destinazione patrimoniale degli strumenti, delle attrezzature e degli
altri beni materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto.
7) Criteri di preferenza
Nell'ambito dei progetti che possiedono tutti  i  requisiti  indicati
dalla  presente  circolare  e,  a  parita'  di  valutazione,  avranno
priorita' i progetti che:
1. siano rivolti ad aree riconosciute particolarmente a rischio;
2. prevedano anche la presenza dell'utenza penale minorile;
3. prevedano  l'utilizzo  di  strutture  e  locali  gia'  disponibili
facenti   parte   del  patrimonio  di  edilizia  pubblica  (comunale,
provinciale,  regionale,  statale,  e  di  enti   ed   organizzazioni
pubbliche)  idonei  ad  accogliere  le diverse attivita' previste dai
progetti, ovvero di beni immobili  sequestrati  alla  mafia,  secondo
quanto previsto dalla legge n. 109 del 07.03.96 pubblicata sulla G.U.
n.58  del  9.3.96  e  dal  successivo  regolamento  di attuazione del
Ministero dell'Interno (Decreto n.248 del 9.6.97);
4. presentino un preventivo di spesa piu' contenuto;
5. manifestino l'impegno  del  Comune,  espresso  nella  delibera,  a
continuare   le   attivita'   del   progetto  anche  al  termine  dei
finanziamenti ministeriali e ad anticipare le  tranches  prima  della
erogazione  dei  fondi da parte del Ministero, nonche' ad attingere a
diverse fonti di finanziamento;
6. siano proposti da Comuni che presentino  per  la  prima  volta  un
progetto  o  che, viceversa, abbiano dimostrato di avere la capacita'
di realizzare le progettualita' in modo costruttivo  ed  adeguato  al
contesto  o  di  affidarne  l'attuazione  ad  Associazioni di provata
serieta'.
8) Criteri di esclusione
Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:
1.  che  prevedono   interventi   esclusivamente   finalizzati   alla
prevenzione  primaria,  senza  alcun  riferimento ai minori dell'area
penale o a rischio di devianza;
2. gia' finanziati negli esercizi degli anni precedenti e non  ancora
attivati, in quanto si ritiene di dover verificare l'esecuzione degli
stessi prima di procedere ad un nuovo finanziamento;
3.  che  prevedono  inserimenti  lavorativi  e  di  formazione lavoro
inferiori ad una annualita' o per i
quali la Regione ha previsto uno stanziamento di fondi;
4.  che  risultino, al momento della valutazione, finanziati ai sensi
della legge 285/97, salvo quanto previsto in proposito  al  paragrafo
4;
5.  le cui delibere comunali non contengono l'indicazione dettagliata
delle spese previste per  l'attuazione,  attraverso  la  compilazione
dell'allegato  prospetto  economico  analitico  e  della destinazione
patrimoniale dei beni acquistati mediante il finanziamento concesso;
6. che non siano articolati secondo quanto previsto al paragrafo 5.
Non verranno prese in  considerazione  le  iniziative  di  formazione
degli operatori previste all'interno di un progetto che non risultino
strettamente   necessarie  alla  realizzazione  dello  stesso  e  che
afferiscano a formazione ordinaria, in quanto il personale  coinvolto
deve essere gia' qualificato ed in grado di operare.
Saranno,  inoltre, escluse le istanze dei Comuni che richiederanno il
finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno  -
ai  sensi  degli  artt.    1  e  2  - che all'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile - ai sensi dell'art.4 della legge 216/91.
Il finanziamento sara'  assicurato  dalle  competenti  Direzioni  dei
Centri  per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo di ordinativi
emessi dalle  sezioni  di  Tesoreria  dello  Stato  presso  la  Banca
d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti modalita':
A.  il  40%  della  somma  complessiva  sulla  base  del  progetto di
fattibilita' presentato dal Comune, del  relativo  parere  favorevole
del gruppo integrato locale, della stipula del protocollo d'intesa e,
quindi,  della  richiesta da parte del Comune di accreditamento della
prima tranche;
B. il 30% della somma finanziata dopo quattro mesi, su  richiesta  di
accreditamento  da  parte  del  Comune  -  con riferimento alle spese
sostenute -, corredata da una relazione di verifica  sullo  stato  di
avanzamento  del progetto da parte del responsabile tecnico designato
dal Comune stesso  e  del  parere  favorevole  del  gruppo  integrato
locale;
C. il rimanente 30% su richiesta di accreditamento del Comune, previa
presentazione  del rendiconto finale delle spese sostenute, approvato
con delibera, accompagnato da una  relazione  tecnica  conclusiva  di
verifica  sulle  attivita'  realizzate  e  la contestuale valutazione
fornita dal gruppo integrato. La presentazione del rendiconto  finale
delle  spese  sostenute  e'  necessaria  alla  Corte  dei  Conti  per
l'effettuazione dei relativi controlli di competenza.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   Italiana,   in   attuazione   delle   norme    contenute
nell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
                          Il direttore generale dell'Ufficio centrale
                                    per la giustizia minorile
                                               Magno