LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario n.  127, alla Gazzetta Ufficiale n.  306 del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario  n. 22 alla  Gazzetta Ufficiale
del  1 febbraio  1997, n.  26,  nel quale  la specialita'  medicinale
denominata  "Atem", a  base  di ipratropio  bromuro monoidrato  della
societa'  Chiesi  farmaceutici  S.p.a.,  con  sede  in  Parma,  nella
confezione "Rino"  spray nasale  20 ml,  A.I.C. n.  024153037 risulta
classificata in classe b);
  Considerato  con   proprio  provvedimento   del  22   giugno  1998,
registrato alla  Corte dei conti il  14 agosto 1998 al  registro n. 2
sanita', foglio  n. 39,  e pubblicato  in Gazzetta  Ufficiale dell'11
settembre 1998, n.  212, e' stata riconfermata  la classificazione in
classe c)  della specialita'  medicinale "Atrovent"  nella confezione
spray  nasale  flac.  15  ml  0,03%  ritenendo  il  prodotto  di  non
preminente interesse  terapeutico, in considerazione  delle patologie
per cui e' indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici, ed
altresi' e'  stato disposto  di riclassificare  dalla classe  b) alla
classe c)  per le  medesime motivazioni  sopra dette,  la specialita'
medicinale "Rinovagos"  nella confezione  1 flac. erogatore  200 dosi
0,02  mg/dose della  societa' Valeas  Industria chimico  farmaceutica
S.p.a.;
  Vista la propria deliberazione assunta  nella seduta del 14 ottobre
1998,  nella quale  viene  disposto, in  analogia  al citato  proprio
provvedimento del  22 giugno 1998  di riclassificare in classe  c) la
specialita'  medicinale  denominata  "Atem" nella  confezione  "Rino"
spray nasale  20 ml,  in quanto  non essenziale  per le  esigenze del
Servizio sanitario nazionale, ritenendo  la specialita' medicinale di
non  preminente   interesse  terapeutico,  in   considerazione  delle
patologie per  cui e' indicato e  per il costo rilevante  rispetto ai
benefici;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita'  medicinale denominata  "Atem" a base  di ipratropio
bromuro  monoidrato della  societa' Chiesi  farmaceutici S.p.a.,  con
sede in Parma, nella confezione "Rino"  spray nasale 20 ml, A.I.C. n.
024153037 e' classificata in classe c) ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.